Ritorno o scomparsa delle dimissioni in bianco?
In discussione nel Parlamento l’art.
19 del nuovo DDL 1532-bis che
a detta di molti ripristinerebbe le dimissioni in bianco concedendo ai datori
di lavoro un’arma straordinaria per acquisire una formidabile arma di pressione
e ricatto.
Un tempo, neanche molto lontano, alcuni datori
chiedevano di firmare un foglio in bianco al quale avrebbero potuto aggiungere
la data delle dimissioni del dipendente, una pratica conclusasi con il d.lgs. n. 151 del 2015 che obbliga, in caso
di dimissioni, a una procedura telematica
Per chiudere un rapporto di lavoro si devono
presentare dimissioni formali e con una procedura ben definita ma resta la
possibilità di procedere con un provvedimento disciplinare e così accedere alla
Naspi che non spetta in caso di dimissioni volontarie.
La proposta Calderone non
rafforza i diritti dei dipendenti ma aiuta le imprese, evita che le stesse
paghino anche il ticket per il licenziamento ma stabilire, in caso di
assenza , un licenziamento automatico può determinare qualche problema, o a
seconda dei punti di vista, favori alle associazioni datoriali
Prendiamo ad esempio un dipendente che si assenta perché da
tempo non viene pagato oppure perché non vengono rispettate le norme a tutela
della salute e sicurezza, l’onere di dimostrare la assenza per ragioni come
quelle prima menzionate viene direttamente scaricata sul dipendente.
Siamo davanti al senso di colpa imputabile al
lavoro mettendo l’azienda, o cooperativa, in un rapporto di forza. Ora, al
netto delle interpretazioni giuridiche, possiamo asserire che visti gli
organici a disposizione l’Ispettorato potrebbe non essere in condizione di
accertarsi sulle ragioni dell’assenza obbligando il dipendente a comunicare per
scritto le ragioni delle assenze anche davanti a fatti conclamati come
l’assenza di sicurezza e il mancato pagamento delle spettanze dovute
L’assenza ingiustificata passa da 5 a 15 giorni, a detta di alcuni l’intervento
del Ministero del lavoro rafforza le tutele del lavoratore ma nei fatti
potrebbe essere evitato il ricorso alla Direzione territoriale del lavoro da
cui scaturirebbero anche eventuali controlli sulla azienda
Ma l’elemento preoccupante è dato dalla
indicazione alla parte datoriale affinchè sia introdotta nei contratti
collettivi una norma a disciplinare l’abbandono del posto di lavoro. Da sempre
sappiamo che recepire una norma nei contratti nazionali significa scriverla a
uso e consumo delle parti datoriali
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