Microclima

 

 


LAVORO ALL’APERTO E PROTEZIONE DAI FATTORI MICROCLIMATICI

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le modalità di esecuzione del lavoro all’aperto, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in funzione anche delle condizioni meteorologiche o climatiche, è regolato (come per la maggior parte delle attività lavorative) dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito Decreto).

SISTEMAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’argomento del lavoro all’aperto è trattato a livello generale nell’ambito del Titolo II “Luoghi di lavoro”.

All’interno di tale Titolo, l’articolo 64, comma 1, lettera a) definisce quali siano gli obblighi a carico del datore di lavoro (o dei dirigenti) di un’azienda relativamente ai requisiti generali dei luoghi di lavoro:

1. Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1 [...]”.

A sua volta l’articolo 63, comma 1 del Decreto stabilisce che:

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV [del Decreto].

Pertanto obbligo a carico del datore di lavoro è il rispetto delle prescrizioni tecniche dei luoghi di lavoro contenute all’interno dell’Allegato IV del decreto.

Va osservato che tale obbligo (quello di cui l’articolo 64, comma 1, lettera a) del Decreto) è sanzionato penalmente dall’apparato sanzionatorio del Decreto stesso.

Infatti il mancato adempimento da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di tale obbligo è sanzionato dall’articolo 68, comma 1, lettera b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

All’interno dell’Allegato IV che definisce i requisiti che obbligatoriamente devono possedere i luoghi di lavoro, un paragrafo specifico (il 1.8.7.1) è dedicato alla difesa dei lavoratori dagli agenti atmosferici, in caso di lavoro all’aperto:

Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori sono protetti contro gli agenti atmosferici [...]”.

Pertanto secondo tale punto i luoghi di lavoro all’aperto devono essere realizzati in maniera tale da proteggere con opere provvisionali (tettoie, barriere) i lavoratori dalle intemperie.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI PARAMETRI MICROCLIMATICI

Quanto sopra specificato non entra però nel dettaglio di come debbano essere realizzate le opere provvisionali, né niente specifica sulla necessità, ove non sia possibile realizzare tali opere, di dotare i lavoratori di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) contro il freddo.

In merito a tali aspetti va considerato che, a parte l’obbligo generico sopra richiamato, il datore di lavoro è in ogni caso obbligato a valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti anche dalle condizioni microclimatiche (le condizioni appunto di freddo o di caldo che possono costituire fattori di rischio) dei luoghi di lavoro interni ed esterni e ad adottare di conseguenza misure di prevenzione o protezione.

Tale obbligo è contenuto all’interno del Titolo VIII “Agenti fisici” del Decreto.

In tale ambito, l’articolo 180, comma 1 definisce il campo di applicazione del Titolo VIII:

Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Pertanto tale articolo stabilisce che tutto il Titolo VIII si applica anche alle condizioni microclimatiche.

In particolare, per meglio comprendere l’estensione del significato della parola microclima, si può fare riferimento alla Linea Guida “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro - Requisiti e standard - Indicazione operative e progettuali” redatta dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome del giugno 2006.

Secondo tale Linea guida si definisce microclima:

il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che, assieme a parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici tra l’ambiente stesso e gli individuano che vi operano”.

L’inciso “ma non necessariamente confinato” lascia intendere che la caratterizzazione del microclima interessa non solo luoghi di lavoro al chiuso, ma anche luoghi di lavoro all’aperto.

Per quanto riguarda il microclima il datore di lavoro deve quindi adottare tutti gli obblighi specificati dal Titolo VIII.

In particolare all’interno della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Decreto, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (tra cui anche il microclima) al fine di identificare e adottare specifiche misure di prevenzione e protezione con riferimento anche a norme di buona tecnica.

L’obbligo della esecuzione e formalizzazione della valutazione dei rischi fisici (tra cui anche il microclima) è sancito dall’articolo 181, comma 2 del Decreto:

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia [...] I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.

Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente dall’articolo 219, comma 1, lettera a) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Sulla base dei risultati derivanti dal processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve individuare e adottare misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori, secondo quanto definito anche da norme di buona tecnica.

A tale proposito l’articolo 182, comma 1 del Decreto stabilisce che:

Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente Decreto”.

L’articolo 182 fa riferimento, nella individuazione delle misure per ridurre i rischi derivanti dagli agenti fisici, ai “principi generali di prevenzione contenuti nel presente Decreto”.

In particolare il riferimento è alle misure generali di tutela contenute all’interno dell’articolo 15 del Decreto.

Tra tali misure sono rilevanti le seguenti:

-         la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

-         l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

-         la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Giova mettere in evidenza che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto:

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Le misure generali di tutela sopra richiamate diventano obblighi sanzionabili a carico del datore di lavoro in virtù dell’articolo 28 del Decreto.

In particolare l’articolo 28 comma 1 del Decreto impone che:

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [la valutazione dei rischi], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Quindi nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi (compresi quelli da microclima, come specificato dall’articolo 181, comma 2 del Decreto sopra citato) anche in considerazione della “sistemazione dei luoghi di lavoro”, cioè, nel caso particolare della necessità di eseguire lavorazioni all’aperto.

L’obbligo della esecuzione della valutazione dei rischi con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 28 è sancita dall’articolo 29, comma 1 del Decreto:

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.

Va messo in evidenza che il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 29, comma 1 (esecuzione della valutazione del rischi) da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente dall’articolo 55, comma 1, lettera a) del Decreto con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A seguito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve definire quali misure di prevenzione e protezione adottare per eliminare o ridurre i rischi individuati e individuare il programma temporale di attuazione di tali misure.

Infatti l’articolo 28, comma 2, lettera b) del Decreto specifica che:

Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) deve contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”;

mentre l’articolo 28, comma 2, lettera c) specifica che:

Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) deve contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente dall’articolo 55, comma 3 del Decreto con l’ammenda 2.000 a 4.000 euro.

A seconda dei fattori di rischio individuati e delle possibili soluzioni tecniche il datore di lavoro dovrà adottare misure di prevenzione (eliminazione del rischio alla fonte), protezione collettiva (cioè di tutti i lavoratori esposti contemporaneamente), protezione individuale (cioè di ogni singolo lavoratore esposto, per mezzo dei DPI), con le priorità definite dall’articolo 15 del Decreto

Nel caso dei fattori microclimatici legati al lavoro all’aperto:

-         le misure di prevenzione possono consistere nel far eseguire le lavorazioni nelle ore meno calde d’estate e meno fredde d’inverno;

-         le misure di protezione collettiva possono consistere in opere provvisionali (tettoie, barriere);

-         le misure di protezione individuale possono consistere in abbigliamento adeguato: leggero e traspirante d’estate e antifreddo l’inverno.

Nel seguito verranno indicate misure di prevenzione e protezione, come definite da linee guida e norme tecniche.

A seguito di quanto sopra specificato queste misure di prevenzione e protezione sono obbligatorie e la loro mancata attuazione costituisce reato penalmente perseguibile con le sanzioni citate.

Per una corretta valutazione del rischio da fattori microclimatici e una corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro deve fare riferimento a linee guida e norme tecniche.

A tale proposito, trattandosi di fattori microclimatici, trova applicazione quanto contenuto all’interno del citato documento “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro - Requisiti e standard - Indicazione operative e progettuali”.

In particolare con riferimento anche al lavoro all’aperto (d’estate o d’inverno) il documento specifica che

Gli ambienti termici nei quali specifiche e ineludibili esigenze produttive o condizioni climatiche esterne in lavorazioni effettuate all’aperto determinano la presenza di parametri termoigrometrici stressanti e vengono definiti severi.

Un ambiente severo (tanto caldo quanto freddo), dati i rischi alla salute che comporta, trova una sua giustificazione soltanto quando esso permane tale a valle della adozione di tutte le possibili misure tecniche a protezione dei lavoratori”.

In altre parole ciò significa che nel caso di lavoro all’aperto, ove sicuramente le condizioni microclimatiche comportano la presenza di “ambienti termici severi”, il datore di lavoro deve adottare “tutte le possibili misure tecniche a protezione dei lavoratori”.

Infatti il documento aggiunge che:

In tali ambienti i lavoratori vanno infatti tutelati con misure organizzative (ad esempio pause), con Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), con una specifica informazione e formazione e un adeguato controllo sanitario”.

In merito alla valutazione del rischio, il documento specifica poi che:

Per i rischi che gli ambienti severi caldi o freddi comportano, è importante sottolineare come essi vadano sempre valutati anche sulla base di dati oggettivi, ottenuti con adeguati rilievi strumentali e non solo sulla base di semplici e generiche sensazioni del valutatore”.

La mancata esecuzione della valutazione del rischio da ambienti severi caldi o freddi, anche mediante rilievi strumentali, da parte del datore di lavoro, costituisce reato penale ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Decreto.

FATTORI DI RISCHIO , MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PROCEDURE DI LAVORO PER AMBIENTI TERMICI SEVERI

Nel seguito vengono riportati (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i fattori di rischio, le misure di prevenzione e protezione, le procedure di lavoro per ambienti termici severi (caldi o freddi) come desunti da linee guida e norme tecniche di riferimento (primo tra tutti il documento “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro - Requisiti e standard - Indicazione operative e progettuali” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome del giugno 2006”.

Con riferimento a ambienti termici severi caldi (lavorazioni eseguite d’estate) i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tipicamente:

-         disturbi dermatologici sotto forma di eruzioni cutanee e vescicole;

-         sudorazione eccessiva con perdita di sali e conseguente spossatezza, vertigini, nausea, cefalea;

-         sbalzi termici (soprattutto nel caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto condizionati o accesso alle baracche di cantiere se condizionate) con conseguenti disturbi muscolari o del sistema respiratorio;

-         congestioni da ingestione di bevande molto fredde;

-         modificazioni delle attività psicosensoriali e psicomotorie, quali affaticamento e abbassamento del livello di attenzione;

-         crampi muscolari da calore;

-         instabilità del sistema cardiocircolatorio;

-         sincope da calore con possibile ipossia cerebrale e perdita di coscienza;

-         colpo di calore con possibile perdita di coscienza, coma.

In tale ambito le possibili misure di prevenzione e protezione definite da norme tecniche e linee guida sono:

-         definire turni di lavoro solo nel periodo mattutino (dalle 6 alle 12) o serale (dalle 18 alle 24);

-         programmare le lavorazioni più impegnative fisicamente nelle prime ore della mattina o nelle ultime ore della sera;

-         prevedere adeguati periodi di riposo per le lavorazioni più impegnative fisicamente;

-         evitare lavorazioni in aree con scarso ricambio di aria;

-         predisporre ripari dal sole (teloni, ombrelloni);

-         se possibile prevedere l’umidificazione periodica delle pareti e dei pavimenti in prossimità dei luoghi di lavoro;

-         mettere a disposizione adeguati quantitativi di acqua minerale naturale con soluzioni saline e di acqua corrente per inumidirsi;

-         fornire ai lavoratori indumenti di lavoro in tessuto naturale e non sintetico;

-         fornire ai lavoratori adeguati copricapi (berretti in cotone con visiera o cappelli a larga falda in paglia);

-         eseguire manutenzione preventiva dei sistemi di climatizzazione dei mezzi di sollevamento e trasporto e delle baracche di cantiere, con verifica dell’efficienza e pulizia dei filtri;

-         sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per rischio per la salute da ambiente severo caldo.

Possibili misure procedurali da definire da parte del datore di lavoro e da adottare da parte dei lavoratori sono:

-         evitare l’esposizione prolungata ai raggi solare, alternando lavori al sole con lavori in zone d’ombra;

-         evitare l’esposizione a zone fortemente ventilate, specie se molto sudati;

-         bere regolarmente acqua minerale naturale non fredda;

-         asciugarsi regolarmente il sudore;

-         inumidirsi regolarmente il capo;

-         se non obbligatorio indossare il casco antinfortunistico, indossare berretti in cotone con visiera o cappelli a larga falda in paglia;

-         in caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente bassa e prevedere un periodo di acclimatazione con riduzione graduale della temperatura impostata;

-         mantenere all’interno delle baracche, se dotate di condizionatore, temperature non inferiori di 5 °C rispetto alla temperatura esterna;

-         durante il pasto evitare l’assunzione di alimenti ricchi di grassi, mentre è consigliabile l’assunzione di frutta e verdura;

-         in caso di percezione di sintomi quali giramenti di testa, spossatezza, difficoltà di concentrazione, interrompere le attività e portarsi in zona all’ombra e moderatamente ventilata.

Con riferimento a ambienti termici severi freddi (lavorazioni eseguite d’inverno) i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tipicamente:

-         disturbi all’apparato respiratorio;

-         sonnolenza, riduzione della vigilanza e della capacità decisionale;

-         fattori aggravanti relativamente alla movimentazione manuale dei carichi e all’esposizione alle vibrazioni;

-         malattie anche gravi all’apparato respiratorio;

-         instabilità del sistema cardiocircolatorio;

In tale ambito le possibili misure di prevenzione e protezione definite da norme tecniche e linee guida sono:

-         definire turni di lavoro solo nel periodo diurno (dalle 8 alle 17);

-         predisporre ove possibile ripari dal vento e dalla pioggia;

-         prevedere adeguati periodi di riposo per le lavorazioni in ambienti molto freddi;

-         fornire ai lavoratori DPI antifreddo per il corpo e per il capo conformi alla norma UNI EN 342:2004 e per le mani conformi alla norma UNI EN 511:2006;

-         fornire ai lavoratori DPI antifreddo per i piedi con grado di protezione CI per il freddo e WR per l’acqua secondo norma UNI EN 20345:2012 (e con protezione meccanica in funzione della tipologia di rischio);

-         fornire ai lavoratori DPI per la protezione dalla pioggia conformi alla norma UNI EN 343:2008;

-         eseguire manutenzione preventiva dei sistemi di riscaldamento dei mezzi di sollevamento e trasporto e delle baracche di cantiere, con verifica dell’efficienza e pulizia dei filtri;

-         eseguire manutenzione sugli impianti idraulici di cantiere per evitare perdite di acqua nei luoghi di lavoro e di passaggio e in caso di gelata, causare formazione di ghiaccio;

-         fornire ai lavoratori sale da spandere nei luoghi di lavoro e di passaggio a rischio formazione ghiaccio a terra;

-         sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per rischio per la salute da ambiente severo freddo.

Possibili misure procedurali da definire da parte del datore di lavoro e da adottare da parte dei lavoratori sono:

-         evitare l’esposizione a zone fortemente ventilate;

-         in caso di sforzo fisico, asciugarsi regolarmente il sudore;

-         indossare berretti antifreddo (se necessario al di sotto del casco antinfortunistico);

-         in caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente alta e prevedere un periodo di acclimatazione con aumento graduale della temperatura impostata;

-         mantenere all’interno delle baracche, se dotate di condizionatore, temperature non inferiori di 5 °C rispetto alla temperatura esterna;

-         in caso di percezione di sintomi quali giramenti di testa, spossatezza, difficoltà di concentrazione, intorpidimento agli arti, bruciore alla pelle interrompere le attività e portarsi all’interno delle baracche di cantiere;

-         non lasciare aperte manichette o rubinetti che potrebbero bagnare i luoghi di lavoro e di passaggio e in caso di gelata, causare formazione di ghiaccio;

-         in caso di possibile presenza di ghiaccio spargere il sale nei luoghi di lavoro e di passaggio;

-         in caso di ghiaccio già presente porre attenzione nel camminare, provvedere a rimuovere il ghiaccio con mezzi manuali i meccanici e spargere il sale.

La mancata applicazione da parte del datore di lavoro delle misure tecniche e procedurali sopra richiamate, costituisce reato penale, ai sensi del citato articolo 28, comma 2, lettere b) e c) del Decreto.

CONCLUSIONI

Tra gli obblighi definiti dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro vi è quello di proteggere i lavoratori dai rischi microclimatici nel caso di lavoro all’aperto.

Tali obblighi impongono che gli ambienti di lavoro all’aperto siano protetti dalla intemperie e dagli agenti atmosferici.

Tali obblighi più in generale impongono che il datore di lavoro valuti tutti i rischi derivanti da condizioni atmosferiche e microclimatiche per i lavori che devono essere eseguiti all’aperto.

La valutazione dei rischi deve essere eseguita secondo linee guida e norme tecniche di riferimento, anche mediante rilievi strumentali.

La valutazione del rischio da parametri microclimatici derivanti dal lavoro all’aperto deve essere obbligatoriamente eseguita e formalizzata dal datore di lavoro, pena reato penale,

A seguito della valutazione dei rischi da fattori microclimatici per lavoro all’aperto, il datore di lavoro deve formalizzare all’interno del documento di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e di protezione collettiva e individuale con le quali eliminare o ridurre i rischi individuati.

A seguito della valutazione dei rischi, i lavori all’aperto comportano sicuramente ambienti severi caldi d’estate e freddi d’inverno.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare devono essere di tipo organizzativo (turni di lavoro, periodo di riposo), tecnico (barriere e tettoie di protezione, consegna ai lavoratori di DPI confortevoli d’estate e antifreddo d’inverno, sorveglianza sanitaria) procedurali (modalità di lavoro).

Le misure di prevenzione e protezione devono essere obbligatoriamente adottate dal datore di lavoro, pena reato penale.

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Ciao,

come anticipato per telefono, ti confermo che la valutazione dei rischi derivanti dal microclima è un obbligo a carico del datore di lavoro, peraltro sanzionabile penalmente.

A livello generale ciò deriva dall’obbligo di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 (“Decreto”):

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

[...]”;

e dell’articolo 28, comma 1, lettera a) del Decreto:

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori [...]”.

Dove si specifica in maniera indubitabile che i rischi per la salute e la sicurezza da valutare dal datore di lavoro sono “tutti”.

A livello particolare l’obbligo della valutazione del rischio da microclima è ribadita all’interno del Titolo VIII “Agenti Fisici”, dove l’articolo 180, comma 1 definisce cosa si debba intendere per “agenti fisici”:

Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”;

e l’articolo 181, comma 1 ribadisce l’obbligo di valutare i rischi connessi agli agenti fisici come definiti dall’articolo 180, comma 1:

Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi”.

Anche qua è specificato che la valutazione deve riguardare “tutti” i rischi.

Pertanto, il documento di valutazione dei rischi deve contenere un capitolo o un allegato specifico dedicato ai rischi da microclima.

Ti mando a tale proposito la seguente documentazione:

Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome “Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative”;

Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome “Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro - Requisiti e standard, Indicazioni operative e progettuali, Linee Guida

slides di una mia presentazione su microclima e illuminazione.

Ti consiglio di leggere la mia presentazione per una visione generale, senza entrare in estremi dettagli tecnici quali invece contenuti nelle “Linee Guida Microclima, aerazione e illuminazione”.

Ti consiglio poi di leggere attentamente i punti da 1.02 a 1.07 delle “Indicazioni Operative prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici”, che ribadiscono e approfondiscono le mie considerazioni sopra riportate.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Un caro saluto.

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Sptt.le ASL

Unità Operativa PSAL

Premesso che, con riferimento al D.Lgs. 81/08:

-         Il datore di lavoro deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” (articolo 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1).

-         Il campo di applicazione del Titolo VIII “Agenti fisici” si estende a “il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” (articolo 180, comma 1).

-         Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi” (articolo 181, comma 1).

-         La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia” (articolo 181, comma 3).

-         I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio” (articolo 181, comma 2).

-         La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata” (articolo 181, comma 2).

Premesso inoltre che, con riferimento al documento “Decreto Legislativo 81/2008
Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome:

-         In attesa che la Commissione consultiva estenda la sua attività di verifica e validazione delle proposte di buone prassi si fornisce l’indicazione di riferirsi, per quanto riguarda i rischi da microclima, alle Linee Guida Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro prodotte dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e dall’ISPESL che per gli aspetti metrologici rimanda alle diverse norme tecniche UNI (ad esempio la UNI EN ISO 7933 per ambienti caldi, a rischio di ipertermia, o la UNI EN ISO 11079 per ambienti freddi, a rischio di ipotermia) esistenti sull’argomento. Per la valutazione del discomfort termo-igrometrico il rimando è a quanto indicato nel Titolo II [del D.Lgs. 81/08] ed al relativo Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” e per gli aspetti metrologici alla UNI EN ISO 7730” (Punto 1.03).

-         Nell’immediato si suggerisce di giudicare il ‘personale qualificato’ essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale (Relazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi)” (Punto 1.05).

-         La giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata è la modalità prevista dalla legislazione sugli agenti fisici per interrompere il processo valutativo in caso di assenza di rischio o di sua palese trascurabilità. Si tratta quindi di un comportamento applicabile a tutte e sole quelle situazioni poste ben al di sotto dei valori di riferimento/limiti di esposizione, in quanto per condizioni di rischio più consistenti occorre comunque definire i livelli di rischio al fine di decidere se nel contesto analizzato debbano essere adottate particolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione” (Punto 1.07).

Tutto quanto sopra premesso e in considerazione del fatto che:

-         ad oggi, XXX non ha provveduto a fare eseguire da “personale qualificato” nessuna valutazione strumentale, secondo le norme tecniche sopra citate, senza nemmeno provvedere a una valida “giustificazione” che essa non sia necessaria;

-         esistono evidenti situazioni microclimatiche critiche all’interno della struttura (CITARE I REPARTI), specie d’estate e quindi per il discomfort igrometrico caldo, per le quali si ritiene indispensabile una valutazione strumentale;

-         in ogni caso non sono state ancora definite adeguate misure di prevenzione per eliminare/limitare i rischi per la salute dei lavoratori legati agli aspetti microclimatici;

si richiede al Servizio PSAL un sopralluogo presso XXX, al fine di verificare la corretta applicazione o meno dei dettati normativi di cui sopra.

Data e firma

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APPENDICE 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.LGS. 81/08 E S.M.I.


TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

Capo I Disposizioni generali


Articolo 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.

[...]

 

Articolo 64. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

[...]

 

Allegato IV

1.9 Microclima

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

1.9.3 Umidità

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

 

TITOLO VIII AGENTI FISICI

Capo I Disposizioni generali

 

Articolo 180. Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

[...]

 

Articolo 181. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

 

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

 

Articolo 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

[...]

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

[...]

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

[...]

 

CODICE PENALE

 

Articolo 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa

 

APPENDICE 2

 

INDICI MICROCLIMATICI

 

La valutazione del confort termico globale viene eseguita con riferimento alla norma UNI EN ISO 7730:2006, mediante il calcolo dei due indici PMV e PPD.

Il PMV (Predicted Mean Vote ovvero Voto Medio Previsto) esprime il giudizio medio di qualità termica relativo alle condizioni microclimatiche in esame, espresso in una scala di sensazione termica di 7 punti.

 

Parametro PMV

Giudizio microclimatico

+ 3

molto caldo

+ 2

caldo

+ 1

leggermente caldo

0

neutro

- 1

leggermente freddo

- 2

freddo

- 3

molto freddo

 

All’indice PMV risulta direttamente associato un secondo indice noto come PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied ovvero Percentuale Prevista di Soggetti Insoddisfatti), che indica la percentuale dei lavoratori che si ritengono insoddisfatti delle condizioni microclimatiche in esame.

La relazione tra PPD e PMV, è data dalla seguente tabella

 

PMV

PPD %

+ 3

99,1

+ 2

76,8

+ 1

26,1

0

5

- 1

26,1

- 2

76,8

- 3

99,1

 

I parametri di confort termico globale PMV e PPD sono calcolati, misurando, con strumentazione dedicata i seguenti parametri microclimatici:

         temperatura dell'aria

         temperatura media radiante

         pressione parziale del vapore acqueo

         dispendio metabolico

         isolamento termico del vestiario

e mediante opportuni algoritmi di calcolo definiti dalla norma UNI EN ISO 7730:2006

 

 

 


 

 

 

 

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