FOGLIO DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CALDO ESTREMO ALL’APERTO



Tale calcolo si applica solo per attività lavorative svolte, prevalentemente e continuativamente, all’aperto, con o senza esposizione ai raggi solari.


Le linee guida citate a margine fanno rientrare in tali tipologie di attività (elenco indicativo, ma non esaustivo) le seguenti.
- cantieristica,
- lavorazioni agricolo forestali,
- attività marittime e portuali,
- attività presso stabilimenti petrolchimici
- attività di movimentazione e logistica all’aperto,
- attività di emergenza, soccorso,
- pubblica sicurezza,
- rifornimenti di carburante;
- manutenzioni linee elettriche, idrauliche;
- operatori ecologici;


Il calcolo dell’Heat Index è possibile tramite un file XLS, reperibile in rete e scaricabile all’indirizzo del Portale degli Agenti Fisici (Ente riconosciuto a livello istituzionale, ad esempio dall’INAIL)


https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/MICROCLIMA/NEW_Calcolo_HEAT_INDEX_psw_sblocco_Inail2019.xlsx?lg=IT.


Con tale foglio di calcolo è sufficiente inserire i valori della temperatura dell’aria e della umidità relativa, per avere la definizione del parametro numerico “Heat Index” (HI) da confrontare con i valori di soglia riportati nel medesimo foglio e riportati qui sotto:
- da 80 a 90: Basso (Caution): Cautela per possibile affaticamento (particolare attenzione per soggetti sensibili):
- da 90 a 104: Moderato (Extreme caution): Estrema cautela, possibili crampi muscolari, esaurimento fisico;
- da 105 a 129: Alto (Danger): Rischio di possibilità di colpo di calore
- più di 130: Molto alto o estremo (Extreme Danger): Rischio elevato di colpo di calore (Extreme Danger)


In caso di lavoro al sole l’indice fornito dal foglio di calcolo va aumentato di un fattore S = 15.


temperatura 30 °C, umidità 45 %, lavoro all’ombra (S = 0): HI = 86,6 rischio basso
temperatura 32 °C, umidità 45 %, lavoro all’ombra (S = 0): HI = 91,4 rischio moderato
temperatura 35 °C, umidità 50 %, lavoro all’ombra (S = 0): HI = 105,2 rischio alto
temperatura 40 °C, umidità 50 %, lavoro al sole (S = 15: HI = 145,6 rischio estremo


Come detto, quanto sopra non esaurisce e non sostituisce la valutazione del rischio da alte temperature.
Nella valutazione di tale rischio il datore di lavoro deve seguire metodiche consolidate e validate. I metodi di calcolo istituzionali (e quindi obbligatori) di valutazione in tal senso sono quelli riportati nelle seguenti pubblicazioni on line:


- (Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Gruppo Tematico Agenti Fisici - Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 – Edizione 2021) https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/web_xxx_FAQ_totale_5_parti_2021_08_23.pdf?lg=IT


- Portale Agenti Fisici – Microclima (aggiornamento continuo)


https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT


La valutazione (che è parte integrante di quella generale di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/08) è estremamente complessa e deve essere effettuata, su mandato del datore di lavoro da parte di un tecnico con comprovata esperienza nel settore e con metodologie e strumentazione indicati nei documenti sopra riportati.


A seguito della valutazione il datore di lavoro deve adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

 

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