Attività differibili o indifferibili: non è il momento di "giocare" sulle parole.


Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
 
La disposizione di cui sopra non è oggetto di interpretazione. Quanto prescritto esige che siano distinte con la massima chiarezza le attività “indifferibili” da quelle ordinarie, attenendosi al significato delle parole. In un'ottica colpevolmente superficiale, priva della consapevolezza della gravità della situazione, non possono essere annoverate nelle attività “indifferibili” come dice la il Decreto “tutte” le attività degli uffici. Pertanto l'Amministrazione deve esplicitare e motivare le ragioni dell'indifferibilità delle attività, in coerenza con lo spirito del Decreto. 
 
Non ottemperando a questo dovere, sarebbe manifesta l'intenzione di non assumersi le dovute responsabilità, fatto gravissimo per coloro che come amministratori dovrebbero tutelare in primo luogo la sicurezza e la salute della comunità. 
 
Con questo approccio generalista, quali sarebbero, allora, le attività non “indifferibili”?
 
 A quanti e quali dipendenti verrebbe assicurata, come dovere dell'Amministrazione, la possibilità del lavoro in “forma agile”? 
 
In un contesto in cui si è venuti meno anche all'obbligo elementare di provvedere a quanto necessario per l'igiene e la riduzione della possibilità di contagio.
 
Non è il momento di giocare con le parole, .
 
 
Sindcato Generale di Base Comune di Pisa
 

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