A proposito di cambio di appalto: alcune tutele per cui lottare
A proposito dei cambi di appalto, al momento di conteggiare il costo del lavoro dovrebbe essere considerata anche una somma aggiuntiva per l’eventuale accordo di secondo livello al fine di ga-rantire trattamenti equi e paritari, ad esempio con la forza lavoro della committenza.
Al contrario, non solo la contrattazione di secondo livello viene ignorata nel quantificare le risorse economiche necessarie, ma è presa in esame solo quando risulti conveniente alla parte datoriale, per esempio nel caso di accordi sulla produttività che consentano alle imprese di sfruttare le norme per la de-tassazione dei premi.
A nostro avviso, perciò, la questione dei cambi d’appalto andrebbe risolta prevedendo maggiori tu-tele per il lavoro dipendente, e precisamente:
• risorse specifiche per la contrattazione di secondo livello al momento di quantificare i costi complessivi dell’affidamento in appalto;
• di assegnare un maggiore punteggio di gara alle aziende che non scendano al di sotto di una certa cifra per ogni ora lavorata;
• di includere tra la spesa per il personale la presenza di eventuali superminimi derivanti da precedenti passaggi contrattuali e di appalto;
• che i superminimi non siano riassorbibili nei casi di cambio di Ccnl, al fine di salvaguardare istituti contrattuali e anzianità di servizio derivanti dal Ccnl precedente;
• la salvaguardia degli eventuali trattamenti di miglior favore derivanti da precedenti Ccnl ap-plicati nel medesimo appalto, anche qualora ciò preveda di andare in deroga al Ccnl previsto dalla stazione appaltante.
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