Bonus baby sitting e le aziende che non anticipano il Fis
Abbiamo avuto notizie di numerose aziende, alcune multinazionali, che non hanno intenzione di anticipare il Fis ai loro dipendenti.
Una decisione grave che induce ad alcune riflessioni sulla volontà da parte padronale di far pagare ai lavoratori e alle lavoratrici la crisi determinata dal diffondersi del contagio
Sempre nei giorni scorsi abbiamo fatto appello ai committenti pubblici perchè procedano con celerità al pagamento di quanto spetta alle ditte appaltatrici affinchè siano messe in condizione di avere liquidità sufficienti a supportare la forza lavoro.
Ma analogo appello lo vogliano indirizzare alle ditte che scelgono di scaricare sull'Inps i pagamenti che poi avverranno con mesi di ritardo mettendo migliaia di famiglie alla fame.
Questa situazione crea una reale emergenza sociale e salariale della quale il Governo dovrà tenere conto ritornando sulle misure intraprese al fine di assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici una sorta di reddito da quarantena, misura indispensabile per andare avanti.
Veniamo poi al bonus per pagare la baby sitter, ne parlano gli articoli 23 (lavoratori del settore privato) e 25 (parte del pubblico) del decreto legge 18/2020 cura Italia, sono previsti 600 euro che diventano 1000 per il personale della sanità e a prescindere dal
numero di figli presenti in famiglia.
Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia alla circolare 44/2020 dell’Inps che si trova su questo blog o sul sito dell'Inps
Attenzione: per le domande dobbiamo attendere alcuni giorni, in attesa di . ulteriore comunicazione dell’INPS.
In caso di genitori divisi, il contributo spetta a quello che convive
con il minore previa autocertificazione. Il limite
dei 12 anni d’età (che non vale nel caso in cui ci sia un grave handicap ) si
calcola al 5 marzo, la data nella quale sono stati chiusi i servizi scolastici. Quindi il
bonus può essere riconosciuto se il bambino al 5 Marzo non aveva compiuto ancora 12 anni!
Confermato
l’accesso da parte dei professionisti iscritti alle relative Casse di
previdenza, che potranno presentare domanda in attesa della
comunicazione all’Inps del numero di beneficiari da parte del relativo
ente previdenziale.
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