Anticipo TFR E TFS nel Pubblico impiego come nel privato: la nostra proposta

Al segretario generale
 
Alla rsu e alle OOSS
 
 
 
Oggetto: negoziazione del contratto integrativo del personale non dirigente
 
 
 
Con l’avvio della negoziazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale vogliamo inoltrare un nostro contributo alla discussione tra le Parti sottoponendolo in contemporanea a tutti i soggetti protagonisti del tavolo negoziale.
 
Premesso che attualmente i dipendenti della Pubblica Amministrazione, contrariamente ai lavoratori impiegati nel settore privato, sono esclusi dalla possibilità di richiedere, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalle norme in materia, l’erogazione dell’anticipo di parte del TFS/TFR.
 
Considerato che in sede di contrattazione nazionale i soggetti deputati alle trattative non hanno individuato percorsi atti a sanare questa situazione di palese discriminazione dei lavoratori pubblici rispetto a quelli del settore privato.
 
Tenuto conto che il recente CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, individua nell’art. 72 lo strumento per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti del comparto enti locali.
 
Si propone la costituzione di un fondo economico, finanziato con le risorse destinate al sovvenzionamento dell’art. 72, mirato al prestito per i dipendenti, che abbia finalità e coerenza assimilabili alle norme che garantiscono l’anticipo del TFS/TFR nel settore del lavoro privato.
 
Ricordiamo inoltre che questa opzione sarebbe coerente con le norme citate nell’art. 72 (supporto all’istruzione dei figli, cure mediche, acquisto casa, ecc.),
 
 
 
Distinti saluti.
 
Delegati\e rsu del sindacato generale di base
 
 
 
 
 
Ps
 
 
 
Art 72
 
 
 
Art. 72 Welfare integrativo 1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 97 d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi. 3. Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) avverrà mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico degli enti, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2
 

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