Il numero dei componenti in RSU nella PA

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE -

 Premesso che in data 7.8.1998 é stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione dei relativo regolamento elettorale; - che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale; - considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso; - che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26.5.1994; - al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, si conviene di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito.

  NUMERO DEI COMPONENTI Il numero dei componenti la RSU , é pari a: 

 a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità; - negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità. Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente: - negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità; - negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità; - negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità; - negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

 b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200; 

 c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

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