Ritorno o scomparsa delle dimissioni in bianco?

 

In discussione nel Parlamento l’art. 19 del nuovo DDL 1532-bis che a detta di molti ripristinerebbe le dimissioni in bianco concedendo ai datori di lavoro un’arma straordinaria per acquisire una formidabile arma di pressione e ricatto. 



Un tempo, neanche molto lontano, alcuni datori chiedevano di firmare un foglio in bianco al quale avrebbero potuto aggiungere la data delle dimissioni del dipendente, una pratica conclusasi con  il d.lgs. n. 151 del 2015 che obbliga, in caso di dimissioni, a una procedura telematica 

Per chiudere un rapporto di lavoro si devono presentare dimissioni formali e con una procedura ben definita ma resta la possibilità di procedere con un provvedimento disciplinare e così accedere alla Naspi che non spetta in caso di dimissioni volontarie.
 
La proposta Calderone non rafforza i diritti dei dipendenti ma aiuta le imprese, evita che le stesse paghino anche il ticket per il licenziamento ma stabilire, in caso di assenza , un licenziamento automatico può determinare qualche problema, o a seconda dei punti di vista, favori alle associazioni datoriali

Prendiamo ad esempio un dipendente che si assenta perché da tempo non viene pagato oppure perché non vengono rispettate le norme a tutela della salute e sicurezza, l’onere di dimostrare la assenza per ragioni come quelle prima menzionate viene direttamente scaricata sul dipendente.
Siamo davanti al senso di colpa imputabile al lavoro mettendo l’azienda, o cooperativa, in un rapporto di forza. Ora, al netto delle interpretazioni giuridiche, possiamo asserire che visti gli organici a disposizione l’Ispettorato potrebbe non essere in condizione di accertarsi sulle ragioni dell’assenza obbligando il dipendente a comunicare per scritto le ragioni delle assenze anche davanti a fatti conclamati come l’assenza di sicurezza e il mancato pagamento delle spettanze dovute
 
 L’assenza ingiustificata passa da 5 a 15 giorni, a detta di alcuni l’intervento del Ministero del lavoro rafforza le tutele del lavoratore ma nei fatti potrebbe essere evitato il ricorso alla Direzione territoriale del lavoro da cui scaturirebbero anche eventuali controlli sulla azienda


 Ma l’elemento preoccupante è dato dalla indicazione alla parte datoriale affinchè sia introdotta nei contratti collettivi una norma a disciplinare l’abbandono del posto di lavoro. Da sempre sappiamo che recepire una norma nei contratti nazionali significa scriverla a uso e consumo delle parti datoriali

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