Comune di Pisa: le pause e le problematiche orarie
a seguire la lettera inviata alla direzione del personale
fonte Pinterest
Buongiorno,
abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da dipendenti relativamente alla pausa per il recupero psico-fisico (art. 8 D.lgs 66/2003 e art. 34 CCNL 2022) in particolare i colleghi contestano che nonostante abbiano interrotto la continuità delle 6 ore di lavoro in un giorno corto, con una pausa di almeno 10 minuti, se la prestazione di lavoro prosegue oltre le 6 ore non sono riconosciuti (e d qui la detrazione) gli ulteriori 10 minuti (esempio: orario 8-14, se il dipendente si assenta con una causale a recupero dalle 10.00 alle 10.10 l’uscita alle 14.30 determina un'ulteriore detrazione automatica di 10 minuti con 6 ore di lavoro e un eccedenza oraria di 10 minuti anziché di 20 minuti).
Premesso quanto sopra, la fattispecie sarebbe in contrasto con la circolare n. 1/2023 del 10/02/2023 dove si afferma: “Se il dipendente timbra una pausa di 10 minuti all’interno della giornata lavorativa, questa pausa interrompe l’orario di lavoro, pertanto il dipendente potrà dopo tale pausa riprendere e continuare la propria prestazione lavorativa per eventuali ulteriori 6 ore continuative”.
Alla notizia abbiamo pensato all'ennesimo malfunzionamento imputabile al software della gestione presenze ma i colleghi ci hanno rassicurato che la cosa è stata voluta, studiata ed introdotta senza dare una comunicazione esaustiva al sindacato e al personale, in particolare con la circolare n. 4 del 01/06/2023 si è attivato il codice pausa 03 (orologio marcatempo):
“B) ATTIVAZIONE Codice pausa 03 (orologio marcatempo)
In aggiunta alla pausa ex artt. 29 e 34 del CCNL 2022 si introduce la pausa con codice 03, mutuata dal contratto decentrato integrativo 2021 dell’ente, di cui si riporta l’art. 20 in oggetto:
“Oltre la pausa prevista dall’art. 26 del CCNL 21.5.2018 (oggi art. 34 CCNL 2022) è ammessa una pausa di 10 minuti giornalieri per il recupero psico-fisico del dipendente previa timbratura con apposito codice” che presenta il seguente regime:
- Tale pausa è utilizzabile fino a un massimo di 10 minuti senza autorizzazione;
- da recuperare anche con un prolungamento dell’orario nella stessa giornata, finalizzato al completamento delle ore dovute;
- Oltre i 10 minuti occorre richiedere l’autorizzazione al proprio responsabile;
- Fa slittare la pausa prevista dal D.lgs. n. 66/2003 e art. 34 CCNL 2022.
Ad esempio in una giornata lavorativa con orario 8-14, se il dipendente si assenta con la causale 03 a recupero dalle 10.00 alle 10.10 l’uscita alle 14.10 non viola il disposto della pausa obbligatoria, in quanto il mero prolungamento dell’orario, finalizzato al completamento delle ore dovute, non determina l’obbligo di effettuazione della pausa, perché non viene a configurarsi una prestazione di lavoro eccedente le sei ore”
riportando solo un esempio positivo ma non quello negativo che avrebbe fatto capire a tutti, parte sindacale compresa, che si andava a disciplinare la pausa per il recupero psico-fisico in modo diverso da quanto concordato e da quanto comunicato con la circolare n. 1/2023 suddetta, come se la pausa per il recupero psico-fisico introdotta con l’art. 15 del cdi 2018 e ripresa dall’art. 20 del cdi 2021 fosse una pausa di natura diversa da quella prevista dall’art. 34 comma 1 del CCNL 2022 e che quindi non interrompesse la continuità delle 6 ore di lavoro.
Vogliamo far notare che quando è stato sottoscritto il cdi normativo ed economico 2018 intanto la pausa prevista dall’art. 26 del CCNL 2018 era di 30 minuti, sostanzialmente si utilizzava per la consumazione del pasto e nei giorni corti allo scadere delle 6 ore si detraevano 30 minuti solo se la prestazione di lavoro superava le ore 15:00, quindi c’era una disciplina della pausa nel nostro Ente diversa da quella attuale e al tempo c’era la necessità di poter effettuare una pausa facoltativa durante l’orario di lavoro. Questa pausa, nonostante fosse stata contratta e sottoscritta dalle parti nel 2018, in realtà non è mai entrata in vigore prima perché c’era il rifiuto da parte dell’Ufficio Personale di applicarla in quanto il vecchio software per la gestione delle presenze non era in grado di gestirla a livello informatico.
Rimaniamo oggi alquanto basiti avendo il recente ricordo, risalente a gennaio/febbraio c.a., di quando la parte dirigenziale invitava i lavoratori e le lavoratrici ad effettuare la pausa di almeno 10 minuti durante l’orario di lavoro in modo da poter proseguire, se necessario, l’attività lavorativa allo scadere delle 6 ore di lavoro funzionalmente alle esigenze di servizio e senza essere costretti ad interruzioni..
Da Giugno c.a. sembra che non sia più così, per cui fare 10 minuti di pausa all’interno della giornata lavorativa sia pregiudizievole per i lavoratori e le lavoratrici che si vedranno detrarre anche ulteriori 10 minuti prolungando l’attività lavorativa, per esigenze di servizio, oltre il normale orario di lavoro, pregiudizievole perché non ne erano informati, come non ne era informata la parte sindacale. Scoprire il tutto a posteriori andando a verificare il cartellino crediamo sia alquanto scorretto perché non è stata data la preventiva, adeguata e necessaria pubblicità.
Premesso quanto sopra, valutato lo stato di agitazione in atto, sempre che ci sia la volontà di ripristinare la disciplina della pausa come riportato nella circolare n. 1/2023 del 10/02/2023 - “Se il dipendente timbra una pausa di 10 minuti all’interno della giornata lavorativa, questa pausa interrompe l’orario di lavoro, pertanto il dipendente potrà dopo tale pausa riprendere e continuare la propria prestazione lavorativa per eventuali ulteriori 6 ore continuative” - considerando la pausa per il recupero psico-fisico introdotta con l’art. 15 del cdi 2018 e poi ripresa dall’art. 20 del cdi 2021, nelle more di una nuova contrattazione, non una pausa ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 34 comma 1 del CCNL 2022 ma una pausa alternativa, invitiamo tutto il personale dipendente con qualifica non dirigenziale ad attenersi all’orario di lavoro senza effettuare pause intermedie per il recupero psico-fisico se non quella obbligatoria che deve essere effettuata solo se l’orario di lavoro eccede le 6 ore.
Rimaniamo comunque in attesa di urgente riscontro augurando di essere ascoltati nell'interesse non solo della forza lavoro ma dello stesso Ente.
Cordiali saluti.
Per Fp Cgil e Cub
Fabio Bardini
Federico Giusti
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