ANALISI CRITICA DELL’IPOTESI DI ACCORDO PER IL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO il 21 FEBBRAIO 2018
ANALISI CRITICA
DELL’IPOTESI DI ACCORDO PER IL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO il
21 FEBBRAIO 2018

1.0 - COSA
RAPPRESENTANO QUESTI CONTRATTI?
La
contrattazione per il rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego ha risentito certamente
dell'obbligo. imposto al Governo dalla Corte Costituzionale nel 2015, di tornare a contrattare con le parti
sindacali.
Il Governo, allora guidato da Matteo
Renzi, ha cercato di diluire nel tempo tale obbligo accumulando una serie di
vantaggi lungo il percorso che ha portato a questi rinnovi, con la
disponibilità anche di organizzazioni sindacali solo apparentemente
conflittuali.
Il primo elemento da considerare è stato
una sorta di "assist" fornito proprio dalla Corte Costituzionale che,
nella sentenza 178/2015 ha valutato legittimo il blocco della contrattazione (e
della retribuzione) purché non procrastinato nel tempo.
In questo modo ha sancito che nulla sia
dovuta per i due trienni di contrattazione 2010-2012 e 2013-2015.
Resta un "buco" di 5 mesi tra
la pubblicazione della sentenza e la copertura contrattuale intervenuta con i
recenti contratti (o ipotesi di contratto) che coprirà il periodo 2016-2018.
Su questo varie organizzazioni vanno
proponendo la via giudiziale al fine di ottenere un risarcimento danni per gli
anni di mancata contrattazione. Seppure
ciò avesse un fondamento è evidente che non passa attraverso le aule di
tribunale la vistosa assenza del ruolo e della funzione che un sindacato
avrebbe dovuto svolgere.
Ciò che come SGB constatiamo è l’assunzione
– da parte di queste organizzazioni sindacali – di una funzione quantomeno
incoerente con la storia del movimento dei lavoratori, che le rende addirittura complici della nostra controparte.
Basta pensare all'accordo sottoscritto il
5 Aprile 2016 con cui è stata "digerita" la riduzione dei comparti di
contrattazione nel Pubblico Impiego (poi definitivamente stabilito il Luglio
successivo), che ha rappresentato il grimaldello attraverso cui smorzare ogni
resistenza sindacale, anche di quelle organizzazioni che più sembravano
contrarie alla definitiva introduzione delle norme volute dall'allora ministro
Brunetta (come CGIL e USB) e poi definitivamente assorbite, pur se appena
scalfite, dai decreti del ministro Madìa con i decreti 74 e 75/2017.
E' stato così sancito nel settore
pubblico quanto accaduto nel settore privato: la conferma di un monopolio della
rappresentanza a organizzazioni che rinunciano, nei fatti, a ogni genere di
rivendicazione salariale, o di diritti che possa tutelare la classe
lavoratrice, fino a spuntare anche l'arma principale del conflitto, ovvero
quella dello sciopero.
Solo pochi giorni dopo la chiusura delle
contrattazioni del Pubblico Impiego si è avuto un nuovo accordo per regolare le
relazioni sindacali, che va oltre l'adozione del Testo Unico sulla
Rappresentanza (TUR) del 10 Gennaio 2014 e prefigura una legge sulla
rappresentanza sindacale contraria a ogni principio democratico.
SGB é nata per opporsi a questo scempio e
intende esercitare fino in fondo la propria funzione di contrasto alla deriva
repressiva nei confronti della classe lavoratrice, respingendo sistematicamente
ogni attacco sia che provenga dalla parte datoriale (qualunque sia il Governo
alla guida del paese), sia che scaturisca dalla sottomissione di certi
sindacati o dalla vera e propria complicità di altri.
2.0 - LA PARTE ECONOMICA
La parte dell'ipotesi di contratto su cui si sono
appuntate le attenzioni dei lavoratori degli enti locali ha riguardato
inevitabilmente l'aspetto economico.
Attorno a questo ruotano parecchi nodi irrisolti
contrattualmente.
2.1 - La paga base
La promessa di 85 euro a testa medi lordi (che
veniva dall'accordo prereferendum del 30-11-2016) non viene mantenuta. Un risultato parziale si ottiene grazie ad
una serie di espedienti normativi e contabili.
L'elemento di certezza è costituito dalla busta
paga di tutti i mesi che aumenta degli importi riportati in tabella:
Categoria
|
Aumento mensile dal 1° Gennaio 2016
|
Aumento mensile dal 1° Gennaio 2017
|
Aumento mensile dal 1° Marzo 2018
|
|
|
|
|
D6
|
10,4
|
31,4
|
90,3
|
D5
|
9,7
|
29,4
|
84,5
|
D4
|
9,3
|
28,1
|
80,9
|
D3
|
8,9
|
26,9
|
77,6
|
D2
|
8,1
|
24,6
|
70,8
|
D1
|
7,7
|
23,4
|
67,5
|
|
|
|
|
C5
|
8
|
24,3
|
69,8
|
C4
|
7,7
|
23,4
|
67,3
|
C3
|
7,5
|
22,7
|
65,3
|
C2
|
7,3
|
22,1
|
63,5
|
C1
|
7,1
|
21,5
|
62
|
|
|
|
|
B7
|
7,3
|
22
|
63,4
|
B6
|
7
|
21,2
|
61
|
B5
|
6,9
|
20,8
|
60
|
B4
|
6,8
|
20,5
|
59
|
B3
|
6,7
|
20,2
|
58,1
|
B2
|
6,4
|
19,4
|
55,9
|
B1
|
6,3
|
19,1
|
55
|
|
|
|
|
A5
|
6,4
|
19,4
|
55,9
|
A4
|
6,3
|
19
|
54,8
|
A3
|
6,2
|
18,7
|
53,8
|
A2
|
6
|
18,3
|
52,7
|
A1
|
6
|
18,1
|
52
|
Ma questi sono gli aumenti
tabellari lordi. Se prendiamo in considerazione quella che sarà la retribuzione
netta gli aumenti risultano compresi tra 40 e 68 Euro mensili.
2.2 - Altri elementi della retribuzione
Per vendere l'immagine che la promessa di 85 Euro è
stata realmente mantenuta, le tabelle diffuse contengono altri elementi
retributivi quali:
- l'indennità di vacanza contrattuale
(da 122,4 a 212,52 Euro annui lordi che però già sono corrisposti, in sostanza
da 10 a 17 Euro al mese);
- un elemento perequativo previsto
dall'art. 66 dell'ipotesi contrattuale che varia da 2 Euro lordi mensili per la
categoria D6 fino a crescere all'importo di 29 euro lordi mensili per la
categoria A1, che però sarà corrisposto solo da Marzo a Dicembre 2018 (con
l'obiettivo di salvaguardare il bonus di 80 Euro previsto dalla legge 190/2014
per coloro che dovessero superare le soglie, come previste nella legge,di 24000
e 26000 Euro) che non è utile ai fini previdenziali, ma che appare come una
regalia (in definitiva quello che potreste perdere con il bonus fiscale lo
riconquistate con l'elemento perequativo).
SGB valuta negativamente queste dinamiche
contrattuali, tendenti a spostare dalla retribuzione fissa e ricorrente quote
di salario (un'operazione peraltro già iniziata nel nostro comparto Regioni e
Autonomie Locali con l'indennità di comparto e proseguita con i premi alla
performance), nonché finalizzate a far percepire la fine del concetto di
stipendio.
Purtroppo ad oggi nessuno sa rispondere alla
semplice domanda: che accadrà a questi soldi nel 2019?
2.3 - Uno scalino in più per la progressione
economica orizzontale
Anziché reintrodurre i vecchi, ma sempre efficaci
scatti di anzianità ARAN e sindacati firmatari hanno voluto introdurre un nuovo
scalino retributivo (solo a partire dal 2019) per ciascuna categoria. Avremo
quindi i nuovi profili economici A6, B8, C6 e D7. Lo scopo - apparentemente generoso - è
quello di tacitare i malumori che si registrano, soprattutto nelle
amministrazioni più grandi, tra coloro che hanno raggiunto il limite della propria
categoria e non vedono alcuna prospettiva di miglioramento economico stabile.
Tuttavia la possibilità di accedervi, compiendo un
ulteriore scatto in avanti, è del tutto ipotetica. Infatti le progressioni
economiche orizzontali sono interamente a carico del fondo per il salario
accessorio che però, per i limiti imposti dal legislatore a tutela dei conti
pubblici, non può aumentare.(art. 23, 2° comma del d. lgs. 75/2017).
2.4 - Il fondo per il salario accessorio
diventa fondo per le risorse decentrate
Anche in questo caso il cambiamento lessicale serve
a far assimilare la prospettiva che quel fondo economico non è destinato a
incrementare il salario del lavoratore, ma che si tratta di risorse (in senso
generico) il cui utilizzo (ma solo per quello che concerne i criteri) è
stabilito in sede decentrata.
Da una prima lettura dell'art. 67 parrebbe che il
fondo per le risorse decentrate possa essere incrementato. A ben vedere si tratta di risorse già
presenti nel fondo per il salario accessorio dell'anno precedente che vengono
semplicemente riconfermate.
La sola voce stabile realmente aggiuntiva è
costituita da un importo di "ben" 83,20 Euro annui lordi (7 Euro
mensili) a dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, presente
nell'ente alla data del 31.12.2015, importo che sarà disponibile solo a partire
dal 1° Gennaio 2019 (e sempre che una legge non disponga diversamente).
2.5 - L'illusione degli arretrati
Anche la componente relativa agli arretrati non ci
fa sognare. Alle ipotesi ottimistiche circolate verso la fine dello scorso anno
fa riscontro la dura realtà delle cifre attuali.
La somma che ci troveremo in busta paga va dai 439,5
Euro per una categoria A1 ai 762,2 di una categoria D6 (per coprire il periodo
che va dal 1° Gennaio 2016 al 28 Febbraio 2018) che netti subiscono una ulteriore
significativa riduzione (grossolanamente il 25% di meno).
Si tratta
un arretrato pari a poco più di 1 Euro al giorno. In sostanza ci offrono il
caffè per un anno per ripagarci di 9 anni senza contratto.
Categoria
|
Totale
arretrati 2016 + 2017 + primi due mesi del 2018 (importo lordo)
|
|
|
D6
|
762,2
|
D5
|
712,6
|
D4
|
681,9
|
D3
|
652,7
|
D2
|
595,8
|
D1
|
566,6
|
|
|
C5
|
588,5
|
C4
|
566,6
|
C3
|
550,5
|
C2
|
535,9
|
C1
|
521,3
|
Categoria
|
Totale arretrati 2016 + 2017 + primi due mesi del 2018 (importo
lordo)
|
|
|
B7
|
534,4
|
B6
|
514
|
B5
|
505,2
|
B4
|
497,9
|
B3
|
490,6
|
B2
|
470,2
|
B1
|
462,9
|
|
|
A5
|
470,2
|
A4
|
461,4
|
A3
|
454,1
|
A2
|
442,5
|
A1
|
439,5
|
3.0 – ORDINAMENTO
PROFESSIONALE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE
L'ipotesi di contratto siglata il 21 Febbraio 2018 ha previsto alcuni
cambiamenti significativi sia sul fronte dell’ordinamento professionale, sia su
quello delle posizioni organizzative. Entrambe le questioni passano attraverso
una sostanziale modifica delle relazioni sindacali anche riguardo le materie su
cui sia possibile concretamente contrattare. Per questo sarà necessario porre
rigorosi paletti nelle contrattazioni che si svilupperanno in sede decentrata.
3.1 – Il sistema di classificazione professionale
Il sistema di classificazione esistente, fissato con il CCNL del
31.3.1999, resta quasi del tutto intoccato.
Viene sancita la definitiva scomparsa dei profili professionali
collocati nella posizione di partenza D3 (chi già lo aveva lo mantiene, ma per
il futuro l’inizio carriera avverrà in categoria D1) , mentre restano quelli in
B3.
Per il resto la classificazione in 4 categorie al momento resta
invariata e l’anacronistica cat. A è destinata a rimanere ancora vigente
(nonostante il “coram populo” di parte sindacale che ne avrebbe gradito il
transito nella categoria B).
3.2 – Commissione paritetica sui sistemi di classificazione
professionale
Il nuovo modello di relazioni sindacali prevede, tra gli istituti di
partecipazione sindacale, la costituzione di organismi paritetici, riservato ai
soli sindacati firmatari.
3.2.1 – finalità
Tra gli organismi previsti figura la Commissione paritetica sui sistemi
di classificazione professionale il cui fine dichiarato consiste
nell’individuare “l’ottimale
bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti con quelle
di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti”
(art. 11, comma 1).
3.2.2 – modalità operative
E’ prevista una fase istruttoria – successiva alla stipula del CCNL –
durante la quale “acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza
sull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare le
possibilità di una sua evoluzione e convergenza…” (comma 2).
3.2.3 – compiti della
commissione
Alla Commissione sono affidati tre compiti principali:
a)
Prevedere la revisione dell’attuale classificazione
del personale mediante una verifica delle declaratorie in relazione ai cambiamenti
organizzativi e verificando i contenuti dei diversi profili professionali;
b)
Analizzare alcune specificità professionali istituendo
eventualmente specifiche sezioni contrattuali (in particolare per il personale
educativo e scolastico, o per gli avvocati);
c)
Analizzare gli strumenti per sostenere lo sviluppo
delle competenze e per riconoscere , selettivamente, il loro accrescimento.
3.2.4 – Tempi
La commissione si insedia entro un mese dalla sottoscrizione del CCNL e
conclude i suoi lavori – con la formulazione di proposte organiche alle parti
negoziali - entro Luglio (si immagina 2018, ma non è precisato). Solo per il
settore scolastico ed educativo è previsto un tempo di tre mesi dal primo
insediamento.
3.3 - Le posizioni organizzative nel futuro contratto
L’ipotesi contrattuale ha inciso profondamente sulle posizioni
organizzative (di seguito p.o.) riscrivendo le regole per la loro attribuzione
precedentemente sancite dal CCNL del 31.3.1999.
Le p.o. sono istituite dagli enti ed assegnate a personale di categoria
D per:
a)
lo svolgimento delle funzioni di direzione di unità
organizzative complesse (come prima);
b)
lo svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità (è rimasto molto simile alla precedente formulazione);
Scompare invece la terza tipologia consistente nello “… svolgimento di attività di staff e/o di
studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo”.
Nelle Comuni privi di personale di categoria D e nelle IPAB le funzioni
possono essere assegnate a personale di categoria B e C.
3.3.1 – La disciplina
delle p.o.
Diversamente dal passato sono stati sottratti alla contrattazione i
criteri attraverso cui attribuire le p.o. lasciando alla negoziazione soltanto
i criteri per definire l’indennità di risultato e la sua correlazione con i compensi previsti
da norme di legge (condono, compensi per legali e tecnici, recupero
dell’evasione dei tributi, etc.).
Questo significa che sarà la parte politica o – nelle strutture prive di
amministratori - l’alta direzione dell’ente, a definire i criteri generali di
attribuzione di tali incarichi, lasciando ai dirigenti il loro formale
conferimento.
3.3.2 – Le risorse
destinate alle p.o.
L’art. 15 dell’ipotesi contrattuale interviene nel precisare gli aspetti
economici legati alle p.o.
Gli importi della retribuzione di posizione sono fissati in un valore
compreso tra 5000 e 16000 Euro annui lordi per tredici mensilità. Per quelle attribuibili alle categorie B e C
varia invece da 3000 a 9500 Euro annui lordi per tredici mensilità.
Per la retribuzione di risultato gli enti, come prima evidenziato,
definiscono autonomamente i criteri per determinare gli importi e l’erogazione
annuale. Rispetto al passato si stabilisce
che almeno il 20% dell’importo per le p.o. sia destinato alla retribuzione di
risultato: in sostanza la parte variabile diventa più significativa di prima,
con tutto quello che comporta in termini retributivi e previdenziali.
L’aspetto di maggior rilievo per le p.o. consiste tuttavia
nell’espungere il loro importo (nella misura prevista nel 2017) dal fondo delle
risorse decentrate per porlo a carico dei bilanci degli enti: in tal modo è
definitivamente sancita la totale discrezionalità degli enti nelle future
attribuzioni di p.o. e il prevedibile aumento delle risorse a ciò destinate per
effetto dell’incremento della parte destinata alla retribuzione di risultato.
Viene infine istituita la possibilità di attribuire incarichi ad interim
(senza specificare in quali casi) aumentando la retribuzione di risultato di un
importo compreso tra il 15 e il 25% di quella di posizione prevista per
l’interim.
Viene infine prevista una particolare disciplina per le p.o. attribuite
al personale di categoria B e C e per quelle che sono condivise tra più enti
(il caso dell’Unione di Comuni).
4.0 - RELAZIONI SINDACALI, WELFARE E PREVIDENZA
Quanto sottoscritto da
CGIL, CISL, UIL e CSA insieme al Governo
è un rinnovo di contratto per le Funzioni Locali che, nonostante le trionfalistiche
dichiarazioni dei sindacati complici, anche sul piano dei diritti a contrattare
rappresenta un arretramento.
Diritti e risorse
economiche sono stati barattati garantendo alle organizzazioni sindacali
firmatarie l’accesso alla gestione dei servizi
di welfare (asili nido, cura degli anziani, etc.), della sanità integrativa e
dei fondi pensione. Anzi del solo fondo
pensione considerato nell'ipotesi di contratto: il fondo Perseo - Sirio,
gestito da cisl, uil e cgil, cui conferire anche parte dei proventi delle multe
(art. 208 codice della strada) per invogliare almeno la categoria dei vigili
urbani ad aderirvi con lo svantaggio per i vigili di vedersi svenduta la
propria liquidazione (TFR o TFS) in cambio di una modesta pensione integrativa.
A tutto questo va aggiunto
un aumento dei tempi di raffreddamento del conflitto che passa da tre a sette
mesi nel periodo forse più aspro dei negoziati, ovvero il momento del rinnovo
contrattuale (art. 2, comma 5 dell’ipotesi di accordo). Si suggella con questo
ulteriore tassello il progressivo abbandono, da parte di queste parti
sindacali, degli interessi della classe lavoratrice.
4.1 – La perdita della contrattazione
Scorrendo il
Titolo II Relazioni Sindacali della bozza di contratto nazionale, si
confermano alcuni aspetti su cui da sempre le principali centrali sindacali
fanno orecchie da mercante. Infatti si conferma la mancata previsione di
sottoporre i contratti (sia quello nazionale che quelli decentrati) al voto vincolante dei lavoratori. Stesso ragionamento vale per l’impegno delle
OO.SS. firmatarie a non assumere azioni
unilaterali, né a procedere ad azioni dirette entro il primo mese del
negoziato, limitando in tal modo il conflitto ed il diritto di sciopero
(previsto all’art. 10). Ma questi 30 gg.
di “congelamento” sindacale rischiano di espandersi smisuratamente almeno fino
a 120 (quattro mesi), cui vanno aggiunti ulteriori 90 gg. nel caso di adozione
di atti unilaterali da parte delle amministrazioni (nel caso non si raggiunga
l’accordo).
Ciò che però risulta stridente
rispetto al passato, riguarda la riduzione del potere contrattuale della RSU
(già fortemente compresso dai precedenti accordi). L’organismo di rappresentanza dei lavoratori
viene relegato ai margini della contrattazione: sia all’art. 6, che istituisce l’Organismo Paritetico per
l’innovazione in tutti gli enti con più di 300 dipendenti, che esclude
completamente la RSU e prevede la partecipazione ai tavoli dei soli sindacati
firmatari del contratto;
sia recependo quanto previsto
dalla legge che assegna alle amministrazioni la possibilità di procedere unilateralmente in
assenza di accordo;
sia infine con la commissione
paritetica sui sistemi di classificazione professionale prevista a livello
nazionale (art. 11).
L’art. 7 prevede poi la totale esclusione dalla
contrattazione delle organizzazioni sindacali non firmatarie. Questo, anche se
dai risultati delle votazioni RSU dovessero risultare rappresentative (a
livello nazionale o a livello locale).
4.1.1 –
Il nuovo istituto del confronto
L’ipotesi di contratto, prevede tre diversi tipi di
relazioni sindacali: Informazione, Confronto e Contrattazione Decentrata.
L’istituto negoziale del confronto è la vera novità
e appare ad una prima lettura analogo a quella che abbiamo conosciuto come
concertazione. SGB è dell’avviso che
oltre ad una riduzione delle materie oggetto di confronto rispetto a quelle
della concertazione, l’istituto negoziale verrà declinato in chiave unilaterale
da parte delle amministrazioni. Rispetto
al passato il ruolo delle organizzazioni sindacali assume caratteristiche
diverse: non più contrapposizione, ma partecipazione e condivisione nella
gestione della vita lavorativa, lasciando mano libera ai dirigenti[1].
4.1.2 –
Le materie di contrattazione
Le materie su cui rimane il diritto dei lavoratori
a contrattare guarda caso sono collegati a quegli istituti che applicano gli
aspetti peggiori dei contratti. All’art. 7, comma 4 sono definite le materie su cui si svolge la
contrattazione integrativa che subiscono significativi rimaneggiamenti[2].
Sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere
k), l), m), n), o), p), q), r), s), t).
trascorsi 30 giorni eventualmente prorogabili fino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni, e se non si sia raggiunto l’accordo, si può agire
sindacalmente.
Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di
cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v),
w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla
funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di
comportamento di cui all’art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri
alla conclusione dell'accordo.
Come si vede, addirittura su molte materie di
contrattazione in realtà le amministrazioni hanno, dopo 30 o 45 giorni, la
possibilità di agire unilateralmente; altro che rilancio della
contrattazione!!!
4.1.3 – Considerazioni
a margine dell’ipotesi
L’ipotesi di accordo del CCNL funzioni locali si
muove nella direzione scelta da Governo e sindacati di togliere diritti ai
lavoratori e rafforzare invece il ruolo del sindacato complice, che non lotta
per il miglioramento delle condizioni, ma che, semplicemente, accompagna
l’operato delle amministrazioni, ricevendone in cambio ruolo, riconoscimento e risorse
da gestire per il welfare aziendale, la sanità integrativa e i fondi pensione.
SGB non ha necessità di ricorrere a questi scambi.
Può invece costituire un argine alla discrezionalità dei dirigenti. Può
ristabilire quei rapporti di forza che consentono di ripristinare equità
retributiva e la riaffermazione dei diritti del lavoratore. Questo vale sia nell’erogazione del salario accessorio,
come nelle progressioni orizzontali.
Vi sono poi alcuni altri punti che possono
diventare terreno di vero conflitto per difendere o migliorare le condizioni di
lavoro, ma questo può essere svolto solo da delegati RSU conflittuali e da
sindacati non firmatari del contratto
In particolare su questi 2 punti:
- le misure concernenti la salute e sicurezza sul
lavoro;
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla
professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di
servizi.
Val la pena agire per tutelare al meglio le
materiali condizioni di lavoro intendendo per qualità del lavoro tutto ciò che
attiene al benessere del lavoratore connesso alla qualità dei servizi offerti
alla cittadinanza
Questo serve a nostro parere anche al fine di
recuperare un rapporto virtuoso con i cittadini – utenti, invertendo il
letmotiv del “fannullonismo” di questi anni.
Su tutti i temi di contrattazione restanti il
nostro ruolo deve essere di contrastare tutte le forme possibili di flessibilità
previsti dal Contratto nazionale (vedi lettere k,l,p,q,r). Solo in via eccezionale sarà pensabile di
monetizzare tali forme.
Sul welfare aziendale, così come con le polizze
sanitarie integrative o con i fondi pensione, occorrerà denunciare pubblicamente
il furto di risorse perpetrato ai nostri danni.
Andrà evidenziato anche alla cittadinanza il vergognoso scippo dei
proventi delle contravvenzioni al codice della strada che il nuovo contratto
(all’art. 56 quater) destina al fondo di previdenza complementare gestito dai
sindacati confederali e alle future misure di welfare integrativo.
In definitiva è evidente che con questo contratto
il ruolo della contrattazione decentrata è relegata ad una funzione difensiva e
non più di conquista di obbiettivi da generalizzare.
Diventa quindi centrale collegare strettamente
azione sindacale decentrata e azione sindacale generale/nazionale come accaduto
con la proposta di istituire la 14a mensilità.
5.0 - aspetti normativi, orario, precariato
L'ipotesi di contratto degli enti locali
sottoscritta il 22 Febbraio contiene numerose riscritture delle precedenti
discipline contrattuali. La finalità
risiede nell'obbligo stabilito dal legislatore di recepire nei contratti le
norme di legge (tanto quelle di Brunetta che della Madìa). Contro questa modalità coercitiva non un solo
grido sindacale si è levato.
Accettazione passiva (quando non vera e propria condivisione) o
convenienza per la garanzia di accedere ai tavoli negoziali hanno
"comprato" la complicità sindacale.
Molti aspetti sono stati riscritti per adeguarli alle norme di legge, altri
sono vere e proprie novità. Di fatto si
assiste ad un ulteriore impoverimento sul piano dei diritti dei lavoratori e
delle lavoratrici degli enti locali.
5.1 - Aspetti normativi su permessi e assenze
5.1.1 - Malattie orarie (art. 35)
Uno degli aspetti innovativi introdotti con l'accordo sugli enti locali,
riguarda la possibilità di fruire di permessi per visite, terapie, prestazioni
specialistiche o esami diagnostici. La
materia è stata oggetto in passato di interventi giurisprudenziali, che però
non hanno mai completamente chiarito i rapporti tra legge e contratto dopo
l'intervento di Brunetta. Con la nuova
possibilità sarà possibile fruire di
tali permessi, orari o giornalieri, fino a 18 ore annue retribuite, senza che
questo comporti la decurtazione del salario accessorio prevista dalla legge (ma
solo nel caso di fruizione oraria in base al comma 6). Se si può plaudire a questa conquista di
civiltà è però palese che 18 ore annue (comprensive anche dei termini di
percorrenza da/verso la struttura sanitaria) rischia di essere una goccia nel
mare, soprattutto di chi necessita di controlli periodici o terapie
continuative.
5.1.2 - Diritto allo studio (art.
45)
Riscritto interamente il dettato contrattuale relativo al diritto allo
studio. Da un lato per arginare talune
possibili controversie insorgenti a livello decentrato quando le richieste
eccedono la misura del 3% del personale in servizio, dall'altro per considerare
l'accessibilità del personale precario (ma solo con contratto superiore a 6
mesi).
Ne viene fuori un ulteriore irrigidimento determinato dall'imposizione di
un modello centralizzato che con difficoltà sarà adattabile alle
amministrazioni più piccole.
5.1.3 - Richiamo alle armi
(art. 47)
Abbiamo già avuto modo di evidenziare la particolarità della previsione del
richiamo alle armi contenuta in tutte le ipotesi contrattuali con cui sono in
corso di rinnovo i contratti del Pubblico Impiego, ma anche in questo caso
appare inspiegabile la norma alla luce del fatto che nel nostro paese esiste un
servizio militare non più basato sulla leva obbligatoria.
5.2 - ORARIO
5.2.1 - Orario multiperiodale (art. 25)
In questi anni negli enti locali si è fatto ben poco ricorso allo
strumento dell'orario multiperiodale (il contratto del 1995 lo chiamava
plurisettimanale), in base al quale si lavora di più in alcuni mesi nell'anno e
meno in altri.
In taluni servizi locali le amministrazioni sono ricorse alla
gestione dell’orario di lavoro con modalità multiperiodale per risparmiare sulla
spesa del personale (quella per lo straordinario e sulle nuove assunzioni ad
esempio). Anche ricorrendo, in qualche caso, alla minaccia di trasformarlo in
orario spezzato, come nel caso del personale degli scuolabus.
L’orario multiperiodale nella sua nuova configurazione diventa
uno strumento nelle mani del datore di lavoro, che può avvalersene a proprio
piacimento, visto che la gestione degli orari non è più materia di
contrattazione.
Inoltre quanto era previsto in passato, ovvero la possibilità di
ridurre l'orario di lavoro a 35 ore settimanali (ai sensi dell’art. 22 del CCNL
1° Aprile 1999) viene definitivamente accantonato.
5.2.2 - Altri
aspetti legati all'orario (artt. 26-27)
Il nuovo contratto prevede maggiore flessibilità negli orari e
nel recupero delle carenze orarie, ma questa flessibilità non è funzionale
all'accrescimento dei diritti ma piuttosto una concessione alle esigenze
aziendali.
La flessibilità, spacciata come un vantaggio per il lavoratore
affinché possa conciliare le esigenze di vita con quelle di lavoro, rischia di
diventare ingabbiata nelle nuove regole impedendo una reale flessibilità.
L'intreccio tra norme di legge e di contratto potrebbe
determinare in taluni servizi orari di lavoro esageratamente dilatati, addirittura
superando il limite massimo di 48 ore settimanali (ricordiamo che si tratta
di un limite medio ma riferito a un periodo massimo di sei mesi).
5.3 - PRECARIATO
5.3.1 - Come aumenta la precarietà
(art. 50)
Fino ad ora le limitazioni ai contratti di tipo flessibile costituivano un
argine alla loro proliferazione.
Con il nuovo testo viene posto un limite più basso del passato (passa dal
25 al 20% del personale a tempo indeterminato), ma come per altre
fattispecie anche qui esiste un trucco.
Infatti sono individuate contrattualmente alcune casistiche che possono
determinare l'espansione - senza limite - di tale misura percentuale.
In alcuni casi, le supplenze del settore scolastico ed educativo che
producono una sorta di precariato fisiologico, le nuove regole contrattuali
(peraltro già vigenti sul piano normativo) paiono del tutto appropriate, ma
quando si stabilisce che anche l'attivazione di nuovi servizi o l'ampliamento
di quelli esistenti possa consentire il superamento del limite precedentemente
dettato, il timore di un'espansione della precarietà o di un suo utilizzo
fuorviante da parte delle amministrazioni locali diventa una certezza.
Si introduce inoltre una deroga di 12 mesi che porta da 36 a 48 mesi (presso
lo stesso datore di lavoro con lo stesso contratto), la durata massima dei
rapporti di lavoro precario.
Si tratta in sostanza di un anno di deroga che allunga la precarietà e
allontana di un anno la possibile e definitiva assunzione a tempo indeterminato.
6.0 – COME CAMBIA IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE?
Con la nuova disciplina contrattuale il Fondo
muterà la sua denominazione. Il cambiamento non è puramente lessicale, ma
nasconde tutte le insidie del contratto futuro come abbiamo già spiegato in precedenza
(par. 2.4).
6.1 – Il fondo per le risorse decentrate
Il fondo degli enti locali è suddiviso in parte stabile e in
parte variabile dal 2004.
Nel corso degli anni la costituzione del fondo è stata una delle
questioni più spinose e che ha visto sistematicamente intervenire la Ragioneria
Generale dello Stato a bacchettare gli enti che – a suo dire – erano stati
eccessivamente larghi di manica.
Il fondo è attualmente cristallizzato per effetto delle norme di
legge ai valori del 2016. Il nuovo contratto nazionale ne prevede l’incremento,
ma solo nel 2019. Senza considerare che nel frattempo potrebbero intervenire
ulteriori limitazioni di legge (per la politica di riduzione del debito decisa
a Bruxelles) e che anche quei meccanismi di progressione orizzontale da
destinare a chi avesse già raggiunto il livello più elevato nella categoria,
non sarebbero realizzabili.
Un tempo esisteva l'art. 15, comma 5, del Ccnl 1999,
che prevedeva l'incremento del fondo in caso di attivazione di nuovi servizi o
processi di riorganizzazione ma, nel corso degli anni, l'Aran, ha introdotto
innumerevoli paletti per scongiurare l’incremento, insomma tutto è stato
fatto per limitare il potere di acquisto e di contrattazione, impoverire prima
il salario e il contratto nazionale e poi accanirsi sul livello accessorio:
questo è accaduto negli ultimi 15 anni con il risultato di restare 9 anni senza
contratto e subire l'impoverimento della parte fissa del fondo.
Come abbiamo già visto il fondo potrà crescere di un importo
pari a 83,20 Euro a dipendente (di ruolo o precario) a partire dal 2019
6.1.1 –
Brunetta resiste!
Uno dei proclami sventolati dalle organizzazioni sindacali
all’indomani della sottoscrizione dell’accordo riguarda il paventato
superamento del decreto Brunetta (D. Lgs. 150/2009).
Purtroppo le cose, a nostro modo di vedere, addirittura
peggiorano.
Già i decreti del ministro Madìa (D. Lgs. 74 e 75/2017)
hanno recepito quasi tutto l’apparato brunettiano, ma adesso viene introdotto
addirittura un peggioramento in questo senso.
La parte più odiosa del decreto 150 era costituita dal
considerare il 25% dei pubblici dipendenti non premiabile. Ora la
contrattazione fa addirittura peggio.
Prevede infatti che non meno del 30% delle risorse utilizzabili
per la produttività collettiva, sia destinato a “…I dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate…” secondo
le regole della “…contrattazione
integrativa [che] definisce una limitata quota massima di personale valutato,
cui tale maggiorazione può essere attribuita.” (art. 69)
Si riesce quindi a fare addirittura peggio di Brunetta!
Veniamo agli orari che non sono oggetto di contrattazione
come tutte le materie riguardanti la gestione degli uffici e dei servizi, una
anomalia ribadita anche nell'ultimo contratto nazionale
6.1.2 – Le diseguaglianze salariali sono contro i Lavoratori
In un futuro alquanto prossimo, il salario accessorio dei
dipendenti pubblici sarà erogato in maniera sempre più diseguale e opinabile:
in misura maggiore di quanto avvenga ora.
Non parliamo solo della performance ma di quella idea, già fatta
propria dal Dlgs 150/2009, che i premi debbano essere destinati principalmente
alla innovazione e alle eccellenze, rimandando alla contrattazione nazionale il
compito di regolamentare il tutto.
Questo significa che è completamente rivoluzionata la funzione
di un contratto (nazionale o decentrato che sia). Non più terreno di
miglioramento delle condizioni materiali di chi lavora, ma strumento al
servizio delle amministrazioni per accompagnare i processi di trasformazione
dei pubblici servizi.
SGB è contraria a questo nuovo modello cui altre organizzazioni
sindacali hanno ceduto. Non si tratta solo dello scippo del salario accessorio
e della produttività, o la sua erogazione solo a pochi attraverso la performance
e le cosiddette eccellenze, ma di operare un mutamento di senso, nella
percezione collettiva, per cui un aumento si può avere solo se si è prima
condiscendenti, poi obbedienti e infine servili.
Siamo invece dell’idea che solo eliminando tutta questa
sovrapproduzione di norme e regolazioni finalizzate a dividere i Lavoratori sia
possibile ritrovare la rotta.
Questo è quanto abbiamo cercato di fare con la proposta di
istituire la 14a mensilità.
6.1.3 – Incentivi per funzioni tecniche
Contraddittoria è la giurisprudenza in materia degli incentivi
dei tecnici.
La questione riguarda il fondo della produttività e quindi noi
tutti\e.
Siamo in attesa di una decisione definitiva sulla
inclusione o esclusione degli incentivi tecnici dal fondo delle risorse
decentrate.
Su
questo la Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 18/2018)
dichiara fuori dal fondo, gli incentivi tecnici pagati con i fondi
comunitari, ma come la mettiamo per tutti gli altri incentivi? Una questione di
non poco conto visto che si rischia la ennesima guerra tra poveri soprattutto
se alla fine gli incentivi concorreranno a determinare il tetto invalicabile
del fondo (il risultato è che aumentando gli incentivi diminuiranno le risorse
per la produttività) Un pasticciaccio che il contratto nazionale non ha
risolto, anzi il problema non è stato neppure affrontato.
6.1.4 – Il fondo aumenta se non ci assentiamo
Questo contratto è
portatore anche di un’altra novità. Ad esempio quella che assicura l'incremento del fondo solo se i tassi di
assenza nell'ente non sono migliorati rispetto al passato, attraverso una
comparazione dei dati e delle serie storiche verificati a livello nazionale.
Esplicitamente si
precisa che sono considerate anomale concentrazioni di assenze in prossimità di
giornate festive e di riposo settimanale (!)
Se considerare tali
assenze anomale potrebbe avere un senso rispetto a quelle per malattia, risulta
del tutto inspiegabile per altre assenze giustificate (ferie, permessi, etc.)
6.1.5 – Il contratto ha dimenticato qualcosa
La legge
blocca il fondo per il salario accessorio allo stesso importo del 2016
(articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017) . Ma l'aumento degli importi tra
vecchio e nuovo contratto, relativo alle progressioni economiche orizzontali
già effettuate, in virtù del blocco, ricadrebbe inevitabilmente su altre voci
del fondo che così diminuirebbero (produttività o altre indennità).
Per
correggere questa svista, analogamente a quanto accaduto con il CCNL delle
Funzioni Centrali, occorrerà una integrazione in sede di stipula definitiva,
così da permettere di aumentare il fondo per il salario accessorio.
Resta
tuttavia la gravità di una decisione assunta dai sindacati che all'atto della
firma avrebbero dovuto agire in ben altro modo (senza dimenticare che un
accordo con 40 euro netti di aumenti dopo 9 anni di blocco resta un contratto
pessimo che non andava sottoscritto).
[1] Art. 5, comma 3. Sono oggetto di confronto, con i
soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2:
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di
lavoro;
b) i criteri generali dei sistemi di valutazione
della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli
incarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione delle posizioni
organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il
trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o
privati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;
g) la verifica delle facoltà di implementazione del
Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7.
[2] a) i criteri di ripartizione delle risorse
disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra
le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati
alla performance;
c) i criteri per la definizione delle procedure per
le progressioni economiche;
d) l’individuazione delle misure dell’indennità
correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis, entro i valori
minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione
dei criteri generali per la sua attribuzione;
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di
servizio esterno di cui all’art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e
nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei
criteri generali per la sua attribuzione;
f) i criteri generali per l'attribuzione
dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma
1;
g) i criteri generali per l'attribuzione di
trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla
contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di
welfare integrativo;
i) l’elevazione della misura dell’indennità di
reperibilità prevista dall’art. 24, comma 1;
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art.
18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione
organizzativa;
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24,
comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso
modalità che consentano la determinazione ditali limiti con riferimento ad un
arco temporale plurimensile;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23,
commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione
per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni
effettuabili nel mese;
m) le misure concernenti la salute e sicurezza sul
lavoro;
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di
lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2;
o) il limite individuale annuo delle ore che
possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 38-bis del CCNL del
14/9/2000;
p) i criteri per l’individuazione di fasce
temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di
maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art.
25, comma 2;
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di
elevare, fino ad ulteriori sei mesi ,l’arco temporale su cui è calcolato il
limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 22, comma 2;
s) l’elevazione del limite massimo individuale di
lavoro straordinario ai sensi dell’art. 38 del CCNL del 14.9.2000
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla
professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di
servizi;
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15,
comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini
dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del d. lgs. n.
75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67;
v) i criteri generali per la determinazione della
retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
w) il valore dell’indennità di cui all’art.
56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto
previsto al comma 2 di tale articolo
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