Orario estivo uffici comunali

Al Sindaco del Comune di Pisa
All’Assessore al Personale
Al Segretario Generale
Al Dirigente al Personale
Ai Dirigenti di Settore
p.c. Ufficio Relazioni Sindacali


Le scriventi OO.SS territoriali e le RSU del Comune di Pisa intendono far presente quanto segue in merito ad alcune disposizioni riguardanti il personale ed in particolare:
In data 24.07.2020 il Dirigente Servizio Personale ha emesso una circolare ad oggetto: “Orario estivo uffici comunali” con la quale, sulla base delle richieste dei dirigenti autorizza la chiusura pomeridiana di alcuni uffici informando inoltre che le ore non lavorate dai dipendenti dovranno essere recuperate nei mesi successivi; nella sua applicazione pratica evidenziamo molte contraddizioni e disparità di trattamento tra dipendenti, in quanto la discrezionalità dirigenziale è massima: se, da una parte, lo scopo dell’Ente è quello di chiudere al pubblico gli uffici ad agosto, dall’altra, su decisione dei singoli dirigenti, si chiudono completamente uffici mentre altri stanno sempre aperti (vedi anagrafe); manca, a nostro parere, una visione d’insieme dell’Ente e soprattutto il coordinamento da parte del Segretario Comunale attraverso la conferenza dei Dirigenti per uniformare il più possibile i comportamenti degli uffici e quindi non creare quelle disparità tra dipendenti che l’Amministrazione non fa altro che rimarcare da tempo.
Seconda questione: alla luce delle note carenze organiche relative a tutto il Comune ed in particolare dei Servizi Demografici che hanno portato allo stato di agitazione promosso, senza tra l’altro prendere in considerazione né una riorganizzazione delle modalità gestionali del servizio, né tenendo conto dei reali numeri degli organici, in costante diminuzione per effetto dello svuotamento degli uffici dovuto sia alla quota 100, sia ad alcune mobilità interne in uscita, è seguita la completa inerzia di parte pubblica che ha pure ignorato le soluzioni, condivise con il personale, proposte da parte sindacale la quale è stata costretta alla proclamazione dello stato di agitazione promosso delle OO.SS. scriventi.
Premesso quanto sopra, considerato che la circolare in oggetto, ha dato origine alla successiva nota del Dirigente del Servizio Personale, da noi contestata, per presunte disparità di trattamento tra chi svolge il lavoro in presenza e chi svolge la sua prestazione in modalità agile che, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, non hanno nessuna base normativa, è necessario pertanto procedere ad un confronto in materia, salvo il ritiro di quanto già richiesto con nostra precedente ed ultima nota.
Vi vogliamo ricordare che c’è una differenza da CCNL tra orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico e la circolare in oggetto parla di riduzione dell’orario di apertura ma al tempo stesso va a modificare l’orario
di lavoro dei dipendenti in modo unilaterale, cosa che come sapete bene non è possibile; l’art.5 CCNL 2016/2018 al comma 3 indica come materia di confronto l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro e che per ogni modifica di parti di un contratto è necessario un atto di organizzazione motivato (determina/delibera) che ci risulta non essere stato adottato.
Chiediamo pertanto un immediato confronto sulla modifica dell’orario di lavoro dopo di che i dirigenti potranno, visto il ruolo di datori di lavoro, emanare un proprio atto di modifica dell’orario di lavoro anche se riteniamo sarebbe opportuno che lo facesse il Segretario per tutto l’Ente e non per singoli casi; Inoltre il caso in oggetto si potrebbe profilare anche come orario di lavoro multiperiodale per il quale anche in qual caso sarebbe necessario un confronto;
Tornando poi l’equiparazione del lavoratore in presenza e quello in smart per il recupero delle ore, è evidente che questo non sia possibile ma sia una forzatura imposta dall’Ente che non ha basi normative su cui poggiare infatti come ben sapere lo smart working nella sua definizione si svolge per obiettivi al di là delle ore di lavoro svolte altrimenti saremmo di fronte al telelavoro ed inoltre come chiarito dalle recenti Faq della Funzione Pubblica non dà luogo né a recuperi né, in via ordinaria, a straordinari.
Ricordiamo, a tal proposito, che lo straordinario, è “difficilmente compatibile” con il lavoro agile e potrà essere riconosciuto solo e soltanto quando risulti preventivamente autorizzato e risultino assolte tutte le condizioni previste in merito al relativo parere ARAN.
Anche da un punto di visto normativo, in riferimento all’art. 18 comma 1 della Legge 81/2017, la locuzione “...nei limiti entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale…” è pacifico che si riferisca all’orario normale massimo che può essere prestato in modalità agile dal lavoratore, sia per garantire il diritto di disconnessione, sia per evitare straordinari difficilmente quantificabili, cosa ben diversa dall’affermare che ci sia parallelismo tra orario di lavoro in presenza e in modalità smart.
Quindi la domanda che poniamo è come sarà possibile per i lavoratori in smart recuperare il debito orario se non è possibile eccedere oltre il normale orario di lavoro ordinario? Ad oggi l’emergenza è prolungata fino al 15/10 quindi fino a quella data non sarà possibile per loro il recupero e di sicuro neppure dopo quindi si andrà creare una disparità di trattamento per coloro che prestano il lavoro in modalità agile oltretutto in gran parte lavoratori in situazione di fragilità che devono avere una maggior tutela; se poi come già ribadito più sopra lo spirito della disposizione è la chiusura al pubblico, questa cosa come fa a riguardare i dipendenti che lavorano dalla propria abitazione e che non sono soggetti al ricevimento?
La disposizione invece di creare un parallelismo tra dipendenti come voi affermate crea un’ulteriore differenza non giustificabile e soprattutto anche stavolta decisa in modo unilaterale pertanto chiediamo che anche questo punto sia oggetto di confronto richiesto cui sopra.
Inoltre, facendo presente che se in codesto Ente ci fosse stato e ci fosse più di confronto tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali, un maggior dialogo anche costruttivo non ci troveremo continuamente a dover puntualizzare, contestare ogni questione creando della gran confusione tra i dipendenti che si trovano con le disposizioni già pronte e i dirigenti che dispongono a proprio piacimento in modo unilaterale.
Concludiamo con un’ulteriore segnalazione/richiesta, relativamente alla “Nota Operativa n. 5 sullo Smart Working” in relazione alla seguente disposizione: “Il dirigente è comunque tenuto ad agevolare lo smart working, laddove la tipologia lavorativa lo permetta, ai dipendenti che fruiscono della legge 104/92, o che abbiano figli i minori di anni 12”. Il Decreto Rilancio prevede tale agevolazione per i genitori con figli di età inferiore a 14 anni e non a 12 anni . Pertanto chiediamo di provvedere urgentemente alla correzione del punto in questione.
Restiamo quindi in attesa di un confronto immediato sulle questioni cui sopra dopo di che ci troveremo costretti alla segnalazione all’Ispettorato del Ministero della Funzione Pubblica ed altri organi competenti in materia di lavoro.
Cordiali saluti
 

Pisa, 10 agosto 2020
FP CGIL
Sindacato di Base CUB
RSU Comune di Pisa

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