Il tabu' delle mansioni e dei mansionari?

 Nella notte dei tempi esistevano i mansionari negli enti locali poi superati, dal 1999, dalle mansioni esigibili in rapporto al profilo professionale. I mansionari erano giudicati vincolanti per gli Enti e per questo il riferimento ai profili consentiva di esigere dal personale maggiori prestazioni lavorative  anche attraverso la definizione di declaratorie dei profili che nel corso del tempo non sono mai stati aggiornati con ruoli ancora previsti (in teoria) negli organici che da anni , invece, sono scomparsi o esternalizzati insieme ad alcuni servizi.

Non bisogna mai dimenticare che il riferimento ai profili e la fine dei mansionari erano legati alla  flessibilità delle risorse umane.  In epoca pandemica la questione dei profili e delle mansioni è tornata ad essere gettonata anche perchè alcune mansioni non realizzabili in smart potrebbero essere cambiate provvisoriamente per consentire il lavoro agile non avendo altre possibilità di utilizzare il lavoro.  Questi cambi provvisori di mansione sono presenti in  teoria ma assai nella pratica, poi ricordiamo che il ccnl enti locali, nel lontano 1999, prevedeva esplicitamente la esigibilità delle mansioni da ascrivere al contratto collettivo all’interno delle singole categorie.E in 20 anni i contratti sono stati fermi su questa parte normativa.

La nozione di mansioni professionalmente equivalenti è stata comunque contraddittoria, anzi nella pratica ha finito con lo scaricare sui singoli lavoratori sempre maggiori carichi di lavoro e compiti.

Va detto che la giurisprudenza nel corso degli anni è cambiata e non risulta sufficiente il ricorso generico all'articolo 2013 del  Codice civile,  anche in virtu' del fatto che nella Pubblica amministrazione si applica il DLgs 165\2001 che si ricollega ai contratti nazionali collettivi secondo i quali le mansioni equivalenti sovente non tengono conto dei profili professionali specifici e permettono ai datori ampi spazi discrezionali.

Le mansioni  equivalenti non tengono poi conto delle professionalità acquisite, svolgere mansioni superiori temporanee non dà diritto a rivendicare il profilo\livello superiore specie se le mansion superiori non sono svolte in termini prevalenti. Ci pare evidente che sia all'ordine del giorno il cambiamento dei profili professionali e delle loro declaratorie, al contempo i margini di manovra del singolo lavoratore e del sindacato risultano sempre piu' ridotti. 

E rimettere mano ai profili sarà possibile in presenza di rivendicazioni forte del sindacato che sull'argomento è invece silente, per queste ragioni il rischio che corriamo è di trovarci con lo spauracchio delle mansioni, della scarsa flessibilità del lavoratore proprio per accrescere i carichi di lavoro, chiedere servizi aggiuntivi senza alcun compenso e percorsi formativi

 

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