Licenziamenti in tempo di Coronavirus

Dallo studio Legale Sozzi Magni
 
L'art.  46 dl 18/2020 intitolato   - (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti) deve essere attentamente interpretato.
 
Ivi  si legge:  " A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 ."
La disposizione dunque introduce un divieto di licenziamento per motivo oggettivo per 60 giorni (anche quanto ai licenziamenti collettivi) con la conseguenza che un eventuale licenziamento per motivo oggettivo  intimato nei predetti 60 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto sarebbe da ritenersi nullo.
 
Nondimeno, non contenendo la norma  alcuna indicazione in ordine alla sospensione dei termini di impugnazione (è noto il principio rubrica legis non est legis), tale situazione induce a ritenere che continuino a valere gli ordinari termini di decadenza e dunque cautela impone che l'eventuale licenziamento per motivo oggettivo debba comunque essere impugnato stragiudizialmente entro i sessanta giorni dalla relativa comunicazione, anche se ricadente nel periodo considerato dall'art. 46.

Inoltre l'art. 46 dl 18/2020 non considera le ipotesi di licenziamento per motivo soggettivo e giusta causa e per tali tipologie di licenziamento rimane a fortiori pienamente operante il regime dei termini decadenziali per l'impugnazione stragiudiziale.

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