PA: Assenze per terapie salva vita fuori dal periodo di comporto

 Il medico di base puo' certificare il lavoratore assente per terapie salva vita e i giorni di assenza dal lavoro vanno esclusi dal periodo di comporto.

E' quanto emerge da un recente parere Aran per i\le dipendenti della Pa

La tutela  si riferisce  ai giorni nei quali si riceve la terapia salva-vita, inclusi i periodi del ricovero ospedaliero. È limitata invece a quattro mesi annui  l'assenza per malattia scaturita  dagli effetti collaterali delle  terapie salva vita.

il parere Aran

Può il medico di base avere competenza nell’attestare la sussistenza delle gravi patologie e/o nel certificare le assenze dal lavoro in caso di effettuazione delle terapie salvavita e quelle relative agli effetti collaterali delle stesse?

In merito a tale questione, occorre preliminarmente chiarire la diversità di fattispecie prevista dall’art. 20 del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali 2016-2018.

Infatti, nel comma 2 si elencano i soggetti cui compete rilasciare la certificazione sulla sussistenza delle gravi patologie, distinguendo tra

- strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali;

- enti accreditati;

- strutture con competenze mediche delle Pubbliche Amministrazioni (nei casi previsti).

Diversamente, il comma 4 del medesimo art. 20 elenca i soggetti che possono certificare i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle terapie salvavita e ai relativi effetti collaterali, vale a dire la struttura medica convenzionata ove viene effettuata la terapia o l’organo medico competente.

Pertanto, si rappresenta che la certificazione circa la sussistenza delle gravi patologie spetti soltanto agli enti sopra indicati mentre la certificazione dei giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle terapie salvavita e le assenze correlate agli effetti collaterali di quest’ultime può essere effettuata anche dal medico di medicina generale (oltreché, beninteso, dalla struttura medica convenzionata). Invero, nella dizione “organo medico competente” si ritiene si debba ricomprendere anche il medico di base e che, al medesimo, potrebbe farsi riferimento, ad esempio, anche nel caso di terapie salvavita svolte per le loro caratteristiche presso il domicilio del dipendente.

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