Aggiornamento sulla normativa relativa al controllo dei presìdi antincendio.

Da un collega consulente un interessante aggiornamento sulla normativa relativa al controllo dei presìdi antincendio.

In allegato la normativa citata.

Marco Spezia

 

IMPORTANTE MODIFICA DEL D.M. 10/03/98 SULLA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO

 

Buon giorno a tutti, anche se non specifico del nostro settore, il fuoco è un problema di tutte le strutture sanitarie dove l’evacuazione è problematica, invio quindi per cultura generale.

Ieri sera, il 28/09/21 alle 18:02 è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un Decreto che dopo 23 anni, modifica in modo significativo uno degli articoli più importanti del D.M. 10/03/98, cardine della prevenzione antincendio. Si tratta Decreto del 01/09/21 del Ministero dell'Interno “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs. 81/08.

Vengono introdotti i seguenti nuovi obblighi.

 

ARTICOLO 3 “CONTROLLI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO”

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

ARTICOLO 4 “QUALIFICAZIONE DEI TECNICI MANUTENTORI”

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati”.

ARTICOLO 5 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 3 (*), comma 1, lettera e l'articolo 4 (**) e l'allegato VI del DM del 10 marzo 1998”.

(*) Articolo 3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio per garantire l'efficienza dei sistemi ad protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;

(**) Articolo 4 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

ARTICOLO 6 “ENTRATA IN VIGORE”

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25/09/22)”.

 

Entro tale scadenza (e se possibile prima in caso di reperimento di fornitori disponibili, vista la rilevanza a fini di business continuity della manutenzione dei sistemi antincendio (vedi caso ThyssenKrupp di Torino...):

- dovranno essere selezionati fornitori che rispondano ai requisiti dei cui all’allegato II (il possesso di tali requisisti dovrà essere inserito nelle clausole contrattuali e verificato preventivamente all’affidamento dell’incarico);

- una procedura specifica di selezione dei fornitori e di esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, nelle modalità previste dal DM, dovrà essere inserita nel Sistema di gestione ex art 30 del D.lgs. 81/01 e parte speciale 25 septies del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Per fortuna ogni tanto possiamo parlare di argomenti diversi dal COVID.

 

Commenti