ADEGUAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA E DELLE PLANIMETRIE ANTINCENDIO

 riceviamo da Marco Spezia e Pubblichiamo


ADEGUAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA E DELLE PLANIMETRIE ANTINCENDIO

Torno ancora sul tema della nuova disciplina antincendio per rammentare in particolare che il D.M. 02/9/21, cosiddetto “Decreto GSA”, ha abrogato a far data dal 04/10/22 le disposizioni secondo cui il piano di emergenza doveva essere redatto in conformità all’Allegato VIII del DM 10/30/98, prevedendo invece quelli che sono i nuovi contenuti del piano di emergenza nel nuovo allegato II al DM 02/09/21 stesso.

Il nuovo Decreto indica che il piano di emergenza è sempre obbligatorio nei seguenti casi:

-       luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori; 

-       luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di oltre 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; 

-       luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 151/11 (elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi).

Invece per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza ma dovrà in ogni caso adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che dovranno comunque essere riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Come già ricordato nelle nostre precedenti circolari, con la nuova normativa tutta la prevenzione incendi diventa parte integrante del DVR, e in quanto tale diventa piena responsabilità del datore di lavoro (non delegabile, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 81/08), comprendente anche un obbligo di vigilanza nei confronti dei progettisti a cui è stata eventualmente affidata la valutazione del rischio incendio (articolo 18 del D.Lgs. 81/08).

I nuovi contenuti del piano di emergenza come definiti dal D.M. 02/09/21 differiscono in alcuni punti rispetto al contenuto che era stato previsto nel precedente D.M. 10/03/98, e includono per esempio: 

-       la definizione di specifiche misure per assistere le “persone con esigenze speciali”, per le quali è suggerito il riferimento alla norma UNI EN 17210 “Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito”; 

-       la coordinazione dei piani di emergenza in caso di luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi;

-       planimetrie più complete e recanti un maggior numero di informazioni di dettaglio.

Altre novità significative sono che:

-       per tutti i luoghi di lavoro soggetti all’obbligo di redazione del piano di emergenza sono necessarie le planimetrie antincendio (prima obbligatorie solo per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi);

-       per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni (se soggetti ad obbligo del piano di emergenza) il piano non può più limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali, ma deve comunque essere completo.

In occasione di alcuni audit in materia di salute e sicurezza che ho effettuato presso clienti ho riscontrato che spesso i piani di emergenza presentano carenze relativamente agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in ambito di gestione delle emergenze, in quanto non contemplano tutti gli scenari emergenziali individuabili nel contesto aziendale specifico, quali per esempio:

-       eventi naturali o atmosferici (allagamenti con impedimento all’accesso di lavoratori, terremoti, trombe d’aria, grandine, nevicate eccezionali, con cedimento di strutture, fulmini, ecc.);

-       atti terroristici/aggressioni;

-       fuga di gas infiammabili/esplodenti; 

-       fuga di gas asfissianti (che si sostituiscono all’ossigeno quali azoto, CO2 o altri gas tecnici o estinguenti); 

-       dispersione di agenti chimici pericolosi in ambiente di lavoro o all’esterno (anche con impatto ambientale);

-       emergenze di tipo sanitario (infortunio o malore).

Inoltre, essi non approfondiscono i rischi derivanti dal contesto territoriale specifico mediante strumenti che ad oggi sono a disposizione in banche dati di diverse fonti (enti governativi e/o di controllo), quali presenza di attività a rischio rilevante, attività “sensibili” prossime allo stabilimento, vie di comunicazione ad alto transito, rischio idrogeologico, ... 

Nella maggior parte dei casi la programmazione delle prove di emergenza non contempla esercitazioni su tutti gli scenari previsti nel piano di emergenza

Ricordo, infine, che la “Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione” costituisce una delle “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro per le quali è prevista l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs 81/08, a seguito della Legge 215 del 17/12/21.

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