Schema nuovo CCNL 2019-21 Enti Locali

 

 Art 5 informazione

L'ipotesi di accordo aumenta le materie oggetto di 'informazione,che deve essere data  preventivamente e in forma scritta dagli Enti-Rientra tra le materie,anche  gli atti di organizzazione degli uffici (ex art. 6 d.lgs. 165/2001), ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L’informazione deveessere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti”.
Gli enti con meno di 70 dipendenti, inoltre, dovranno fornire, semestralmente, informazione
relativamente ai dati su:
ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale;
monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore;
contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione;
assenze del personale di cui all’art. 70 del Ccnl. del 21 maggio 2018;
affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale

 

Art. 7 – Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ipotesi di accordo aumenta le materie oggetto di contrattazione integrativa,disciplinate nel comma 4 dell'articolo in commento:
lett. c) prevede che siano oggetto di contrattazione la “definizione delle procedure per le PEO” e non più soltanto i criteri;
lett. j) la correlazione tra i compensi aggiuntivi per i titolari di Elevata Qualificazione (EQ);
lett. l) elevazione dei limiti per i turni notturni effettuabili nel mese

lett. aa) individuazione delle figure professionali di cui all’art. 35, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto) dell’ipotesi di contratto in commento;
lett. ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole  dell’infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno anche presso le scuole statali;
lett. ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art.30, comma 5, lett d);
lett. ad) modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario a 35 ore (ex art. 22 Ccnl.1/04/1999;
lett. af) criteri per la definizione di un incentivo al personale utilizzato in attività di docenza;

 

Nota che riguarda l’indennità di turno;

all’30 viene stabilito che  i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, possano optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno.

In questo articolo si stabilisce che in  caso  di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla predetta indennità di turno;

Se ciò volesse dire che vengono comunque considerati come utilizzati i soldi in questione sarebbe un fatto gravissimo!

Art. 12 - Classificazione

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
1. Area degli Operatori (attuale Cat. A);
2. Area degli Operatori esperti (attuale Cat. B e B3);
3. Area degli Istruttori (attuale Cat. C);
4. Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (attuale Cat. D).
vedi Tabella B , allegata all’ipotesi di Ccnl.
Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ” (attuali incarichi di P.O.).

 

Art. 13 - Norme di prima applicazione

 

il nuovo sistema di classificazione entrerà in vigore il 1° giorno del V mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto.Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto è inquadrato nel nuovo sistema diclassificazione con effetto automatico dalla stessa data.
Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del contratto sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di PO conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

Quindi le PO diventano tutte EQ

Art. 14 - Progressioni economiche all’interno delle aree

 

 

 

 

 

possono essere attribuiti,uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.
L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”,  non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo
risorse decentrate, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. A tal fine, l’ipotesi di nuovo contratto prevede che sidebba tener conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.
In sede di contrattazione integrativa, tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4.
E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno  viene definito in
sede di contrattazione integrativa, in coerenza con le risorse del fondo previste per la copertura finanziaria degli stessi;
c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna
area

 

Tra i criteri per partecipare sono indicate ovviamente la media degli ultimi 3 anni come valutazione ,e il numero di differenzia stipendiali sarà in realtà fissato da quanti soldi ci destina il fondo salario accessorio

Art. 15 - Progressioni tra le aree

 

Fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno,gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:
• sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
• sull’assenza di provvedimenti disciplinari

- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;
• sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.


Viene ripristinato la possibilità di passare in area superiore senza il titolo di studio  ma con adeguati titoli e competenza professionale

Art. 16 - Incarichi di Elevata Qualificazione

 

Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale,previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative.
Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ.

Tali posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
Gli incarichi di EQ possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e
dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione,la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori

Le PO esistenti al momento entrata in vigore vengono trasformate in EQ  fino alla loro scadenza

le vecchie PO cambiano nome  ,ma sembrerebbe che lo loro retribuzione di posizione e di risultato restino carico dell’ente e non del fondo

 

 

Art. 35Servizio mensa e buono pasto

 

E' previsto un ampliamento delle fattispecie in cui è possibile usufruire della mensa o percepire il buono posto sostitutivo: non soltanto qualora la prestazione, iniziata al mattino, prosegua nelle ore pomeridiane, ma anche, alternativamente, nell’ipotesi in cui i dipendenti prestino attività lavorativa“al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna”

si amplia il diritto alle situazioni  in cui i dipendenti prestano attività lavorativa“al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna”

art 48 – Assenze per malattia

 

In merito  al diritto del dipendente, non in prova, alla conservazione del posto di lavoro, è previsto un periodo di 18 mesi.

 l'Ente è  obbligato  almeno 60  giorni  prima  della  scadenza  del  periodo  di comporto  di  18  mesi, a  darne comunicazione al dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi “in casi particolarmente gravi”, deve farne formale richiesta;

Superati i periodi di conservazione del posto, è data possibilità di risolvere il rapporto di lavoro “nel caso il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro” ex comma 5 art. 36 del Ccnl. FL 21 maggio 2018,

Nei primi 9 mesi di assenza  spetta al dipendente interessato l'“intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.

 

Nell'ambito di tale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a 10 (non più 15) giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza,  spetta  l’intera  retribuzione,  nonché  le  indennità  in  godimento  a carattere  fisso  e  continuativo  corrisposte  per  13  mensilità,  esclusi  i  compensi  per  il  lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Art. 63 –Lavoro agile ,definizione e principi generali

 

Il lavoro agile è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione
organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.
Ciascun ente disciplina tale modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato con proprio Regolamento e accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
La prestazione lavorativa in lavoro agile viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’ente e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massimo dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale

il“lavoratore agile”, fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con il lavoro a distanza,conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’ente.

 

Nulla si dice sul diritto alla mensa o buono pasto ne sul rimborso per l’uso di apparecchiature e energia da parte dei lavoratori,

 

Si scarica sul lavoratore  la responsabilità di accertarsi che si rispettano le norme di sicurezza e la riservatezza dei dati informatici trattati nel lavoro agile

Art. 64Accesso al lavoro agile

 

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito in riferimento a tutte le attività preventivamente individuate dall’amministrazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, che possono essere effettuate in lavoro agile

L’amministrazione  deve aver cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative vigenti, previo confronto con le parti sindacali

 

sono esclusi i lavori in turno
e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni “non remotizzabili”
)

il lavoro agile può essere rifiutato dal lavoratore

Art. 65 - Accordo individuale

 

 

art 66. articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

 

 

La formalizzazione del lavoro agile nei confronti del dipendente avviene, ai sensi degli artt. 19 e 21della legge 81/2017, mediante accordo individuale, stipulato per iscritto anche in forma digitale

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso.

 

 

fascia di contattabilità, nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari, che non può essere superiore all’orario medio giornaliero dilavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita- lavoro del dipendente;
b. fascia di inoperabilità, nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa e nella quale sono comprese le 11 ore di riposo consecutivo (ex art. 29, c. 6 della pre-intesa), nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo

 

Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge.
Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di
rischio.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede,con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque,almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

L’accordo deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a. durata dell’accordo;
b. modalità di svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere adistanza;
c. modalità di recesso da tale tipologia lavorativa;
d. ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e. indicazione delle fasce di
contattabilità e inoperabilità, di cui all’art. 66;
f. i tempi di riposo del lavoratore;
g. le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’ente;

h. l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile,

 

Art. 68 - Lavoro da remoto

 

Il lavoro da remoto prevede,un diverso luogo di adempimento della prestazione lavorativa con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro,  in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
è realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici messi a disposizione dall’ente e può essere svolto:
a. presso il domicilio del dipendente;
b. in altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i centri satellite.

sono garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico
L’ente concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuto alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale.

Di fatto sostituisce il telelavoro, ma rischia di restare una tipologia di lavoro sempre piu soppiantata dal lavoro agile

Arti 84

Specifiche responsabilità

importo massimo dell’indennità diversificato in funzione dell’area di
appartenenza.
Il comma 1, infatti, dispone che “Per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di
incarico di EQ (...) può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all’art 7 comma 4 lett. f)(Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate”
Seconda novità  è l’individuazione di un’elencazione, esemplificativa e non esaustiva, delle
possibili fattispecie, cui è possibile fare riferimento per il riconoscimento di tale indennità

 

 La disposizione in esame stabilisce che la relativa disciplina non si applica al personale appartenente ai profili di educatore, insegnante e docente di cui alla Sezione personale educativo e scolastico .

 

La Polizia Locale

Art. 96 – Progressione economica per gli operatori addetti a funzioni di coordinamento

L’ipotesi  di  accordo  dispone  che,  per  il  personale  della  polizia locale inquadrato  nell’Area  degli istruttori che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge 65/1986, attribuite con  atti formali secondo i rispettivi ordinamenti, la misura del differenziale stipendiale” di cui all’art. 14 della pre-intesa sia incrementata di 350 €

 

La Polizia Locale

Art. 97 - Indennità di funzione

Al personale della polizia locale, inquadrato nell’Area degli Istruttori e nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che non risulti titolare di un incarico di EQ, gli enti possono erogare una indennità  di  funzione,  il  cui  ammontare  è  determinato,  tenendo  conto  specificamente  del  grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale in materia e delle connesse  responsabilità,  nonché  delle  peculiarità  dimensionali,  istituzionali, sociali  e  ambientali degli  enti,  fino  a  un  massimo  di  3.000  euro  annui  lordi, da  corrispondere  per  dodici  mensilità, elevabile fino ad un massimo di 4.000 euro per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

 

 

Anche in questo articolo molti soldi per pochi attingendo al fondo collettivo

indennità non  cumulabile  con  le  indennità  specifiche  responsabilità,  ma  cumulabile  con  indennità  turno, indennità vigilanza, indennità servizio esterno, nonché con i compensi correlati alla performance individuale  e  collettiva;  in  aggiunta,  si  prevede che  l’indennità  di  funzione  sia  cumulabile  con  i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.

Art. 99 - Incremento delle indennità di vigilanza

 le indennità di vigilanza di cui all’art.  37, c. 1 lett. b) primo e secondo

periodo, del Ccnl. del 6 luglio 1995, come incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del Ccnl. 22 gennaio 2004, sono ulteriormente incrementate di 200,00 euro annui lordi, dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del Ccnl Funzioni Locali 2019-2021.

Pertanto:

  l’indennità di vigilanza, che compete a tutto il personale dell’area di vigilanza con qualifica di agente di pubblica sicurezza (ex art. 5 legge 65/1986), è rideterminata in € 1.310,84 annui lordi;

  l’indennità  di  vigilanza,  che  compete  al  restante  personale  dell’area  di  vigilanza,  non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986, è rideterminata in € 980,30 annui

lordi.

L’art 5 della legge 65/1986 regola le Funzioni dl polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza

Art 100

Indennità di servizio esterno

 

Il valore massimo giornaliero (il valore minimo rimane pari ad 1 euro) dell’indennità di servizio esterno, riconosciuta al personale della polizia locale  che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, potrà essere pari a € 15 euro.

l’indennità di servizio esterno è cumulabile con l’indennità di turno,l’indennità di vigilanza, con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva, nonché con quelli derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.

 

 

 

 

Art. 79

Fondo risorse decentrate: costituzione

Tra le voci salariali che devono confluire Nel fondo salario accessorio  entrano

Euro 84,50   annui per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui  all’art.  13, comma 1  nella parte stabile  di cui al comma 1 confluisce la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 al  personale  inquadrato  nei  profili  professionali  della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3

 Possono entrare nel fondo

a)  risorse  di  cui  all’art.  67,  comma  3,  lettere  a),  b),  c),  d),  f),  g),  j),  k)   del  CCNL 2105.2018;

b)  un  importo  massimo  corrispondente  all’1,2  %  su  base  annua,  del  monte  salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;

c)  risorse  finalizzate  ad  adeguare  le  disponibilità  del  Fondo  sulla  base  di scelte organizzative,  gestionali  e  di  politica  retributiva  degli  enti,  anche connesse  ad assunzioni  di  personale  a  tempo  determinato,  ove  nel  bilancio sussista  la  relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all’art . 56 quatercomma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente

d)  delle  eventuali  somme  residue,  dell’anno  precedente,  accertate  a  consuntivo, derivanti  dall’applicazione  della  disciplina  dello  straordinario  di  cui  all’art.  14  del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/20

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge

di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quel le di cui all’art.  17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.

Gli incrementi del fondo senza una azione sindacale nostra verranno usati per coprire l’aumento delle voci legate alle varie indennita  delle qualifiche medio alte nella solita logica clientelare sindacale e dell’ente di comprare la fedeltà dei funzionari piuttosto che l’efficacia del servizio.

Occorre invece destinare le risorse salariali ad incrementare, in questa fase di emergenza salariale, la voce della produttività collettiva x l’insieme dei lavoratori.

questo si può fare :

-riducendo al minimo il numero delle indennità di funzione PL ( art 97) e delle particolari responsabilità (art  84) e loro valore al minimo previsto

-incrementare il più possibile il fondo

Art da 101 a 103

Area Istruttori  e  dell’Area  dei  Funzionari  e  dell’Elevata  Qualificazione

si stabilisce tra l’altro la maggiorazione del differenziale stipendiale per chi è obbligato a essere iscritto agli ordini professionali

 

Di fatto si sancisce che se sei obbligato per svolgere il lavoro a pagare un ordine professionale sono fatti tuoi- solo i pochi che avranno una progressione interna nell’area   avranno  una sorta parziale rimborso

Art da 104 108

Area Istruttori  e  dell’Area  dei  Funzionari  e  dell’Elevata  Qualificazione,con profili  sanitari,  socio -sanitari  o  socioassistenziali, della riabilitazione,  tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, degli educatori professionali socio pedagogici ed educatori professionali socio sanitari:

 

maggiorazione del differenziale stipendiale per chi è obbligato a iscriversi a ordini professionali

 

l’art 105 stabilisce che nei casi in cui il personale appartenente ai profili sanitari, socio -sanitari o socioassistenziali, sia obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione   debbano necessariamente  avvenire  all’interno  della  sede,  l’orario  di  lavoro  riconosciuto ricomprende fino a 15 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata ed uscita,purchè risultanti dalle timbrature effettuate.

 

La norma sui tempi di vestizione è scandalosa, dopo sentenze della magistratura sul personale sanitario erano obbligati a rispettarla ma qui riservano il diritto solo ai funzionari e solo a quelli dei profili sanitari, socio -sanitari sosocioassistenziali

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

1- Il valore reale   medio degli incrementi salariali viene spacciato come 100,27€ quando in realtà il livello medio negli enti locali  si colloca   tra la qualifica  B3 e la C1 e quindi oscilla tra  66,90€ del C1 e i 62,70€ del B3 lordi

Peraltro la parte più rilevante degli aumenti previsti scatta dal 2021, quindi riducendo gli arretrati, peraltro se verrà confermata l’erogazione a fine 2022 gli arretrati saranno tagliati nel valore reale a causa dell’inflazione degli ultimi mesi

 

2-Aumentano alcune competenze della contrattazione decentrata, probabilmente un piccolo contentino dato a CGIL-CISL-UIL-CSA per  ridargli un minimo di ruolo da giocare nello scambio clientelare nell’utilizzo delle risorse locali del fondo, ma su questa contraddizione dovremmo riuscire a organizzare la risposta dei lavoratori per spostare le risorse all’insieme dei lavoratori:

 

3-Su tempi di vestizione e obbligo di iscrizione a albi professionali le soluzioni indicate creano ingiustificate differenziazione

sia tra livelli( i funzionari dell’area sociosanitaria avranno il tempo di vestizione riconosciuto,gli istruttori no,)

sia tra gli stessi livelli(l’iscritto all’albo che avrà un differenziale economico avrà un parziale rimborso dei costi sostenuti per la iscrizione all’albo che invece non avrà il collega sempre iscritto all’albo ma che non avrà il differenziale economico )

 

4-Sul lavoro agile va tenuto presente che la Legge | 7 agosto 2015 |  n.  124 , all’art 14 modificato a giugno 2021 dice che

Entro i l 31 gennaio di  ciascun anno,  le amministrazioni  pubbliche redigono,  sentite le organizzazioni  sindacali ,  i l

Piano organizzativo del lavoro agi le (POLA),  …………....  Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo,  per le attivi tà che possono essere svolte in modalità agile,che almeno i l 15 per cento dei  dipendenti  possa avvalersene,  senza subire penalizzazioni  ai  fini  del riconoscimento di  professionali tà e della progressione di carriera,  ……….In caso di  mancata

adozione del POLA,  i l lavoro agile si  applica almeno al 15 per cento dei  dipendenti ,  ove lo richiedano.   Le economie derivanti  dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di  ciascuna amministrazione pubblica. 

 

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) assorbe  il POLA(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022, n. 81 (in Gazz.Uff., 30 giugno 2022, n. 151)

 

Quindi lo strumento lavoro agile diventerà un concreto strumento per le amministrazioni per risparmiare scaricando costi (e anche responsabilità)sui lavoratori, rimane la tutela con la volontarietà del lavoro agile,che al momento impedisce forzature alle amministrazioni

5-Lo spazio aperto con la possibilità di fare di nuovo le progressioni per aree anche senza il titolo di studio è una occasione invece per cercare di portare nell’area superiore tutti qui lavoratori rimasti in categoria A ma che in realtà ormai svolgono di fatto le mansioni del vecchio B1

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