Sta per partire la Terza Repubblica Italiana?
LA REPUBBLICA (ITALIANA) E I NUMERI ORDINALI
di Franco Astengo
“Se
parte questo governo parte la Terza Repubblica”: “vox clamantis in
Movimento 5 stelle”, levatasi in questi giorni convulsi di trattativa
dove tutto sparisce, da Gaza ai morti sul lavoro in Italia, sublimandosi
nel sacro rito della lotta per il potere.
E’ il caso
di fare i pedanti e di mettere i puntini sulle “i”: non nasce nessuna
“Terza Repubblica”, anche perché non è mai nata la “Seconda”.
La
Francia ha numerato le sue “Repubbliche” sorte a seguito dal mutamento
(radicale) della forma di Stato o della forma di governo: dalla
Monarchia Assoluta alla Repubblica, dalla Monarchia Costituzionale alla
Repubblica parlamentare, dal Secondo Impero alla Repubblica
parlamentare, dalla Repubblica parlamentare alla Repubblica (semi)
presidenziale, tanto per riassumere all’ingrosso.
In
Italia la Repubblica nasce dal Referendum istituzionale del 2 giugno
1946 e si dota di una Costituzione che entra in vigore il 1 Gennaio 1948
e che sulla Forma di Stato e su quella di Governo è rimasta invariata
da allora.
Tutti i tentativi di modifica della Costituzione, dal
semi – presidenzialismo presente nel testo conclusivo della Bicamerale
del 1997, al rafforzamento del potere dell’Esecutivo nei confronti del
Parlamento, operazione tentata sia dal centro destra sia dal centro
sinistra, alla modificazione del bicameralismo paritario, sono falliti e
per due volte (2006 e 2016) grazie ad una maggioranza rilevante nel
voto popolare.
Di
fronte ad affermazioni come quelle riguardanti un’ipotetica “Terza
Repubblica) il livello di vigilanza democratica attorno al testo –
cardine della nostra vita politica deve essere assolutamente alzato
mobilitando tutte le forze disponibili.
Di seguito il testo completo degli articoli della Costituzione al riguardo del Parlamento, del Presidente della Repubblica e del Governo.
Titolo I - Il Parlamento
Art. 55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.Il numero
dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o
di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria
una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta .Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La
legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore.Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza.Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e
di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel
termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
Art. 74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di
necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti
perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Art. 81.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.Ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)
Lo
Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti,
al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o
maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno
approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate
e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale .
E’
questo l’articolo modificato per introdurre l’obbligo del pareggio di
bilancio imposto dall’UE. Una modificazione perlomeno affrettata che è
risultata del tutto negativa (n.d.r.)
Art. 82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'Autorità giudiziaria.
Titolo II – Presidente della Repubblica
Art. 83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
Art. 85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il
Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve
i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia
e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà
negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che
hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III – Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei Ministri
Art. 92.
Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda
o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o
d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge
provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale.
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