Obbligo vaccinale in estensione....

 L'estensione dell'obbligo vaccinale riguarda anche il mondo della scuola e il comparto difesa e sicurezza. E' infatti esteso , dal prossimo 15 dicembre, l'obbligo del vaccino per gli addetti della polizia locale. L'estensione  arriva con il Dl 172/2021  e in particolare l'articolo 4-ter al Dl 52/2021 e coinvolge  polizia locale e personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, senza dimenticare i\le dipendenti della scuola.

I responsabili delle strutture e i dirigenti scolastici saranno tenuti a verificare il rispetto della nuova normativa. Come avverrà la verifica? Si rinvia all' articolo 9, comma 10, del Dl 52/2021, la disciplina del green pass. 

Il mancato requisito della vaccinazione comporta  la sospensione dal servizio e senza stipendio ma non ci saranno conseguenze disciplinari e  resta il formale diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, di alcun tipo, vale fino al vaccino e comunque avrà durata pari a sei mesi. E dopo? Si avvicina lo spettro dei licenziamenti?


Ps ricordiamo che l'Aran  aveva suggerito, con tanto di parere, di giustificare l'assenza «da vaccino» per alcune categorie di lavoratori come la polizia locale, alla stregua delle assenze causate dalla sorveglianza sanitaria, dacchè la vaccinazione era intesa come una delle misure di prevenzione del rischio Covid.

ARAN|FAQ| n. 127/b


Se dall'esito del controllo non risulta effettuato il vaccino o la richiesta di vaccinazione, il responsabile invita l'interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione di esenzione dalla campagna vaccinale, oppure la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni.

Se il lavoratore produce la richiesta di vaccinazione, il datore di lavoro nella figura del responsabile, invita l'interessato a trasmettere entro tre giorni la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione da parte del lavoratore interessato della documentazione richiesta dal datore di lavoro a seguito di esito negativo del controllo vaccinale, allo stesso è accertata, con comunicazione scritta, l'inosservanza dell'obbligo vaccinale.

L'atto di accertamento dell'inadempimento è adottato dal responsabile e determina l'immediata sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del lavoratore interessato dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre il termine di sei mesi decorrenti dal 15 dicembre prossimo.

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