Contributo alla discussione sulle Posizioni organizzative
Sindacato generale di base Parco Migliarino e S.Rossore
( in grassetto le nostre sintetiche
considerazioni - in corsivo i riferimenti al ccdi o al regolamento con
alcuni contenuti estratti da tali disposizioni)
La nostra proposta è all'insegna della
semplificazione al fine di rendere piu' chiari i regolamenti e i
contratti, non solo per favorirne la discussione e la comprensione in
seno al personale ma anche perchè la Pubblica amministrazione ma per
costruire accordi trasparenti che non consentano interpretazioni
parziali. Chiediamo alla Rsu di entrare nel merito delle nostre
considerazioni e inviamo questa nota anche al personale dell'Ente al
fine di favorire la discussione in assemblea.
Ipotesi ccdi
- Art. 12 ( che riguarda le PO)
comma 3. non è chiaro il contenuto
-coincidenza di PO con le posizioni
apicali ( e questo non è in discussione) e subito dopo affermare "
Qualora la dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia
non siano in servizio dipendenti di categoria D
oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati
in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico
ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze
professionali..."
contraddittorio come strumento,
/possibilità di affidamento...non è che si voglia così escludere le
categorie D che non godono della fiducia direttoriale?.
il comma 10
l'importo dell' indennità di posizione
deve essere rapportato alle risorse destinabili sulla base di quelle
disponibili nel relativo fondo. Per cui l' enuunciazione di importi pari
al minimoi/massimo contrattuale deve essere
integrata precisando che deve essere rapportata alle risorse
disponibili. Per cui se aumentano il numero diminuirà l'
indennità...altrimenti sottraggono risorse.
Il comma 11
prevede che l' indennità di
risultato è pari al massimo al 15 % dell' indennità di posizione. Esiste
un palese contrasto tra questa disposizione e il regolamento ( art. 4
comma 1 ) che invece prevede il 25%
Regolamento conferimento/revoca PO
Art. 3
Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa
Elementi oggetto di valutazione per il conferimento dell’incarico,
Esiste solo un elencazione,
nessun riferimento a modalità e criteri oggettivi di valutazione di
competenze ed esperienze. Su questo punto specifico occorre contrattare
dei criteri chiari e comprensibili da verificare puntualmente
Il direttore ricevute le domande, con
proprio atto, procede all’esame delle stesse ed all’attribuzione della
posizione organizzativa, assegnando contemporaneamente le funzioni ai
singoli Responsabili di P.O
Gli incarichi sono conferiti, di norma,
per un periodo di dodici mesi , rinnovabili annualmente sino ad un
massimo di tre anni.....
Non è il caso di porre dei limiti in
termini di attribuzione temporale, nel senso che il direttore non possa
eccedere il termine del proprio incarico.
Non esiste alcun riferimento a modalità
di rotazione degli incarichi in ottemperanza alle disposizioni in
materia di anticorruzione.
Articolo 4 - Retribuzione di Posizione e di risultato delle Posizioni organizzative
Alla retribuzione di risultato è
destinata complessivamente una quota pari al 25% delle risorse
complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di
posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative.....
Ma, avendo previsto il massimo
in termini di indennità di risultato, qualora non venga raggiunta tale
valutazione e si vadano erogando meno risorse, i risparmiari dove
confluiranno?
Il 75% del finanziamento assegnato alle
posizioni organizzative è suddiviso tra le Posizioni Organizzative
istituite, sia assegnate CHE NON...!!!
Ma se non vengono assegnate a
che serve accantonare risorse togliendole "di fatto" dal fondo generale?
Non conviene destinarle diversamente, al di là dei percorsi complicati
da attuare?
Articolo 5 - Orario di lavoro Posizioni Organizzative
Deve essere più chiaro che l' orario di
lavoro ( in termini di modalità e articolazione) è uguale a quello
degli altri dipendenti. In particolare deve essere esplicito che è
vietata ogni forma di "autogestione dell' orario"
prerogativa che spetta solo alla dirigenza. Molte PO infatti, pur
essendo retribuite con la indennità di posizione che già include la
remunerazione di prestazioni straordinarie, puntano ad ottenere una
autogestione dell’ orario oltre quello minimo obbligatorio,
in maniera diversa dagli altri dipendenti proprio per evitare di dover
fare quelle ore in più, che di fatto hanno già riscosso.
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