SGB DIFFIDA LE AMMINISTRAZIONI :SMART WORKING E SICUREZZA SUL LAVORO
SGB ha inviato oggi diffide a vari enti locali per salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro e incentivare smart working e modalità organizzative diverse del personale in tempi di Coronavirus
Chi volesse invarla al suo Ente, ci contatti :
delegatilavoratoriindipendenti@gmail.com cell 3498494727
A l Sindaco
Al Segretario Generale
Comune di....
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato in data 17 Marzo 2020 il decreto legge inerente le Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Oltre a innumerevoli questioni di competenza degli enti locali, ad esempio la sanificazione e l'igienizzazione di uffici, mezzi scuole e ambienti per le quali vengono previsti appositi capitoli di spesa, vogliamo richiamare la vostra attenzione all'art 87 che riportiamo integralmente
Art. 87
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione
dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma
2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,
lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione
dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde
l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione
dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma
2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,
lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione
dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde
l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Alla luce delle norme emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, che impongono a tutti i cittadini
pesantissimi sacrifici per il distanziamento sociale, principale se non
unico strumento di contrasto della grave crisi in cui ci troviamo, e
che pure riconoscono la necessità che siano preservati il più possibile i
diritti dei lavoratori, anche in vista del difficile e pur
necessario ricostituirsi della normalità al termine dell'emergenza, e
considerando che le misure già adottate da codesta Amministrazione
appaiono insufficienti e spesso lasciate alla libera iniziativa dei
singoli dirigenti, con la presenza in sede di dipendenti - e quindi con i
loro spostamenti forzati - addetti a procedure che sono oggettivamente e
a volte necessariamente differibili e pertanto eseguibili presso il
proprio domicilio in lavoro agile. D'altra parte, si registrano
comportamenti organizzativi che ugualmente non tengono conto delle norme
in vigore, con disposizione di ferie d'ufficio e simili.
Pertanto, questa Organizzazione sindacale,
diffida l' Ente affinchè la generalità dei dipendenti sia messa in condizione di accedere allo
smart working come forma ordinaria di espletamento del
servizio ampliando le modalità di esercizio e gli ambiti di lavoro agile
rispetto a quelle già individuate e rivedendo la classificazione dei
servizi indifferibili già effettuata affinchè siano osservate e fatte osservare tutte le norme previste per la tutela dei lavoratori.
Si chiede che
-
laddove non sia possibile attuare forme di lavoro agile si provveda con
urgenza alla sanificazione ed igienizzazione di tutti i locali ove
sorgano uffici e magazzini comunali,
- siano distribuiti a
tutti i dipendenti presenti i DPI necessari a limitare il contagio da
COVID 19 (mascherine, guanti, gel igienizzante),
- sia previsto un piano di rotazione del personale che deve necessariamente recarsi in sede, presidiandone l'effettiva presenza in rotazione,
-
prevedere, per le attività differibili, nei soli casi in cui sia
comprovatamente impossibile lo smart working, rimodulato con le attività
che possono essere svolte senza connessione da remoto e per ambiti
ulteriori rispetto a quelli già realizzati, l'utilizzo, nell'ordine, dei
permessi contrattuali (L.104, maternità ecc.) delle eccedenze orarie,
delle sole ferie già maturate
Quanto allo smart
worKing, si chiede che l'Amministrazione si adoperi attraverso dirigenti
e posizioni organizzative- offrendo loro supporto giuridico e/o
gestionale - ad ampliare le possibilità di lavoro agile per la
generalità dei dipendenti, rispetto a quelle già individuate.
Considerando anche le difficoltà di utilizzo da remoto delle risorse
informatiche del Comune, certamente non riconducibili alle
responsabilità dei dipendenti, siano individuate, tra le attività
ordinarie, quelle eseguibili senza connessione alle banche dati
comunali; tra queste ultime, ad esempio, possono essere fatti progetti
di auto-formazione, assegnando ai dipendenti tecnici ed amministrativi,
lo studio degli atti regolamentari del proprio settore, e altre
normalmente trascurate per mancanza di tempo (come il riordino di
atti/pratiche, finalizzato all'inserimento successivo in banche dati,
come ALICE e simili, o comunque lo svolgimento di attività che
normalmente attuato con i progetti).
Si chiede
inoltre, che nel caso di lavoro agile non sia necessariamente prescritto
l'alternarsi del lavoro in sede: nella situazione emergenziale in cui
siamo deve essere considerato prevalente l'interesse al massimo
distanziamento sociale possibile e pertanto sarebbe opportuno un atto
organizzativo che superi questa modalità.
Qualora
l'Ente non sia in grado di riorganizzare i servizi ed il personale si
proceda con l'esenzione dal servizio nelle modalità di cui sopra
garantendo comunque ai dipendenti l'intera retribuzione (ossia come se
fosse regolarmente presente e regolarmente retribuito eccezion fatta
per i buoni mensa).
Sindacato Generale di Base
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