Bonus 150 euro: cosa fare
Ottobre 18, 2022
L'Inps, con la circolare
116/2022 pubblicata ieri (17 ottobre 2022) illustra la disciplina del
bonus di 150 euro a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e
impartisce alle aziende le istruzioni per il recupero delle somme erogate
tramite conguaglio con i contributi previdenziali
Riceveranno questa ulteriore indennità,
introdotta dal Dl 144/2022, i lavoratori dipendenti (in misura
intera anche per i part time), con esclusione dei domestici e degli operai
agricoli a tempo determinato.
A differenza del bonus di 200 euro (Dl 50/2022), che poteva essere erogato a
giugno e luglio, per i 150 euro, la corresponsione è prevista esclusivamente
con la busta paga di novembre, anche se lo stipendio di tale mese viene pagato
a dicembre. Il datore di lavoro che ha alle dipendenze il lavoratore
beneficiario può essere, indifferentemente, una persona fisica o una società.
Condizioni per riceverlo
Sono, tuttavia, previste alcune condizioni inderogabili che
legittimano il lavoratore a ricevere l'una tantum: il rapporto deve essere in
essere nel mese di novembre e la retribuzione imponibile previdenziale, dello
stesso mese, non deve essere superiore a 1.538,00 euro. Sul punto va ricordato
che – per espressa previsione legislativa - il bonus va erogato anche se la
retribuzione del lavoratore è stata azzerata per effetto di eventi con
copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell'Inps.
Conseguentemente, specifica la circolare, i 150 euro vanno pagati anche se, nel
mese, è intervenuto un ammortizzatore sociale o laddove il dipendente è stato
indennizzato per un congedo parentale. In tal caso, per verificare se la
retribuzione eccede il tetto di 1.538,00 euro, non essendoci imponibile
previdenziale, si deve fare riferimento alla cosiddetta retribuzione teorica,
che è contenuta in un campo specifico del tracciato uniemens. In pratica, si
tratta della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fossero
intervenuti eventi tutelati che possono originare un accreditamento figurativo.
Il beneficiario, inoltre, non deve essere pensionato e non deve far parte di un
nucleo familiare in cui è presente un percettore di reddito di cittadinanza.
Per quanto superfluo, ricordiamo che, anche in questo caso, il bonus può essere
erogato una sola volta.
Modalità della dichiarazione
Le condizioni sopra indicate vanno dichiarate dal
lavoratore in un'attestazione che non è una dichiarazione di responsabilità in
base al Dpr 445/2000. Il datore di lavoro – obbligato dalla norma a erogare
l'una tantum – in realtà non può farlo se il dipendente non gli ha rilasciato
l'attestazione firmata. Qui, le cose si complicano un po'. La richiesta di
sottoscrivere tale dichiarazione dovrebbe essere rivolta ai dipendenti che si
trovano nelle condizioni previste dalla norma (retribuzione imponibile di
novembre non superiore a 1.538 euro) evitando, così, di ingenerare false
aspettative. Questa verifica, tuttavia, si potrà fare solo sviluppando il
cedolino paga di novembre, che deve contabilizzare anche le variabili mensili.
La questione appare maggiormente complicata per quelle aziende che non
applicano il calendario differito. Conseguentemente, al datore di lavoro
potrebbe non essere sufficiente il tempo per rientrare in possesso delle
attestazioni sottoscritte dai lavoratori. La soluzione potrebbe forse essere
quella di basarsi sulla retribuzione base (o su quella del mese precedente) e
prevedere la stampa dell'attestazione anche non avendo la certezza che il
lavoratore potrà ricevere il bonus. Se si adotta questa soluzione, si dovrebbe,
comunque, comunicare al dipendente che potrebbe essere escluso dall'erogazione,
se la retribuzione imponibile previdenziale del mese, calcolata con tutti gli
elementi variabili, superi la soglia voluta dalla legge. In merito a questo
aspetto pratico, nella circolare non vi sono indicazioni. Per gli stagionali e
i lavoratori dello spettacolo, l'istituto di previdenza, infine, ricorda che,
se nel mese di novembre è in essere un rapporto di lavoro, deve essere il
datore di lavoro a erogare il bonus, anche se la legge dispone che sia l'Inps a
farlo. Tuttavia, analogamente a quanto avvenuto per i 200 euro, l'Inps eroga in
subordine applicando i parametri diversi (reddito e giornate lavorate nel
2021). Anche in questo caso, quindi prevale la titolarità del rapporto di
lavoro subordinato.
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