Cellulari e tablet su mezzi aziendali... a cura di Marco Spezia
Riporto a seguire una consulenza fatta recentemente a un lavoratore, relativamente alla pericolosità da campi elettromagnetici, dovuti all’uso di cellulare e tablet sui mezzi aziendali di una azienda di servizi ambientali, sperando possa essere utile ad altri che si pongono lo stesso quesito.
Marco Spezia
DOMANDA
Ciao Marco,
ti chiedo quale normative deve rispettare la nostra azienda relativamente alle norme sulla sicurezza per l’utilizzo di smartphone consegnati a tutti i dipendenti e tablet montati su mezzi aziendali.
I nostri mezzi nel più dei casi sono dei piccoli Porter dove all’interno ci si può trovare anche con 2 operatori. In questo caso abbiamo quattro telefonini uno personale l’altro aziendale, va detto che dobbiamo rispettare anche il Codice della Strada, dove sappiamo che le regole sono molte restrittive sul l’utilizzo di cellulari e tablet durante la guida.
Aggiungo che l’azienda non ha redatto nessun Ordine di Servizio, anche questo lo riteniamo anomalo: in teoria non c’è nessun obbligo da parte nostra di usarlo, tant’è che molti di noi non lo usano e per ora abbiamo solo dei rimproveri verbali o pressioni per usarlo.
Siamo preoccupati per l’inquinamento elettromagnetico di questi apparecchi, anche su camion abbiamo lo stesso problema un operatore o due con doppio telefono e tablet, più tutte le apparecchiatura di rilevazione WI-FI, GPS, ecc.
La nostra azienda non ha redatto un Documento di Valutazione dei Rischi specifico, e nessun Ordine di Servizio che noi pensiamo sia un obbligo.
In conclusione, ti chiediamo in questo caso quali sono le norme per la sicurezza che un azienda deve rispettare.
RISPOSTA
Ciao.
Divido la risposta alla tua domanda in due aspetti.
CAMPI ELETTROMAGNETICI
La normativa di riferimento è la Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 “sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, recepita in Italia dal D.Lgs. 159/16 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”.
Va premesso che nel vostro caso il rischio deriva solo da campi elettromagnetici ad alta frequenza (da 100 kHz a 300 GHz), tipici delle comunicazioni wireless.
Non è presente invece rischio da campi elettromagnetici a bassa frequenza (
da 0 Hz a 33 kHz,), tipici della trasmissione di energia elettrica di potenza.
Ti riporto in dettaglio (vedi Allegato 1) quanto disposto da tale Direttiva, secondo le indicazioni della “Linea Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” (allegata alla mail).
In sostanza, a seguito di valutazioni tecniche ed epidemiologiche tale Linea Guida, riprendendo le indicazioni della Direttiva, conclude che, a parte i “lavoratori particolarmente a rischio” (portatori di apparecchi elettromedicali installati e donne in stato di gravidanza) i telefonici cellulari (e di conseguenza i tablet che ne sono la versione di dimensioni maggiori) non presentano rischi per la salute dei lavoratori.
Nella Tabella 3.2 della Linea Guida vengono considerati (alla voce “Comunicazione senza filo”) sia l’utilizzo di telefoni cellulari, sia la presenza all’interno di luoghi di lavoro dove vengono utilizzati telefoni cellulari.
Per le apparecchiature riportate in tale tabella della Linea Guida, non sono necessarie misurazioni dirette o calcoli delle emissioni elettromagnetiche, ma solo specificare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quanto sopra.
Nel DVR deve essere comunque presente un capitolo intitolato “Rischi da campi elettromagnetici” che fa riferimento alla Direttiva e alla Linea Guida citata (vedi in Allegato 2 cosa riporto nel DVR di un azienda di cui sono RSPP).
Quanto sopra vale in condizioni di utilizzo “normale” del cellulare o del tablet che facciamo tutti i giorni.
La situazioni da te indicata, in cui all’interno della cabina del Porter, sono presenti due cellulari e due tablet, potrebbe creare qualche dubbio.
Tieni conto però che cellulare e tablet emettono campi elettromagnetici ad alta frequenza in fase di chiamata, cioè di ricerca del “campo”, mentre in caso di conversazione e di ricezione, la loro emissione è molto più bassa.
Va considerato però la cabina di un veicolo, essendo interamente metallica (“gabbia di Faraday”), scherma in parte i campi magnetici delle reti di telefonia mobile, richiedendo una potenza maggiore di emissioni da parte del cellulare o del tablet.
Personalmente ritengo la vostra condizione di lavoro non preoccupante da un punto di vista di esposizioni a campi elettromagnetici ad alta frequenza e non tale da richiedere misurazioni o calcoli per calcolare i livelli del campo a confronto con i limiti indicati nell’allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08.
D’altro canto, vi trovate nelle stesse condizioni di quattro persone all’interno di un autoveicolo, ciascuna di queste dotate di cellulare o tablet.
Una valutazione del genere deve comunque essere contenuta all’interno del DVR, e deve essere redatta da un “esperto”, cioè da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia” (articolo 181, comma 2 del D.Lgs. 81/08) in collaborazione con il Medico Competente, anche per l‘individuazione la “lavoratori particolarmente “sensibili” (cioè, con dispositivi elettromedicali impiantabili attivi o altri lavoratori particolarmente a rischio, come definiti dal Paragrafo 3.1 della Linea Guida).
Tale valutazione del rischio deve contenere i criteri con la quale è stata redatta, ad esempio il riferimento alla Linea Guida sopra citata.
CODICE DELLA STRADA
A tale proposito riporto in allegato 3 l’articolo 173 del Codice della Strada (che credo comunque sia noto a tutti nelle sue linee generali)
Sostanzialmente chi, guidando una autovettura, fa uso di telefoni cellulari o tablet senza sistema di viva voce o di un auricolare che abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie e che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani, è punito in maniera pesante con sanzione pecuniaria, con sospensione temporanea della patente, con decurtazione dei punti della patente.
Pertanto, durante il turno lavorativo all’interno dell’autoveicolo, solo il passeggero può fare uso di cellulare o tablet. Durante la marcia, il guidatore si deve rifiutare e se necessario deve posteggiare il mezzo, spegnendo il motore, in zona sicura.
Il divieto di uso di cellulare e tablet come sopra descritto non deve essere però lasciato alla volontà del guidatore, ma deve essere inserito in specifico Ordine di Servizio dove deve essere chiaramente specificato il divieto da parte del guidatore del mezzo dell’utilizzo di cellulare e tablet durante la guida, secondo quanto disposto dal Codice della Strada, che è legge penale italiana, ciò anche per evitare “rimproveri o pressioni” che risulterebbero quindi come “istigazioni a delinquere”.
Marco
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ALLEGATO 1
ESTRATTO DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
3. SORGENTI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI
3.1 Lavoratori particolarmente a rischio
Alcuni gruppi di lavoratori (tabella 3.1) sono considerati particolarmente esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Tali lavoratori non possono essere protetti adeguatamente mediante i livelli di azione previsti dalla direttiva relativa ai campi elettromagnetici e perciò i datori di lavoro devono esaminare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori.
I lavoratori particolarmente a rischio sono in genere tutelati adeguatamente se si rispettano i livelli di riferimento specificati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio.
Per un’esigua minoranza, tuttavia, anche questi livelli di riferimento possono non essere sufficienti a garantire una protezione adeguata. Queste persone riceveranno consigli adeguati dal proprio medico curante e ciò dovrebbe permettere al datore di lavoro di stabilire se la persona sia effettivamente esposta a un rischio sul luogo di lavoro.
Tabella 3.1 — Lavoratori particolarmente a rischio ai sensi della Direttiva relativa ai campi elettromagnetici
Lavoratori particolarmente a rischio | Esempi |
Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (Active Implanted Medical Devices, AIMD)
| Stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti nel tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimolatori, codificatori della retina, pompe impiantate per l’infusione di farmaci |
Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili passivi contenenti metallo
| Protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per annuloplastica, impianti contraccettivi metallici e tipi di dispositivi medici impiantabili attivi |
Lavoratori portatori di dispositivi medici indossati sul corpo | Pompe esterne per infusione di ormoni |
Lavoratrici in gravidanza |
|
3.2 Prescrizioni per la valutazione di attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni
La tabella 3.2 elenca molte attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni e indica la necessita o meno di effettuare una valutazione per:
- i lavoratori con dispositivi impiantabili attivi;
- altri lavoratori particolarmente a rischio;
- lavoratori non particolarmente a rischio.
Le voci di questa tabella si basano sulla possibilità che in una situazione si verifichino intensità di campo superiori ai livelli di riferimento indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio e, in caso affermativo, sulla possibilità che tali campi siano molto localizzati.
La tabella 3.2 si basa sull’impiego di apparecchiature conformi a norme recenti, sottoposte a una corretta manutenzione e utilizzate per i fini previsti dal fabbricante. Qualora il lavoro comporti l’impiego di apparecchiature molto vecchie non conformi o in cattivo stato di manutenzione, gli orientamenti della tabella 3.2 potrebbero non essere applicabili.
Se per tutte le attività svolte in un luogo di lavoro viene apposto un “No” nelle tre colonne, non e necessario effettuare una valutazione specifica in relazione alla Direttiva 2013/35/UE, dato che non dovrebbero esserci rischi di questo tipo. In genere, in queste situazioni non sono necessari ulteriori provvedimenti.
Sara comunque necessario effettuare una valutazione generale del rischio in conformità alle prescrizioni della direttiva quadro.
Conformemente a tale direttiva, i datori di lavoro dovranno tener conto dei mutamenti di circostanze e riesaminare la necessita di una valutazione specifica dei campi elettromagnetici alla luce di eventuali cambiamenti.
[...]
Tabella 3.2 - Prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi elettromagnetici relative ad attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni
Tipo di apparecchiatura o luogo di lavoro | Lavoratori non particolarmente a rischio
| Lavoratori particolarmente a rischio, esclusi quelli con dispositivi impiantabili attivi | Lavoratori con dispositivi impiantabili attivi |
Comunicazioni senza filo | |||
Utilizzo di telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza filo DECT) | No | No | Sì |
Luoghi di lavoro contenenti telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza filo DECT) | No | No | No |
Utilizzo di telefoni cellulari | No | No | Sì |
Luoghi di lavoro contenenti telefoni cellulari | No | No | No |
Utilizzo di dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN | No | No | Sì |
Luoghi di lavoro contenenti dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN | No | No | No |
3.3 Attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro non elencati nel presente capitolo
Se i datori di lavoro individuano nei propri luoghi di lavoro situazioni che non sembrano rientrare fra le voci della tabella 3.2, dovranno innanzitutto raccogliere il maggior numero di informazioni possibili dai manuali e dagli altri documenti in loro possesso. Poi dovranno verificare se sono disponibili informazioni fornite da fonti esterne come i fabbricanti di apparecchiature e le associazioni di categoria.
Se non è possibile ottenere informazioni sui campi elettromagnetici da altre fonti, può essere necessario effettuare una valutazione mediante misurazioni o calcoli.
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ALLEGATO 2
ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SORGENTI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA “GIUSTIFICABILI”
4.19 CAMPI ELETTROMAGNETICI
4.19.1 Campi elettromagnetici ad alta frequenza
All’interno degli uffici, le possibili fonti di campi elettromagnetici presenti sono:
- telefoni cellulari;
- telefoni cordless;
- basi per telefoni DECT e reti Wlan;
- sistemi di allarme di emergenza e di esodo;
- elettrodomestici o simili;
- stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili;
- forni a microonde;
- attrezzature da ufficio in generale;
- apparati di comunicazione wireless;
- carica batterie;
- apparecchiature audio e video.
Tutte queste fonti possono essere considerate non a rischio per la salute dei lavoratori, in virtù delle considerazioni della “Linea Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”, in quanto comprese tra le apparecchiature per cui è indicato “NO” nella Tabella della 3.2 della Linea Guida stessa.
Non sono pertanto necessarie misurazioni dirette o calcoli delle emissioni elettromagnetiche, essendo tali sorgenti “giustificabili” secondo quanto sopra.
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ALLEGATO 3
ARTICOLO 173 CODICE DELLA STRADA
[...]
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, [...].
È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
[...]
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
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