Attivare le assicurazioni per i dipendenti tecnici comunali
Al SINDACO
Al SEGRETARIO GENERALE
Al DRIGENTE AL PERSONALE
All’ASSESSORE PERSONALE
Comune di Pisa
Oggetto: Sollecitazione urgente per l’attivazione delle
assicurazioni (art 2 comma 4 d Lgs 36/2023) professionali per tutte le figure
che operano ai sensi del art 2 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, come dettagliato
nell’allegato I.10.
La scrivente Organizzazione Sindacale, sollecitata dai
colleghi e colleghe dipendenti del Comune di Pisa, vista l’entrata in vigore
del D. Lgs 36/2023 da ormai quasi tre anni, chiede che l’ente si attivi in
maniera fattiva e concreta al fine di attivare il servizio di assicurazione per
tutti i dipendenti che partecipano ai nuclei di progettazione, le cui
professionalità sono specificate nell’Allegato I.10 del D. Lgs 36/2023.
L’attivazione delle polizze assicurative è una tutela
indispensabile per il personale anche a garantire il miglior svolgimento delle
attività previste. Tenuto conto della complessità delle procedure sia
amministrative che tecniche, nonché dei doveri di ufficio dei dipendenti
pubblici.
Le attività tecniche possono anche comportare errori,
indipendentemente dal personale, per questo urge tutelare le professionalità
interne soprattutto quando si assumono responsabilità individuali a tutela e
nell’interesse dell’ente.
SI fa notare che tale richiesta ò stata già avanzata e
sollecitata da alcuni dirigenti di questo ente, ma nessun riscontro è stato
osservato.
Vale la pena di ricordare che la Corte dei Conti nella
sezione delle Autonomie Locali cita “ Sezione regionale di controllo per la
Toscana con deliberazione n. 118/2025/QMIG, enuncia il seguente principio
di diritto:
«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità
amministrativo- contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei
dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma
speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n.
244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore
dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato
I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente ddal gradodi colpa, ferma
restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La
deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del
dipendente non espressamente previste dalla legge».
Sollecitiamo pertanto, Sindaco, Segretaria Generale e
Dirigente al Personale, di dare seguito alla richiesta dei Dirigenti e a
seguito di tutto il personale interessato.
CUB – Pubblico Impiego - PISA
Commenti
Posta un commento