Art 5 informazione
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L'ipotesi di accordo aumenta le materie
oggetto di 'informazione,che deve essere data preventivamente e in forma scritta dagli
Enti-Rientra tra le materie,anche gli
atti di organizzazione degli uffici (ex art. 6 d.lgs. 165/2001), ivi incluso il piano
triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la
legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L’informazione deve “essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti”.
Gli enti con meno di 70 dipendenti, inoltre, dovranno fornire,
semestralmente, informazione
relativamente ai dati su:
• ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo
parziale;
• monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore;
• contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione;
• assenze del personale di cui all’art. 70 del Ccnl. del 21 maggio
2018;
• affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente in assenza di
trasferimento del personale
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Art. 7 – Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti e materie
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L'ipotesi di accordo aumenta le
materie oggetto di contrattazione integrativa,disciplinate nel comma 4
dell'articolo in commento:
• lett. c) prevede che siano oggetto di contrattazione la
“definizione delle procedure per le PEO” e non più soltanto i criteri;
• lett. j) la correlazione tra i compensi aggiuntivi per i titolari di Elevata
Qualificazione (EQ);
• lett. l) elevazione dei limiti per i turni notturni effettuabili
nel mese
• lett.
aa) individuazione delle figure professionali di cui all’art. 35, comma 10
(Servizio mensa e buono pasto) dell’ipotesi di contratto in commento;
• lett. ab) definizione degli incentivi economici per le attività
ulteriori rispetto a quelle individuate
nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, delle scuole gestite dagli
enti locali e per il personale docente addetto al sostegno anche presso le
scuole statali;
• lett. ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che
abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva
infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo
compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui
all’art.30, comma 5, lett d);
• lett. ad) modalità
per l'attuazione della riduzione dell'orario a 35 ore (ex art. 22
Ccnl.1/04/1999;
• lett.
af) criteri per la definizione di un incentivo al personale utilizzato in
attività di docenza;
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Nota
che riguarda l’indennità di turno;
all’30 viene stabilito che i lavoratori turnisti che abbiano
prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale,
possano optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in
luogo della corresponsione dell’indennità di turno.
In questo articolo si stabilisce che in caso
di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a
carico del Fondo l’onere relativo alla predetta indennità di turno;
Se ciò volesse dire che vengono comunque
considerati come utilizzati i soldi in questione sarebbe un fatto gravissimo!
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Art. 12 - Classificazione
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Il sistema di
classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro
differenti livelli di conoscenze,
abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
1. Area
degli Operatori (attuale Cat. A);
2. Area
degli Operatori esperti (attuale Cat. B e B3);
3. Area
degli Istruttori (attuale Cat. C);
4. Area
dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (attuale Cat. D).
vedi Tabella
B , allegata all’ipotesi
di Ccnl.
Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata
Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata
Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ” (attuali incarichi di
P.O.).
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Art. 13 - Norme di prima applicazione
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il nuovo sistema di
classificazione entrerà in vigore il 1° giorno del V mese successivo alla
sottoscrizione definitiva del contratto.Il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del
contratto è inquadrato nel nuovo sistema diclassificazione con effetto
automatico dalla stessa data.
Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di
entrata in vigore del contratto sono in prima applicazione, automaticamente
ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di PO conferiti secondo la predetta disciplina proseguono
fino a naturale scadenza.
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Quindi le
PO diventano tutte EQ
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Art. 14 - Progressioni economiche all’interno delle aree
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possono essere attribuiti,uno o più
“differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi
stabili dello stipendio.
L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, non determina l’attribuzione di mansioni
superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile
annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo
risorse decentrate, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito
specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi
3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. A tal fine,
l’ipotesi di nuovo contratto prevede che sidebba tener conto delle date di
decorrenza delle progressioni economiche effettuate.
In sede di contrattazione integrativa, tale termine può essere ridotto a 2
anni o elevato a 4.
E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti
disciplinari superiori alla multa;
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno viene definito in
sede di contrattazione integrativa, in coerenza con le risorse del fondo
previste per la copertura finanziaria degli stessi;
c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente
per ciascuna procedura selettiva;
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del
numero fissato per ciascuna area
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Tra
i criteri per partecipare sono indicate ovviamente la media degli ultimi 3
anni come valutazione ,e il numero di differenzia stipendiali sarà in realtà
fissato da quanti soldi ci destina il fondo salario accessorio
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Art. 15 - Progressioni tra le aree
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Fatta salva una riserva di almeno il 50%
delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno,gli Enti
disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa
basata:
• sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni
in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine
cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a
causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
• sull’assenza di provvedimenti disciplinari
• - sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per
l’accesso all’area dall’esterno;
• sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
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Viene ripristinato
la possibilità di passare in area superiore senza il titolo di studio ma con adeguati titoli e competenza
professionale
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Art. 16 - Incarichi di Elevata Qualificazione
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Gli enti istituiscono
posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia
decisionale,previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative.
Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a
termine di EQ.
Tali posizioni di
lavoro vengono distinte in due tipologie:
a) posizione di responsabilità di direzione
di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta
professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi
professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso
consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata
qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
Gli incarichi di EQ possono essere affidati a personale
inquadrato nell’area dei Funzionari e
dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito
dall’esterno ed inquadrato nella medesima
area Nel caso in cui gli
Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata
Qualificazione,la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli
Istruttori o degli Operatori esperti;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area
degli Istruttori
Le
PO esistenti al momento entrata in vigore vengono trasformate in EQ fino alla loro scadenza
|
le vecchie PO cambiano nome ,ma sembrerebbe che lo loro retribuzione di
posizione e di risultato restino carico dell’ente e non del fondo
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Art.
35 – Servizio mensa e
buono pasto
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E' previsto un
ampliamento delle fattispecie in cui è possibile usufruire della mensa o
percepire il buono posto sostitutivo: non soltanto qualora la prestazione,
iniziata al mattino, prosegua nelle ore pomeridiane, ma anche,
alternativamente, nell’ipotesi in cui i dipendenti prestino attività
lavorativa“al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore
serali con prosecuzione notturna”
|
si
amplia il diritto alle situazioni in
cui i dipendenti prestano attività lavorativa“al pomeriggio con prosecuzione
nelle ore
serali,
oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna”
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art 48 – Assenze per malattia
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In merito al diritto del dipendente, non in prova,
alla conservazione del posto di lavoro, è previsto un periodo di 18 mesi.
l'Ente è obbligato
almeno 60 giorni prima
della scadenza del
periodo di comporto di
18 mesi, a darne comunicazione al dipendente,
informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi “in casi particolarmente
gravi”, deve farne formale richiesta;
Superati i periodi di
conservazione del posto, è data possibilità di risolvere il rapporto di
lavoro “nel caso il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro” ex comma 5 art. 36 del Ccnl. FL 21 maggio
2018,
Nei primi 9 mesi di
assenza spetta al dipendente
interessato l'“intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato.
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Nell'ambito di tale
periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie
superiori a 10 (non più 15) giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza,
spetta l’intera retribuzione, nonché
le indennità in
godimento a carattere fisso
e continuativo corrisposte
per 13 mensilità,
esclusi i compensi
per il lavoro straordinario, nonché le indennità
legate allo svolgimento della prestazione lavorativa.
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Art. 63 –Lavoro agile ,definizione e
principi generali
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Il lavoro agile è
finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e
l’innovazione
organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di
lavoro.
Ciascun ente disciplina tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato con proprio
Regolamento e accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di
lavoro.
La prestazione lavorativa in lavoro agile viene eseguita in parte all’interno
dei locali dell’ente e in parte all’esterno di questi, senza una postazione
fissa e predefinita, entro i limiti di durata massimo dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale
il“lavoratore agile”, fatti salvi gli istituti
contrattuali non compatibili con il lavoro a distanza,conserva i medesimi
diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi
incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello
complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le
medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’ente.
|
Nulla si dice sul
diritto alla mensa o buono pasto ne sul rimborso per l’uso di apparecchiature
e energia da parte dei lavoratori,
Si scarica sul
lavoratore la responsabilità di accertarsi
che si rispettano le norme di sicurezza e la riservatezza dei dati informatici
trattati nel lavoro agile
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Art. 64 – Accesso al lavoro agile
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L’adesione al lavoro
agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito in riferimento a
tutte le attività preventivamente individuate dall’amministrazione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali, che possono essere effettuate in
lavoro agile
L’amministrazione deve aver cura di facilitare
l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di
particolare necessità, fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle
normative vigenti, previo confronto con le parti sindacali
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sono esclusi i lavori in turno
e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni “non
remotizzabili”)
il lavoro agile può essere rifiutato dal lavoratore
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Art. 65 -
Accordo individuale
art
66. articolazione della prestazione in modalità
agile e diritto alla disconnessione
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La formalizzazione
del lavoro agile nei confronti del dipendente avviene, ai sensi degli artt.
19 e 21della legge 81/2017, mediante accordo individuale, stipulato per
iscritto anche in forma digitale
In presenza di un
giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza
preavviso.
fascia di
contattabilità, nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente
che via mail o con altre modalità similari, che non può essere superiore
all’orario medio giornaliero dilavoro ed è articolata anche in modo
funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita- lavoro del
dipendente;
b. fascia di inoperabilità, nella quale il lavoratore non può erogare alcuna
prestazione lavorativa e nella quale sono comprese le 11 ore di riposo
consecutivo (ex art. 29, c. 6 della pre-intesa),
nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del
giorno successivo
Nelle fasce di
contattabilità, il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari
previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge.
Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità
agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro
disagiato, lavoro svolto in condizioni di
rischio.
Per sopravvenute esigenze di servizio il
dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede,con comunicazione
che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e,
comunque,almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il
diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
|
L’accordo deve contenere almeno i
seguenti elementi essenziali:
a. durata dell’accordo;
b. modalità di svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede abituale
di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in
sede e di quelle da svolgere adistanza;
c. modalità di recesso da tale tipologia lavorativa;
d. ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e. indicazione delle fasce di contattabilità e
inoperabilità, di cui all’art. 66;
f. i tempi di riposo del lavoratore;
g. le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di
lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali
dell’ente;
h. l’impegno
del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza
sul lavoro agile,
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Art. 68 -
Lavoro da remoto
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Il lavoro da remoto
prevede,un diverso luogo di adempimento della prestazione lavorativa con
vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza
derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
è realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici messi a disposizione
dall’ente e può essere svolto:
a. presso il domicilio del dipendente;
b. in altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i
centri satellite.
sono
garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e
contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con
particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento
economico
L’ente
concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove viene prestata l’attività
lavorativa ed è tenuto alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della
valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente,
con frequenza almeno semestrale.
|
Di fatto sostituisce il telelavoro, ma
rischia di restare una tipologia di lavoro sempre piu soppiantata dal lavoro
agile
|
Arti
84
Specifiche
responsabilità
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importo massimo
dell’indennità diversificato in funzione dell’area di
appartenenza.
Il comma 1, infatti, dispone che “Per compensare l’esercizio di un ruolo che,
in base all’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di
specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale
delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che
non risulti titolare di
incarico di EQ (...) può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di
cui all’art 7 comma 4 lett. f)(Contrattazione integrativa), una indennità di
importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente,
elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area
dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse
decentrate”
Seconda novità è l’individuazione di
un’elencazione, esemplificativa e non esaustiva, delle
possibili fattispecie, cui è possibile fare riferimento per il riconoscimento
di tale indennità
|
La
disposizione in esame stabilisce che la relativa disciplina non si applica al
personale appartenente ai profili di educatore, insegnante e docente di cui
alla Sezione personale educativo e scolastico .
|
La Polizia Locale
Art. 96 – Progressione economica per gli
operatori addetti a funzioni di coordinamento
|
L’ipotesi di
accordo dispone che,
per il personale
della polizia locale
inquadrato nell’Area degli istruttori che risulti titolare di
funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della
legge 65/1986, attribuite con atti
formali secondo i rispettivi ordinamenti, la misura del “differenziale
stipendiale” di cui all’art. 14 della pre-intesa sia incrementata di 350 €
|
|
La Polizia Locale
Art. 97 - Indennità di funzione
|
Al
personale della polizia locale, inquadrato nell’Area degli Istruttori e
nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che non risulti
titolare di un incarico di EQ, gli enti possono erogare una indennità di
funzione, il cui
ammontare è determinato, tenendo
conto specificamente del
grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti
dalla normativa regionale in materia e delle connesse responsabilità, nonché
delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e
ambientali degli enti, fino
a un massimo
di 3.000 euro
annui lordi, da corrispondere per
dodici mensilità, elevabile
fino ad un massimo di 4.000 euro per il personale inquadrato nell’Area dei
Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
|
Anche
in questo articolo molti soldi per pochi attingendo al fondo collettivo
indennità
non cumulabile con
le indennità specifiche
responsabilità, ma cumulabile
con indennità turno, indennità vigilanza, indennità
servizio esterno, nonché con i compensi correlati alla performance individuale e
collettiva; in aggiunta,
si prevede che l’indennità
di funzione sia
cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per
conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.
|
Art.
99 - Incremento delle indennità di vigilanza
|
le indennità di vigilanza di cui
all’art. 37, c. 1 lett. b) primo e
secondo
periodo,
del Ccnl. del 6 luglio 1995, come incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del
Ccnl. 22 gennaio 2004, sono ulteriormente incrementate di 200,00 euro annui
lordi, dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione
definitiva del Ccnl Funzioni Locali 2019-2021.
Pertanto:
• l’indennità di
vigilanza, che compete a tutto il personale dell’area di vigilanza con
qualifica di agente di pubblica sicurezza (ex art. 5 legge 65/1986), è
rideterminata in € 1.310,84 annui lordi;
• l’indennità di
vigilanza, che compete
al restante personale
dell’area di vigilanza,
non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986, è
rideterminata in € 980,30 annui
lordi.
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L’art
5 della legge 65/1986 regola le Funzioni dl polizia giudiziaria, polizia
stradale, pubblica sicurezza
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Art
100
Indennità
di servizio esterno
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Il
valore massimo giornaliero (il valore minimo rimane pari ad 1 euro)
dell’indennità di servizio esterno, riconosciuta al personale della polizia
locale che, in via continuativa, rende
la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di
vigilanza, potrà essere pari a € 15 euro.
l’indennità
di servizio esterno è cumulabile con l’indennità di turno,l’indennità di
vigilanza, con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva,
nonché con quelli derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi
con oneri a carico di questi ultimi.
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Art.
79
Fondo
risorse decentrate: costituzione
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Tra
le voci salariali che devono confluire Nel fondo salario accessorio entrano
Euro
84,50 annui per le unità di personale
destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché
l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal
1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;A decorrere dalla data di
entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di
cui all’art. 13, comma 1
nella parte stabile di cui al
comma 1 confluisce la quota di risorse già a carico del bilancio,
corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è
utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per
corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 al personale
inquadrato nei profili
professionali della categoria B
a cui si accedeva dalla posizione economica B3
Possono entrare nel
fondo
a) risorse
di cui all’art.
67, comma 3,
lettere a), b),
c), d), f),
g), j), k)
del CCNL 2105.2018;
b) un
importo massimo corrispondente all’1,2
% su base
annua, del monte
salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente
CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
c) risorse
finalizzate ad adeguare
le disponibilità del
Fondo sulla base
di scelte organizzative,
gestionali e di
politica retributiva degli
enti, anche connesse ad assunzioni di
personale a tempo
determinato, ove nel
bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito
sono ricomprese le risorse già previste all’art . 56 quatercomma 1 lettera c)
del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente
d) delle
eventuali somme residue,
dell’anno precedente, accertate
a consuntivo, derivanti dall’applicazione della
disciplina dello straordinario di
cui all’art. 14
del CCNL 1.04.1999;
3.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/20
In
attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021
(Legge
di
bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono
incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al
comma 2, lett. c) e quel le di cui all’art.
17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22
per cento del monte salari 2018.
|
Gli
incrementi del fondo senza una azione sindacale nostra verranno usati per
coprire l’aumento delle voci legate alle varie indennita delle qualifiche medio alte nella solita
logica clientelare sindacale e dell’ente di comprare la fedeltà dei
funzionari piuttosto che l’efficacia del servizio.
Occorre
invece destinare le risorse salariali ad incrementare, in questa fase di
emergenza salariale, la voce della produttività collettiva x l’insieme dei
lavoratori.
questo
si può fare :
-riducendo
al minimo il numero delle indennità di
funzione PL ( art 97) e delle particolari responsabilità (art 84) e loro valore al minimo previsto
-incrementare
il più possibile il fondo
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Art da 101 a 103
Area Istruttori e
dell’Area dei Funzionari
e dell’Elevata Qualificazione
|
si stabilisce tra
l’altro la maggiorazione del differenziale stipendiale per chi è obbligato a
essere iscritto agli ordini professionali
|
Di fatto si sancisce
che se sei obbligato per svolgere il lavoro a pagare un ordine professionale
sono fatti tuoi- solo i pochi che avranno una progressione interna
nell’area avranno una sorta parziale rimborso
|
Art da 104 108
Area Istruttori e
dell’Area dei Funzionari
e dell’Elevata Qualificazione,con profili sanitari,
socio -sanitari o socioassistenziali, della
riabilitazione, tecnici della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, degli educatori
professionali socio pedagogici ed educatori professionali socio sanitari:
|
maggiorazione del
differenziale stipendiale per chi è obbligato a iscriversi a ordini
professionali
l’art 105 stabilisce
che nei casi in cui il personale appartenente ai profili sanitari, socio
-sanitari o socioassistenziali, sia obbligato ad indossare abiti da lavoro
e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione e le
operazioni di vestizione e svestizione
debbano necessariamente
avvenire all’interno della
sede, l’orario di
lavoro riconosciuto ricomprende
fino a 15 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata ed
uscita,purchè risultanti dalle timbrature effettuate.
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La
norma sui tempi di vestizione è scandalosa, dopo sentenze della magistratura
sul personale sanitario erano obbligati a rispettarla ma qui riservano il
diritto solo ai funzionari e solo a quelli dei profili sanitari, socio
-sanitari sosocioassistenziali
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