Il nuovo Regolamento degli affidamenti al Comune di Pisa non ci convice
Il nuovo Regolamento degli affidamenti al Comune di Pisa non ci convice
Le
linee guida ANAC n. 4 prevedono che il regolamento dell’Ente contenga
criteri oggettivi per la scelta degli operatori da invitare alle
procedure negoziate. La predeterminazione di criteri oggettivi è la
necessaria garanzia degli operatori economici ma anche una condizione
essenziale a tutela dei funzionari pubblici.
Il
regolamento degli affidamenti, come modificato dal consiglio comunale
di Pisa, invece, non garantisce che le imprese siano scelte con criteri
predeterminati nè tutela i funzionari pubblici.
Infatti
il regolamento demanda al RUP la selezione degli operatori con un
generico richiamo a privilegiare gli operatori meno invitati alla
partecipazione delle gare mna senza altro aggiungere.
Sempre
il Regolamento dà facoltà al RUP di creare elenchi appositi (se ci sono
già, perché crearne degli altri?) e di integrare l’elenco con operatori
economici non presenti nell' elenco qualora gli iscritti negli elenchi
non siano in numero sufficiente.
Ancora, come se non bastasse, il Comune di Pisa (e quindi i RUP), in
base alle proprie esigenze … potrà decidere, a suo insindacabile
giudizio, di avviare procedure di affidamento, determinandone
liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l’iscritto
all’elenco possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato
ricorso alla categoria dell’elenco alla quale è iscritto”. E ancora che resta ferma la “facoltà
del Comune di Pisa di non ricorrere agli operatori iscritti all’elenco o
di ricorrervi parzialmente… quando si tratti di lavori che per la loro
peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o
organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione
dell’elenco, o qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze del
mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli
operatori iscritti….”
Ci
pare evidente che si attribuiscano al RUP poteri e funzioni che vanno
ben oltre i limiti accettabili per non parlare poi del fatto che anche il personale di categoria C potrà essere nominato quale commissario di gara, previa verifica di comprovata professionalità ed esperienza in materia.
La
partecipazione a commissioni di gara, non nella veste di mero
segretario verbalizzante ma in qualità di vero e proprio commissario,
non rientra tra i compiti dei dipendenti di categoria C, dipendenti che
non possono svolgere la valutazione delle offerte ma solo attività
istruttorie. E non pensiamo che la comprovata professionalità ed esperienza in materia siano elementi sufficienti a giustificare questa scelta .
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