Lavoro agile e fruitori della 104

NOVITÀ LAVORO AGILE E PERMESSI RETRIBUITI PER I FRUITORI DELLA LEGGE “104/92”

Sono in vigore da oggi alcuni importanti cambiamenti alla legge del 5 febbraio 1992, comunemente nota come “legge 104”. Per oltre trent’anni essa è stata il principale riferimento a tutela della vita economico-sociale dei portatori di handicap. Il 22 giugno Il governo uscente ha recepito la direttiva della Comunità Europea Ue 1158 del 2019 sull’equilibrio fra attività professionale e vita familiare, producendo il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 in sua attuazione. Esso, oltre ad introdurre modifiche al 26 marzo 2001, n. 151 (che regola il congedo di paternità obbligatorio) e alla legge 22 maggio 2017, n. 81 (che disciplina il lavoro agile), produce anche altri effetti sulla vita dei disabili lavoratori gravi – dunque titolari dei 3 giorni di permesso lavorativo retribuito – e di coloro che li assistono. Di quest’ultimi, nelle sue recentissime comunicazioni circa le modalità applicative del decreto 105/2022, l’amministrazione pubblica – per la quale l’atto in questione è pienamente valido – sembra aver completamente taciuto. Se ne darà dunque ragione di seguito:

• Anche ai disabili gravi e a coloro che gli assistono, in forza del nuovo comma 3 bis introdotto all’articolo 4 del decreto 105/2022, è riconosciuta la priorità di accesso allo smart working. L’articolo precisa espressamente che la lavoratrice o il lavoratore che fruisce dei vantaggi della norma NON “può essere può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.”

• Lo stesso diritto è richiamato e confermato con l’introduzione del comma 6-bis all’articolo 33 (quello che regola, peraltro, ai commi 2, 3 e 6, la fruizione dei 3 giorni di permesso lavorativo retribuito per i disabili gravi e coloro che li assistono): esso stabilisce che “I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 [quindi anche i disabili gravi per il comma 6, ndr.] del presente articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.

• Fatti salvi il divieto di discriminazione e trattamento meno favorevole (art. 1) ai lavoratori disabili, all’articolo 3 il decreto 105/2022 ha operato cancellando di fatto il principio del referente unico dell’assistenza che fino ad oggi non garantiva di “dividere” la fruizione dei permessi. Per “referente unico” si intende il soggetto che si assume il compito di prestare assistenza al soggetto con disabilità, beneficiando di una serie di tutele e agevolazioni. A partire dal 13 agosto e nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi 104 per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiane alternativamente.

Da quanto emerge esiste da oggi il diritto, per questi soggetti, di richiedere lo smart work come strutturale, slegato quindi dalla disciplina emergenziale a protezione del contagio da COVID-19.

In calce, si acclude il collegamento alla gazzetta ufficiale, che riporta il testo completo della norma in esame.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/29/22G00114/SG

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