Se la cybersicurezza diventa argomento da trattare in sede militare
Provvedimenti che introducono modifiche sull’ordinamento delle Forze Armate – anno 2026
- D. Lgs. 58/2026, approvato, comporta l’assunzione di nuovi graduati nell’Esercito;
- L. 48/2026, art. 3, approvato, comporta una delega al Governo per la razionalizzazione e semplificazione della normativa riguardante il corpo militare;
- Schema di DdL recante Disposizioni per la costituzione di Forze di riserva, in materia di personale militare nonché delega al Governo per la revisione dello strumento militare, non depositato in Parlamento ma pubblicato sotto forma di Schema di DdL, riguarda l’ampliamento dell’organico e l’istituzione di corpi di riserva dell’Esercito;
- Cd. “DdL di revisione dello strumento militare”, non depositato in Parlamento e non pubblicato nemmeno sotto forma di Schema di DdL, concerne l’ampliamento dell’organico delle Forze Armate.
La normativa attuale, infatti, non riesce ad attribuire correttamente e chiaramente le competenze sulla cyber sicurezza: da un lato abbiamo l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), istituita col D. L. 82/2021 e dipendente dalla Presidenza del Consiglio,[*] mentre dall’altro troviamo i casi di guerra cibernetica relativi alla ‘difesa dello Stato’, che sono di competenza del Ministero della Difesa.
Il citato Decreto Legge, ad esempio, stabilisce che l’ACN sia “autorità per la gestione delle crisi informatiche relative alla resilienza delle reti informatiche”,[*] mentre il D. Lgs. 138/2024 dice che “per la parte relativa alla resilienza nazionale [è competente] l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale [, mentre] per la parte relativa alla difesa dello Stato, il Ministero della difesa”; entrambi gli organismi, inoltre, sono considerati “Autorità nazionali responsabili della gestione degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala”.[*]
Si consideri che per “resilienza nazionale” la legislazione intende un “pregiudizio per la sicurezza nazionale, danno o pericolo di danno all'indipendenza, all'integrità o alla sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, ovvero agli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia”.[*]
D. L. 82/2021, art. 2, c. 1.
D. L. 82/2021, art. 7, c. 2.
D. Lgs. 138/2024, art. 2, c. 1, lett. “g”.
DPCM 131/2020, art. 1, c. 1, lett. “f”.
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https://www.lacittafutura.it/interni/riforma-militare-la-cyber-sicurezza-rischia-di-passare-sotto-il-controllo-delle-forze-armate
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