Tutela della forza lavoro negli appalti

Appalti e subappalti sono ambiti dove le tutele della forza lavoro sono sempre piu' deboli  visti i rapporti di forza e non ultimo il ripristino dei licenziamenti collettivi. Le clausole sociali nei cambi di appalto sono sovente aggirate in nome dell'autonomia di impresa e di quell'invisibile ricatto che spinge spesso alla autoriduzione di ore per scongiurare il licenziamento di qualche collega. 

Anche la salute e sicurezza, la prevenzione dello stress sono spesso a rischio o considerati elementi del tutto secondari, indegni di attenzioni e regole invalicabili.

In teoria esisterebbero direttive europee nel settore della salute e sicurezza sul lavoro per favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti ma è proprio questa partecipazione a non essere presa in considerazione tanto dal committente quanto dall'appaltatore.  Per esperienza potremmo menzionare gli appalti nei quali non esistono spogliatoi idonei o altri nei quali perfino i dispositivi di protezione individuale vengono consegnati con il contagocce, immaginiamoci allora  cosa sia possibile fare, in concreto, per ridurre i carichi di lavoro e prevenire infortuni e malattie professionali”.

Ad ogni cambio di appalto si registra aumento dei ritmi, dei carichi, degli orari,  il diffondersi della precarietà, delle esternalizzazioni, dei sistemi di controllo, spesso imposti dall'appaltatore , sui singoli dipendenti

Senza generalizzare possiamo asserire che proprio la forza lavoro in appalto è l'anello debole della catena produttiva e i costi legati alla sicurezza vengono spesso ridotti ai minimi termini e solo per scongiurare sanzioni da parte della Asl.

E' bene allora sapere che esiste la responsabilità del datore di lavoro committente anche per gli appalti e u subappalti, il datore di lavoro deve guardare non solo ai servizi a gestione diretta ma all’intero ciclo produttivo. Se poi le attività prestate in appalto risultano indispensabili anche per l'attività lavorativa del committente allora il datore di lavoro, almeno in teoria, è tenuto a  controlli assai maggiori..

Il datore di lavoro deve per prima cosa verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori affidati, deve vigilare sull'appaltatore verificando il rispetto di tutte le normative vigenti.

Ma qui casca l'asino perchè i controlli sulla idoneità tecnico professionale sono alquanto generici e si guarda per lo piu' al rispetto del capitolato di appalto, non si vede se esiste una piena autonomia organizzativa e gestionale senza la quale non esisterebbero neppure i presupposti per il rispetto della salute e sicurezza della forza lavoro

Il committente dovrebbe fornire  informazioni sui rischi presenti negli ambienti di lavoro,  informazioni dettagliate sui rischi nonchè sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate , a tal riguardo ogni lavoratore dovrebbe avere pieno e libero accesso al capitolato specifico di appalto,

Il datore di lavoro committente ha pur sempre il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di salute e sicurezza con tutte le aziende in appalto ma invece accade l'esatto contrario ossia che questo coordinamento viene dimenticato e al suo posto arriva solo il controllo delle prestazioni esigibili agendo sulle penali previste dal capitolato.

Leggiamo su Puntosicuro.it

il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento attraverso l’elaborazione di un ‘documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze’. Questo documento “deve contenere la valutazione dei rischi di interferenza e le misure atte a eliminarli o, dove ciò non è possibile, ridurli al minimo. Questo adempimento non si applica ai rischi specifici propri delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi per i quali restano inalterati gli obblighi e le responsabilità previste dal D.Lgs. n. 81/2008”.

Altro aspetto è rappresentanto dal documento di valutazione del rischio da interferenze ricordando che sovente si organizza la forza lavoro in appalto con orari diversi da quella a gestione diretta proprio per evitare l'adozione del DUVRI:

Corre tuttavia l'obbligo di specificare nei contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione i costi della sicurezza o meglio i ‘costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni’, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. In caso di mancata indicazione dei costi per la sicurezza il contratto è da ritenersi nullo ai sensi dell’art.1418, c.c.39”. E pur in presenza “di opinioni non sempre concordi in merito, i costi della sicurezza da riportare nel contratto devono essere intesi come quelli necessari alla messa in atto delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi interferenziali e, quindi, delle misure di cooperazione e di coordinamento riportate, appunto, nel DUVRI. Tali costi sono solo quelli necessari per eliminare o ridurre rischi dovuti a interferenze delle lavorazioni e non quelli generali propri dell’attività esercitata dal singolo appaltatore/affidatario evidenziati proprio in riferimento a quanto stabilito nel DUVRI. Essi non sono soggetti a ribasso d'asta durante la fase di offerta”
 
(https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/appalti-costi-della-sicurezza-C-115/quali-sono-gli-strumenti-per-la-tutela-della-sicurezza-negli-appalti-AR-20946/)

Resta, in ogni caso, ineludibile la responsabilità solidale del committente in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, il che spinge a rivedere profondamente le prassi aziendali con un ruolo attivo e di coordinamento del committente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E gli Rls? O saranno figure contrattuali o non andremo lontano

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