«Ogni gallo è padrone sul proprio letame»: le Riforme del Pnrr e le multe che potrebbero venire
C’è una questione, però, che non
avevamo analizzato: cosa succederebbe se durante il periodo per la restituzione
dei fondi l’Italia cancellasse alcune delle Riforme del Pnrr? È difficile
ipotizzare che le istituzioni comunitarie possano aumentare le rate. Tuttavia,
nei confronti di uno Stato membro l’Ue potrebbe sempre bloccare altri prestiti
o un’eventuale quota del fondo perduto ancora da erogare, o persino richiederne
indietro una parte.
Meccanismi punitivi per sanzionare
l’inadempienza nell’applicare Riforme e Investimenti del Pnrr, del resto, esistono
e prevedono la sospensione di una parte dei ancora da versare agli Stati. L’opportunità
di praticarla viene valutata sulla base dei risultati ottenuti: “Avete usato
male i soldi destinati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
oppure siete in forte ritardo? Vi togliamo una parte di quelli che dobbiamo
ancora darvi”. La misurazione dei risultati è effettuata secondo le stesse
modalità adottate per la valutazione e l’approvazione dei Pnrr originari (nonché
dei loro aggiornamenti), a patto però «che le misure relative ai
traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non
siano state annullate dallo Stato membro interessato»[2],
come dice la norma.
Le sospensioni degli importi non
equivalgono al totale dei fondi messi a disposizione, per cui se ad esempio
abbiamo un budget di “tot.” miliardi di € da usare nel settore della
digitalizzazione per una serie di Investimenti e Riforme, eventuali ritardi
determineranno la sospensione di una parte[3]
dell’importo, calcolata sulla base dell’importanza dell’Investimento – o della
Riforma – che non è andato a buon fine: «un singolo investimento
relativamente modesto (…) non può avere lo stesso valore di un investimento di
entità rilevante o dell'entrata in vigore di una grande riforma»[4].
L’importanza dell’Investimento o della
Riforma viene vagliata sulla base di una serie di importanti documenti, tra i
quali le famose Raccomandazioni specifiche per Paese adottate dal
Consiglio Europeo, l’organo che definisce le priorità politiche generali
dell’Ue. Questi, che di per sé non possono obbligare alcuno stato membro ad
adottare questa o quella misura “raccomandata”, diventano così più vincolanti.
Il testo della Commissione Europea che stiamo citando (di riferimento per la
questione che stiamo approfondendo) non esplicita se le Raccomandazioni prese
in considerazione per la valutazione debbano essere antecedenti all’erogazione
dei fondi oppure se vadano bene anche quelle stilate più recentemente[5], ragion per cui bisogna
ipotizzare che, per questa via, possa compiersi l’ennesimo passo in
direzione della sublimazione del potere politico degli stati
democratico-rappresentativi (democratico-borghesi) verso le stanze delle
istituzioni comunitarie.
Questo accentramento dei poteri e degli
atti di indirizzo non va contemplato come fine degli stati nazionali quanto
piuttosto come il prevalere di interessi capitalistici trasversali al vecchio
continente, che detteranno ai paesi membri le linee guida in materia di economia
(ma anche di regole democratiche).
Per
tornare al Pnrr, non vi è nulla di scritto sulla possibilità che in futuro,
durante la restituzione delle rate, possano arrivare delle sanzioni da parte
dell’Unione Europea. Il sospetto che la questione rimanga vaga appositamente,
“tenuta in caldo” per esser tirata fuori al momento opportuno, è forte. È
possibile che se ne riparli nei prossimi anni, ossia tra il 2026, l’ultimo anno
di erogazione delle rate, e il 2033, il primo per la restituzione dei fondi. Le
Riforme che non dovranno essere cancellate sono importanti – riguardando ambiti
centrali come il mercato e la concorrenza, il federalismo fiscale e la Pubblica
Amministrazione – e il quadro normativo per impostare il ricatto nei confronti
delle popolazioni nazionali è già pronto: imprenditori e governi
agiteranno lo spauracchio delle sanzioni come tentativo dissuasivo?
Ogni gallo è padrone sul proprio letame[1].
[2] Regolamento
(UE) 2021/241, Art. 24, n. 3.
[3] In caso
di problematiche relative al sistema di Audit sul Pnrr, che verifica legalità e
contabilità della gestione delle risorse, l’importo trattenuto può essere
superiore all’intera rata da erogare, comprendendo anche quelle future. Si
vedano: COM
(2023) 99 final, p. 18; Regolamento (UE) 2021/241, Art. 22.
[4] Commissione
Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al
Consiglio, 21 Febbraio 2023, COM (2023) 99 final, p. 12.
[5] L’unica
cosa che sicura – ovviamente – è che debbano essere relative alla misura del
Pnrr cui appartiene l’Investimento o la Riforma per cui si sta pensando di
applicare una sanzione. Si veda Commissione Europea, op. cit., pp. 13 e
14.
[1] Gallus in suo sterquilinio plurimum potest (proverbio latino).
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