ONDATE DI CALORE -:POSSIBILITÀ DI CIG ORDINARIA. NON SI MUOIA DI CALDO NEI LUOGHI DI LAVORO

  18 Mila morti nel 2022 per il troppo caldo solo in Italia, oltre 60 mila in Europa, le temperature elevate sono causa di malesseri spesso mortali per chi è già alle prese con patologie gravi. Ma lavorare a temperature elevate senza opportunità di recupero psico fisico potrebbe essere evitato rimodulando orari di servizio e riducendo gli sforzi in alcune fasce orarie. La situazione sta diventando drammatica in numerose fabbriche o magazzini ma anche per lavori che di solito si svolgono all'area aperta. 

Allora si riporta  una nota di Marco Spezia che ringraziamo




A seguito del perdurare dell’ondata di calore di questi giorni e, tenendo conto che l’emergenza termica è destinata a peggiorare nei prossimi anni, oltre a quanto già diffuso in miei precedenti contributi, riporto a seguire i numerosi comunicati istituzionali dove si ritiene possibile la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIG), relativamente a eventi di caldo estremo, negli ambienti e nelle condizioni di lavoro che lo richiedano (non certo negli uffici con aria condizionata...).

Infatti, casi di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°, registrate o percepite), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIG.

Nella domanda di CIG e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa occorre solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, e non è necessario allegare dichiarazioni da parte di Organismi certificati che attestino l’entità della temperatura, né produrre i bollettini meteo.

L’INPS riconosce l'integrazione salariale ordinaria, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

A seguire si riportano i vari atti istituzionali e i relativi link.


Messaggio INPS n. 1856 del 03/05/17

https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201856%20del%2003-05-2017.htm

Nota INL n. 4639 del 02/07/21,

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=25973:inl4639_2021&catid=6&Itemid=137

Messaggio INPS 2999 del 28/07/22

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2022.07.messaggio-numero-2999-del-28-07-2022_13904.html

Comunicato congiunto INPS/INAIL del 26/07/22

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/comunicati-stampa/2022/07/Allegati/3153_CS-Inps-Inail-.pdf

Commenti