Troppe normative e spesso in contrasto tra loro: Criteri unici per tutte le Regioni!

Sono state prodotte, da un mese a questa parte, una quantità di norme che sovente sono tra loro in contraddizione o suggeriscono interpretazioni disparate e tali da accrescere la confusione.

Volete un esempio? Dal Dpcm 8, 9 e 11 marzo 2020 all'accordo raggiunto dalle parti sociali, con l'intervento del Governo fino al protocollo  sulla salute e la sicurezza sul lavoro per l'emergenza Coronavirus,  ciascuna Regione è intervenuta con atti che letti e confrontati presentano differenze intepretative e gestionali.

Parliamo ad esempio dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali i documenti Regionali sono il punto di riferimento a seguire.

Ad esempi, la Regione Veneto ribadisce che a prevalere dovranno essere in primis le esigenze di tutela della salute pubblica  ragione per cui "non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2" escluso ovviamente il settore socio sanitario. Se è comprensibile che in emergenza si debbano evitare atti formali dedicandosi interamente alle questioni piu' importanti, dall'altra parte ci chiediamo se sia giusto non rivedere le modalità di svolgimento di tanti servizi , soprattutto di quelli che richiedono presenza sul campo di personale, personale che corre rischi nuovi e assai maggiori dei tempi normali ( da qui la richiesta di rivedere i DVR)

La tendenza generale è quella del datore di lavoro che emette ordinanze e disposizioni scritte, come se queste fossero sufficienti a contrastare il contagio. Forse chiediamo troppo ma siamo in presenza di atti  fin troppo generici finalizzati a evitare l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio ma poi dalla emanazione degli atti alla loro corretta e puntuale applicazione corre grande differenza.  In ogni caso il documento di valutazione dei rischi  dovrebbe esssere comunque aggiornato per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ossia dove esiste un problema maggiore di contagio, il che poi riguarda tutti i servizi che richiedono presenza in servizio e non smart working.

Non possiamo limitarci solo alle aziende nelle quali esista un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico professionale legato alla tipologia dell'attività svolta . L'esperienza sul campo ci dice ad esempio che solo effettuando tamponi e rispettando al massimo la quarantena sarà possibile arginare e debellare il virus.

  Anche la sorveglianza sanitaria viene prevista solo per  i lavoratori effettivamente in servizio, una decisione che aiuta gli Enti pubblici ma forse non è sufficiente a contenere i contagi e a salvaguare la salute del personale.

RLS SGB


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