A proposito di cambio di appalto: alcune tutele per cui lottare

 A proposito dei cambi di appalto, al momento di conteggiare il costo del lavoro dovrebbe essere considerata anche una somma aggiuntiva per l’eventuale accordo di secondo livello al fine di ga-rantire trattamenti equi e paritari, ad esempio con la forza lavoro della committenza. 


Al contrario, non solo la contrattazione di secondo livello viene ignorata nel quantificare le risorse economiche necessarie, ma è presa in esame solo quando risulti conveniente alla parte datoriale, per esempio nel caso di accordi sulla produttività che consentano alle imprese di sfruttare le norme per la de-tassazione dei premi.

A nostro avviso, perciò, la questione dei cambi d’appalto andrebbe risolta prevedendo maggiori tu-tele per il lavoro dipendente, e precisamente:

risorse specifiche per la contrattazione di secondo livello al momento di quantificare i costi complessivi dell’affidamento in appalto;

di assegnare un maggiore punteggio di gara alle aziende che non scendano al di sotto di una certa cifra per ogni ora lavorata;

di includere tra la spesa per il personale la presenza di eventuali superminimi derivanti da precedenti passaggi contrattuali e di appalto;

che i superminimi non siano riassorbibili nei casi di cambio di Ccnl, al fine di salvaguardare istituti contrattuali e anzianità di servizio derivanti dal Ccnl precedente;

la salvaguardia degli eventuali trattamenti di miglior favore derivanti da precedenti Ccnl ap-plicati nel medesimo appalto, anche qualora ciò preveda di andare in deroga al Ccnl previsto dalla stazione appaltante.


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