Ogg: SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! - NEWSLETTER N. 277 DEL 20/03/17

SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!
NEWSLETTER N. 277 DEL 20/03/17
NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)
INDICE
ACCESSO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI
LUOGHI DI LAVORO
1
STORIE DI INFORTUNIO: MI FIDO DI TE
4
VIDEOTERMINALI: I CONSIGLI PER LAVORARE IN SICUREZZA
6
DPI E SICUREZZA: UNA CHECK LIST PER L’AUTOVALUTAZIONE NELLE AZIENDE
8
DECRETO “MILLEPROROGHE”: PROROGHE SU FORMAZIONE, ANTINCENDIO,
SINP
11
LA PREVENZIONE E LA LOTTA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
13
IMPARARE DAGLI ERRORI: SE I GUANTI NON RISULTANO ADATTI AL RISCHIO
15

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ACCESSO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI LUOGHI DI
LAVORO
LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.79
Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche
quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative
a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato mo-
tivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.
Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie ne-
wsletters, queste consulenze.
Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione
per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.
Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno
chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.
Marco Spezia
QUESITO
Ciao Marco,
ho bisogno di aiuto.
Il mio datore di lavoro mi contesta un addebito, secondo il quale io dovrei essere sanzionato
perché, dice lui, non ho il diritto di accedere in altri nuclei (dove si lavora) perché vi è un rego-
lamento interno che lo vieta.
Inoltre voglio fare notare all’azienda che io sono stato eletto RLS a luglio 2015, ma a tutt’oggi
non mi hanno fatto fare nessun corso, né tanto meno ho partecipato a riunioni, ne sono mai
stato consultato su nulla.
Grazie.
RISPOSTA
Il RLS eletto o designato dai lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (Decreto) ha
effettivamente il diritto di visitare tutti i luoghi di lavoro della propria azienda.
Ciò è sancito in maniera inequivocabile dall’articolo 50 del Decreto al comma 1, lettera a):
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni”.
Ti ricordo che tale principio fondamentale, ancora prima che dal Decreto e dal D.Lgs. 626/94,
era sancito dalla Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), all’articolo 9:
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricer-
ca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro inte-
grità fisica”.
E’ ovvio che il controllo previsto dallo Statuto dei Lavoratori si può esplicitare anche attraverso
sopralluoghi dei luoghi di lavoro.
Ciò però non significa che il RLS possa girare per l’azienda senza alcuna limitazione, soprattut-
to se vi sono disposizioni o procedure aziendali che limitano o regolano (per comprovati motivi
legati al ciclo produttivo o ad altri aspetti di sicurezza) l’accesso in determinati reparti o aree
della unità produttiva.
Il RLS è anche un lavoratore e come tale si deve attenere alle disposizioni aziendali, secondo
quanto stabilito dall’articolo 20, comma 2, lettera b):
I lavoratori devono [...] osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale”.
Pertanto se vi sono disposizioni aziendali che limitano o regolano l’accesso a determinati luo-
ghi, il RLS vi si deve attenere.
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In questi casi è necessario che nel momento in cui il RLS decida di visionare tali luoghi limitati
o vietati, manifesti formalmente alla azienda (datore di lavoro o dirigenti) la sua intenzione.
L’azienda dovrà rispondere consentendo comunque l’accesso ai luoghi di lavoro e indicando le
necessarie precauzioni da ottemperare (ad esempio utilizzo di specifici DPI, accompagnamento
da parte di dirigente o preposto, ecc.) o gli obblighi da osservare in termini di tutela della
privacy di lavoratori o eventuali ospiti o di segreti industriali.
In questi termini l’azienda non si può però opporre all’accesso a tutti i luoghi di lavoro da parte
del RLS, ma si deve limitare a regolamentare tali accessi ai fini della tutela dei lavoratori,
dell’azienda e di terzi.
In merito alla seconda parte della tua domanda, tieni conto che le attribuzioni, cioè i diritti, del
RLS nella sua attività sono elencati dettagliatamente dall’articolo 50, comma 1 del Decreto che
riporto a seguire:
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o uni-
tà produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e
del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo
37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e pro-
tezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Tali attribuzioni sono garantite al RLS anche per tramite di specifici obblighi a carico del datore
di lavoro o del dirigente, come definiti da altri articoli del Decreto.
In merito alla formazione (dei lavoratori in generale e del RLS in particolare) l’articolo 18,
comma 1, lettera l) stabilisce che datore di lavoro o dirigente devono:
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e
37”.
In particolare per il RLS, l’articolo 37, comma 10, stabilisce che:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 10 è punito dall’articolo 55,
comma 5, lettera c) del Decreto con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.315,20 a 5.699,20 euro.
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In merito alla consegna al RLS del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI e alla loro
consultazione l’articolo 18, comma 1 stabilisce, rispettivamente alle lettere o), p), s), che il da-
tore di lavoro o il dirigente devono:
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta
di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a) [DVR] [...];
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 [DUVRI] [...] e su richiesta di questi e
per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza [...];
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50”.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui alla lettera o) (consegna del DVR) è punito
dall’articolo 55, comma 5, lettera a) del Decreto con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui alle lettere p) secondo periodo (consegna del
DUVRI) e s) (consultazione del RLS) è punito è punito dall’articolo 55, comma 5, lettera e) del
Decreto con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.
In merito infine alla convocazione della riunione annuale per aziende con più di 15 lavoratori,
l’articolo 18, comma 1, lettera v) stabilisce che datore di lavoro o dirigente devono:
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo
35”.
Che a tale riunione debba partecipare anche il RLS è stabilito dall’articolo 35, comma 1, che di-
spone che:
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, di-
rettamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera v) (convocazione
della riunione periodica con la partecipazione del RLS) è punito dall’articolo 55, comma 5, let-
tera e) del Decreto con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.
Giova ricordare che per aziende che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del RLS richiedere
la convocazione della riunione periodica in virtù dell’articolo 35, comma 4:
“[...] nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione”.
Pertanto i mancati adempimenti da parte dell’azienda che tu segnali nei confronti delle attribu-
zioni del RLS sono tutti mancati adempimenti a specifici obblighi legislativi stabiliti dal Decreto
(e quindi reati penali), il cui rispetto tu puoi chiedere formalmente all’azienda.
Nel caso che l’azienda continuasse a mancare all’adempimento degli obblighi, tu, come RLS hai
la facoltà di segnalare tali inadempienze all’organo di vigilanza (ASL Servizio di Prevenzione Si-
curezza sui luoghi di lavoro), proprio in virtù di una delle attribuzioni del RLS che è quella sta-
bilità dall’articolo 50, comma 1, lettera o) che stabilisce che il RLS stesso:
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e prote-
zione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non
siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Marco
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STORIE DI INFORTUNIO: MI FIDO DI TE
Da: PuntoSicuro
28 febbraio 2017
La storia di un infortunio mortale accaduto ad un operaio seguito del distacco di un parapetto:
come è avvenuto l’incidente e le cause.
Il Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte
(DORS) raccoglie storie d’infortunio rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL
piemontesi a partire dalle inchieste di infortunio, con la convinzione che conoscere come e per-
ché è accaduto sia una condizione indispensabile per proporre soluzioni efficaci per la preven-
zione.
Questa storia, dal titolo “Mi fido di te” (a cura di Emilio Duminuco della PSAL ATS Milano), pre-
senta un infortunio mortale accaduto a un operaio seguito del distacco di un parapetto
MI FIDO DI TE
Esito
Un operaio muore cadendo dal secondo piano, all’interno del vano ascensore, ancora privo di
cabina e di porte, a seguito del distacco del parapetto che sbarra la apertura al piano.
Dove è avvenuto
In un cantiere edile per la costruzione di un capannone e di una palazzina uffici; in particolare
nel vano ascensore della palazzina uffici.
Descrizione dell’infortunio
Alla fine della giornata lavorativa un operaio, dipendente di una ditta termoidraulica, che lavo-
rava al secondo piano, doveva recuperare una prolunga elettrica, collegata al quadro elettrico
del piano terra. Su indicazione del geometra di cantiere, il cavo era stato fatto passare attra-
verso il vano ascensore ancora privo di cabina. Mentre cercava di sciogliere la corda che legava
il cavo a una delle tavole del parapetto, questa si staccava facendo cadere l’operaio da
un’altezza di circa 7 metri. Nella caduta subiva lesioni gravissime. Soccorso e condotto in o-
spedale, moriva durante l’intervento chirurgico.
Cosa si è appreso dall’inchiesta
I parapetti sulle aperture del primo e secondo piano erano stati realizzati, in un primo tempo,
con delle assi di legno inchiodate alle pareti, sul davanti. A un certo punto i parapetti sono stati
di ostacolo alla posa del rivestimento in cartongesso delle pareti dei corridoi. I parapetti sono
stati quindi rimossi dalla loro posizione e le tavole sono state inchiodate all’interno del vano a-
scensore. Si è accertato anche che i chiodi non erano neanche penetrati fino in fondo nel muro
in cemento armato. In tali condizioni le tavole non garantivano una adeguata resistenza alla
spinta generata da un urto accidentale, ma anche da un semplice appoggio del corpo di una
persona. Infatti non appena il lavoratore vi si è appoggiato per slegare il cavo elettrico le tavo-
le si sono schiodate e l’operaio è caduto giù.
COME PREVENIRE
Il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione avrebbe dovuto prevedere la sequenza
dei lavori, progettando un diverso modo di sbarrare il vano ascensore ai piani, anche attraver-
so la realizzazione di impalcati provvisori in corrispondenza di ogni piano.
Il geometra di cantiere avrebbe dovuto accertarsi che l’operaio incaricato avesse idonei sistemi
di ancoraggio atti a impedirne la caduta nel vuoto durante la rimozione e la posa dei nuovi pa-
rapetti e che tali lavori venissero realizzati con criterio e a regola d’arte.
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L’operaio incaricato di realizzare i nuovi parapetti avrebbe dovuto usare una maggiore perizia e
criterio nel realizzarli, segnalando al geometra le eventuali difficoltà o l’impossibilità di eseguire
il lavoro perché, come è facilmente intuibile, egli stesso, durante tale realizzazione, sarebbe
stato esposto al pericolo di caduta nel vuoto, non avendo sistemi e dispositivi di trattenuta a-
deguati.
Leggi la storia all’indirizzo:
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VIDEOTERMINALI: I CONSIGLI PER LAVORARE IN SICUREZZA
Da: PuntoSicuro
01 marzo 2017
di Tiziano Menduto
Alcuni documenti si soffermano sulle buone prassi di lavoro al videoterminale. I disturbi dei la-
voratori, i nove consigli per lavorare comodi, le regolazioni, gli occhiali, l’altezza dello schermo
e le pause regolari.
Come più volte ricordato nei nostri articoli, molti operatori che lavorano al videoterminale ac-
cusano varie tipologie di disturbi; ad esempio mal di testa, tensioni alla nuca, bruciore agli oc-
chi e dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani. Disturbi che con idonee strategie di
prevenzione si possono benissimo evitare.
Per migliorare la prevenzione dei lavoratori nell’ uso dei videoterminali (VDT), Suva (Istituto
svizzero per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni), ha prodotto in questi anni diversi
materiali informativi e ha dedicato uno specifico spazio in rete (“Ergonomia al videoterminale”)
a questi temi.
Da questo spazio è possibile non solo ricavare informazione su vari temi (aspetti ergonomici,
allestimento del posto di lavoro, disturbi, home office, uso del laptop, ecc.), ma anche arrivare
a molti documenti d’informazione sul rischio VDT e sulle possibili misure di prevenzione.
Ad esempio in “Lavorare al videoterminale”, una pubblicazione utilizzabile nei percorsi formati-
vi e informativi, si indica che è necessario fare sapere agli utilizzatori di VDT che le carenze er-
gonomiche sul posto di lavoro possono causare disturbi fisici. I lavoratori devono poi conoscere
le regole più importanti per allestire correttamente la loro postazione di lavoro al videotermina-
le secondo principi ergonomici e devono essere motivati a mettere in pratica queste regole in
modo da evitare il più possibile l’insorgenza di disturbi.
Nel documento sono riportati i disturbi più frequenti (nuca, spalle, schiena, polso, mani, ecc.) e
l’influsso, su questi, dell’orario di lavoro in postazioni di lavoro che presentano carenze di alle-
stimento (fino a 4 ore la frequenza dei disturbi è del 27,3%, oltre 8 ore del 85,7%).
Si ricorda poi che se il mal di schiena rappresenta in assoluto uno dei problemi di salute più
frequenti, un allestimento corretto della postazione di lavoro consente spesso di risolvere pro-
blemi come contratture muscolari, bruciore agli occhi, mal di testa, luce e riflessi fastidiosi.
Riguardo alla prevenzione ci soffermiamo in particolare sul documento Suva “Lavoro al video-
terminale. I nove consigli per lavorare comodi”.
Riportiamo brevemente i nove consigli.
Per evitare riflessi e abbagliamenti posizionare lo schermo e il tavolo parallelamente alla fine-
stra. In qualsiasi caso, si consiglia di non lavorare con le tapparelle abbassate, ma di usare
tendine a rullo che si possono sollevare dal basso verso l’alto oppure tendine a pannelli vertica-
li. In questo modo si può guardare fuori dalla finestra senza avere riflessi o abbagliamenti sullo
schermo.
Come regolare la sedia:
- fatta eccezione per pochi centimetri, le cosce aderiscono al piano del sedile e i piedi pog-
giano completamente sul pavimento;
- le ginocchia formano un angolo di 90 gradi o poco più;
- la schiena esercita una leggera pressione sullo schienale;
- sbloccare lo schienale per consentire la seduta dinamica.
E’ importante regolare l’altezza del tavolo.
Verificare innanzi tutto che vi sia spazio sufficiente sotto il tavolo e togliere qualsiasi elemento
che limita o blocca il movimento delle gambe o dei piedi. Quindi impostare l’altezza secondo la
“regola dei gomiti” per cui altezza dei gomiti deve essere uguale all’altezza del tavolo più
l’altezza della tastiera. Se non è possibile regolare l’altezza del tavolo, si raccomanda di solle-
vare l’altezza della seduta in modo da rispettare la “regola dei gomiti”. Per evitare di lavorare
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con le gambe “penzoloni” si consiglia di usare un poggiapiedi che lasci la massima libertà di
spazio ai piedi.
Altri suggerimenti:
- posizionare lo schermo e la tastiera di fronte a sé e parallelamente al bordo del tavolo;
- poggiare i fogli di carta su un portadocumenti (alto al massimo 7 cm) tra schermo e tastie-
ra;
- il bordo superiore dello schermo si deve trovare circa 10 cm (un palmo) al di sotto degli oc-
chi;
- inclinare lo schermo in modo che lo sguardo sia perpendicolare allo stesso;
- per poter leggere senza difficoltà anche i caratteri più piccoli (per esempio le voci dei me-
nu, ecc.) lo schermo deve trovarsi a una distanza di 70–90 cm dagli occhi;
- se necessario, usare la funzione zoom per ingrandire i caratteri sullo schermo;
- indossare occhiali per PC: i normali occhiali da lettura o quelli con lenti progressive non so-
no adatti al lavoro al videoterminale; infatti, obbligano ad avvicinarsi allo schermo per leg-
gere con maggior chiarezza e costringono a piegare la testa all’indietro, provocando delle
contratture muscolari alla nuca; gli occhiali per PC invece hanno un campo visivo che si a-
datta perfettamente alla distanza occhio-schermo permettendo di mantenere una postura
naturale;
- fare movimento e pause regolari;
- cambiare spesso la posizione (per esempio variare la postura con la seduta dinamica);
- sfruttare al meglio lo spazio di movimento;
- sgranchire le gambe di tanto in tanto e fare qualche esercizio di stretching;
- intervallare regolarmente (per esempio ogni ora) il lavoro con delle pause di qualche minu-
to;
- lavorare comodi con il notebook: consigliamo vivamente di usare una tastiera e un mouse
se si lavora più di un’ora con il notebook; se lo schermo è posizionato troppo in basso, si
può sollevare il notebook appoggiandolo, ad esempio, su un portadocumenti; se si lavora
più di 2 ore con il notebook è opportuno usare anche uno schermo esterno antiriflesso.
Ricordiamo che nel documento “Lavorare al videoterminale”, che vi invitiamo a visionare e che
è ricco di immagini esplicative, sono riportate anche indicazioni sugli accessori utili, come i
poggiapolsi e i portadocumenti. Sono infine presenti indicazioni sulle telefonate al computer
(uso di cuffie telefoniche) e sull’utilizzo di più monitor.
Nota Bene
Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà sviz-
zera, i suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.
Il documento del Suva “Lavorare al videoterminale” è scaricabile al link:
Il documento del Suva “Lavoro al videoterminale. I nove consigli per lavorare comodi” è scari-
cabile al link:
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DPI E SICUREZZA: UNA CHECK LIST PER L’AUTOVALUTAZIONE NELLE AZIENDE
Da: PuntoSicuro
03 marzo 2017
di Tiziano Menduto
Una lista di controllo per verificare la conformità delle aziende in relazione ai dispositivi di pro-
tezione individuali. Marcatura, documentazione, formazione, idoneità al rischio, limiti di prote-
zione, ergonomia, conservazione e manutenzione.
Uno degli aspetti importanti nella tutela effettiva della salute e sicurezza dei lavoratori nei luo-
ghi di lavoro è l’utilizzo, laddove necessari, di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in
buono stato, adeguati ai rischi e alle caratteristiche dei lavoratori.
Ed infatti nella rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni
lavorativi, abbiamo spesso mostrato quali possano essere le conseguenze di DPI mancanti, non
utilizzati o inadeguati.
Per favorire l’autovalutazione da parte delle aziende della conformità alla normativa vigente in
materia di DPI, anche con riferimento alle problematiche più frequenti riscontrate nelle attività
di vigilanza e alle modalità con cui vengono usualmente effettuati i controlli da parte dello SPI-
SAL dell’Azienda ULSS 9 di Treviso, ci soffermiamo oggi su una specifica check list pubblicata
nello spazio web dell’ULSS trevisana.
La “Scheda valutazione: Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)”, aggiornata nel mese di
gennaio 2016 e prevista per l’autovalutazione delle aziende, è divisa in varie sezioni. E se per
ogni sezione sono proposte diverse domande per verificare la conformità alla normativa, nella
parte con le “Istruzioni per la compilazione” sono riportate ulteriori indicazioni sui riferimenti
normativi e sulle istruzioni per l’azienda. È evidente (sottolinea comunque la presentazione
dell’ULSS 9 della check list) che al di là di quanto riportato nella scheda non si esclude l’obbligo
di rispettare comunque tutte le indicazioni previste dalla normativa.
Partiamo dalla prima sezione della scheda relativa alla marcatura e documentazione: istruzioni,
informazione, formazione e addestramento.
In questa prima sezione si chiede, ad esempio di verificare, la marcatura CE, la presenza della
dichiarazione di conformità e della nota informativa.
Nelle istruzioni per la compilazione si ricorda che:
- la dichiarazione di conformità deve essere disponibile in azienda;
- la nota informativa del fabbricante deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e in
lingua italiana e deve contenere, tra l’altro, le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, ma-
nutenzione, revisione, disinfezione.
E riguardo alla formazione/informazione si indica che, come richiesto dal D.Lgs. 81/08, il dato-
re di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori e li informa preliminarmente per
quali rischi il DPI li protegge.
Ed è importantissimo fornire informazioni anche sui limiti di protezione: ad esempio un appa-
recchio di protezione delle vie respiratorie con filtro non protegge in caso di carenza di ossige-
no.
Su tutti i DPI deve essere poi fornita formazione specifica e, se ritenuto necessario, addestra-
mento. L’addestramento è comunque obbligatorio per i DPI di III (“salvavita”) categoria e per
la protezione da rumore (II categoria) e deve essere documentato.
Nella sezione relativa alla valutazione dei rischi sono riportate ulteriori domande su individua-
zione per fase lavorativa, idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia, interfe-
renza, limiti di protezione.
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Ad esempio, occorre verificare che:
- i DPI vengano utilizzati per la protezione dai rischi che non possono essere evitati con mi-
sure tecniche e organizzative di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva;
- nel DVR sia stata valutata correttamente l’idoneità dei DPI rispetto al rischio da cui devono
proteggere senza generare un rischio maggiore;
- i DPI siano stati scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
(con il concorso del medico competente), garantendo comfort ed efficacia protettiva;
- i DPI siano tra loro compatibili nel caso di rischi multipli che prevedano l’uso simultaneo di
più DPI;
- i DPI scelti siano stati individuati dichiarando il livello minimo di prestazione in funzione dei
codici di marcatura CE;
- siano stati individuati i limiti di protezione del DPI e, se necessario, la loro durata.
A questo proposito le istruzioni indicano che i DPI possono essere utilizzati in alternativa ai
mezzi collettivi solo nei casi in cui quest’ultimi non possano essere allestiti per necessità tecni-
che e operative (ad esempio DPI anticaduta anziché parapetti in lavori sui tetti di breve durata,
DPI di protezione delle vie respiratorie, anziché aspirazione localizzata, in lavori di cantiere e/o
di breve durata).
Inoltre riguardo alla scelta, l’idoneità del DPI rispetto al rischio è il primo criterio di scelta da
osservare; il DPI deve essere individuato nel modo più preciso possibile con riferimento ai cri-
teri di marcatura. I DPI possono presentare rischi derivanti dal dispositivo in sé (progetto, qua-
lità dei materiali, ecc.) e rischi derivanti dall’uso del dispositivo (limiti di uso e limiti di prote-
zione, non osservanza delle istruzioni fornite, mancata manutenzione, ecc.).
E, come riportato nelle domande, il medico competente (ove presente) deve poter contribuire
alla valutazione dei rischi e all’adozione delle misure preventive incluse le questioni che riguar-
dano l’adeguatezza o il confort del dispositivo.
Rimandando alla lettura integrale della scheda, che riporta altre utili informazioni, veniamo alle
sezioni relative alla fornitura, all’assegnazione individuale e all’uso corretto da parte dei lavora-
tori.
A questo proposito, oltre alle domande di verifica della conformità normativa, nelle istruzioni si
indica che i DPI devono essere regolarmente forniti tenendo conto dell’usura, dei tempi di sca-
denza e invecchiamento in modo da garantire la continuità della protezione nel tempo. Ed è
opportuno che le consegne siano documentate.
Si sottolinea poi che i lavoratori sono obbligati a utilizzare i DPI messi a loro disposizione nei
casi previsti dal datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio. Deve essere verificato
che i lavoratori indossino correttamente in DPI (adattamento) nei casi in cui ciò è rilevante per
la protezione (ad esempio: DPI protezione rumore). Infatti il datore di lavoro, dirigente e pre-
posto devono vigilare sull’uso dei DPI previsti per ciascuna operazione e sulle modalità con cui
sono indossati.
Una sezione della scheda è dedicata alla conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia,
riconsegna, scadenza dei DPI con domande che, tra le altre cose, riguardano:
- la definizione di misure necessarie per conservare adeguatamente i DPI: ad esempio uno
spazio chiudibile ben individuato e dedicato alla conservazione del DPI; anche in prossimità
della postazione di lavoro;
- la presenza e attuazione di procedure per la pulizia: ad esempio è importante mantenere la
pulizia delle maschere, favorire la portabilità di inserti auricolari e cuffie per il rumore;
- la definizione delle modalità e tempi delle operazioni di manutenzione/controllo in base a
quanto riportato nella nota informativa del DPI, in riferimento al tipo di manutenzione e la
frequenza di controllo previsti.
Inoltre occorre verificare se sono stati definiti, se necessari, i tempi massimi di utilizzo dei DPI
o loro parti, e le procedure per la riconsegna e se esiste documentazione della periodicità di
pulizia, verifica, manutenzione, sostituzione dei DPI.
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Segnaliamo, infine, che il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unio-
ne Europea il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9
marzo 2016 sui DPI.
Concludiamo riportando l’indice della check list:
- Sezione 1: Marcatura e documentazione: istruzioni, informazione formazione e addestra-
mento;
- Sezione 2: Valutazione dei rischi e individuazione per fase lavorativa, idoneità per rischio,
priorità protezioni collettive, ergonomia, interferenza, limiti di protezione;
- Sezione 3: Fornitura, assegnazione individuale;
- Sezione 4: Uso corretto da parte dei lavoratori;
- Sezione 5: Conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza;
- Sezione 6: Segnaletica;
- Sezione 7: Idoneità sanitaria, valutazioni del medico competente, caratteristiche individua-
li.
Il documento delle ULSS 9 Treviso, ULSS 8 Veneto, ULSS 7 Veneto “Scheda valutazione: Di-
spositivi di Protezione Individuali (DPI)” è scaricabile all’indirizzo:
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DECRETO MILLEPROROGHE: PROROGHE SU FORMAZIONE, ANTINCENDIO, SINP
Da: PuntoSicuro
07 marzo 2017
di Tiziano Menduto
Alcune delle proroghe contenute nel nuovo Decreto Legge 244/16, come modificato dalla Leg-
ge di conversione. L’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agrico-
le è ora differita al 31 dicembre 2017.
Approvata il 23 febbraio 2017, la Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 relativa alla conversione in
Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e de-
finizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (cosiddetto decre-
to milleproroghe) - è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017. E il testo è en-
trato in vigore il 1 marzo 2017.
Illustriamo alcune delle proroghe più significative, partendo tuttavia da una nuova proroga,
contenuta nella Legge di conversione e non nel Decreto Legge originario. Una proroga presente
nel comma 2-ter aggiunto, dalla Legge di conversione, all’articolo 3 del testo del Decreto Leg-
ge, che recita:
“Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 feb-
braio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concer-
nente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilita-
zione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicem-
bre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di
cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012”.
Con il comma 2-ter è stata di nuovo ulteriormente prorogata, come era avvenuto con il “De-
creto del Fare”, l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole,
che è ora differita al 31 dicembre 2017. E si indica che i corsi di aggiornamento devono essere
effettuati entro dodici mesi da tale data (entro il 31 dicembre 2018).
Il Decreto Legge 244/16, come modificato dalla Legge di conversione, prevede poi, all’articolo
3, comma 2, la modifica al D.Lgs. 81/08, consistente nella sostituzione all’articolo 53, comma
6 del Decreto stesso, delle parole: “Fino ai sei mesi” con le parole: “Fino ai 12 mesi”.
Con questa modifica fino ai 12 mesi (prima erano 6 mesi) successivi all’adozione del Decreto
interministeriale istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei
luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti can-
cerogeni e biologici.
Correlata alla precedente risulta la nuova modifica del D.Lgs. 81/08 che fa riferimento al con-
tenuto del comma 1-bis, dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) che di-
venta ora:
“L’obbligo [...] relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli in-
fortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8,
comma 4”.
Una ulteriore modifica del Decreto Legge 244/16, come modificato dalla Legge di conversione,
riguarda l’adeguamento della normativa antincendio nelle scuole: con la proroga
l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola è
possibile entro il 31 dicembre 2017 (e non più entro il 31 dicembre 2016).
L’articolo 4 del Decreto prevede infatti:
“All’articolo 18, comma 8-quinquies, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ‘31 dicembre 2016’ sono sostituite
dalle seguenti: ‘31 dicembre 2017’. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti
a legislazione vigente
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora prov-
veduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017”.
A questa proroga si è aggiunta quella in materia antincendio relativa agli asili nido, ai sensi
dell’articolo 4 comma 2-bis del testo coordinato:
“Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asi-
lo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decre-
to, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1,
lettera a), del Decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata let-
tera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle
lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1”.
Infine è stato prorogato l’adeguamento antincendio per le strutture ricettive alberghiere aventi
oltre venticinque posti letto ed esistenti alla data dell’11 maggio 1994, ai sensi dell’articolo 5,
comma 11-sexies del testo coordinato:
“All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: ‘31 dicembre
2016’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2017’”.
La Legge 27 febbraio 2017, n. 19, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge
30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini è scaricabile all’indirizzo:
Milleproroghe.pdf

 

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