Attivare le assicurazioni per i dipendenti tecnici comunali

 

Al SINDACO

Al SEGRETARIO GENERALE

Al DRIGENTE AL PERSONALE

All’ASSESSORE PERSONALE

Comune di Pisa



Oggetto: Sollecitazione urgente per l’attivazione delle assicurazioni (art 2 comma 4 d Lgs 36/2023) professionali per tutte le figure che operano ai sensi del art 2 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, come dettagliato nell’allegato I.10.

La scrivente Organizzazione Sindacale, sollecitata dai colleghi e colleghe dipendenti del Comune di Pisa, vista l’entrata in vigore del D. Lgs 36/2023 da ormai quasi tre anni, chiede che l’ente si attivi in maniera fattiva e concreta al fine di attivare il servizio di assicurazione per tutti i dipendenti che partecipano ai nuclei di progettazione, le cui professionalità sono specificate nell’Allegato I.10 del D. Lgs 36/2023.

L’attivazione delle polizze assicurative è una tutela indispensabile per il personale anche a garantire il miglior svolgimento delle attività previste. Tenuto conto della complessità delle procedure sia amministrative che tecniche, nonché dei doveri di ufficio dei dipendenti pubblici.

Le attività tecniche possono anche comportare errori, indipendentemente dal personale, per questo urge tutelare le professionalità interne soprattutto quando si assumono responsabilità individuali a tutela e nell’interesse dell’ente.

SI fa notare che tale richiesta ò stata già avanzata e sollecitata da alcuni dirigenti di questo ente, ma nessun riscontro è stato osservato.

Vale la pena di ricordare che la Corte dei Conti nella sezione delle Autonomie Locali cita “ Sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione  n. 118/2025/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-  contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti  pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge  n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello  svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente ddal gradodi colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge».
  

Sollecitiamo pertanto, Sindaco, Segretaria Generale e Dirigente al Personale, di dare seguito alla richiesta dei Dirigenti e a seguito di tutto il personale interessato.

 

CUB – Pubblico Impiego - PISA

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