Controllo dei lavoratori e smart: che fine farà lo Statuto dei lavoratori?

Sembra paradossale ma paradossale non è: l'attenzione delle aziende pubbliche e private, nel caso di attivazione dello smart working, è sempre piu' indirizzata alla protezione dei dati, al controllo del lavoratore che opera a distanza e lo farà almeno fino al 31 dicembre con le solite procedure semplificate che non prevedono il suo esplicito consenso.

Poco è stato fatto per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, rivedere le modalità organizzative della produzione in presenza, per questo l'utilizzo diffuso dello smart è dventato parte rilevante dei processi di ristrutturazione e di valorizzazione del lavoro.

A breve la definizione delle nuove normative che dovrebbero non prevedere l'obbligo del datore di fornire strumenti informatici,  non si parla del pagamento delle spese sostenute privatamente dal singolo lavoratore per corrispondergli gli stessi istituti contrattuali erogati in presenza, sarà invece definito formalmente il diritto del lavoratore alla disconnessione e  un non meglio definibile potenziamento della formazione digitale  destinata alla forza lavoro nella Pa.

 In attesa della conversione in legge del Decreto Rilancio, si sa che già dal 2021 in smart dovrebbero essere collocata oltre metà della forza lavoro dei settori pubblici ( il 60%) ma sul calcolo di questi numeri grande è la confusione e il riferimento varrà probabilmente per le attività gestibili con il lavoro agile e con numerose deroghe che lasceranno fin troppi margini di manovra ai datori di lavoro.

Secondo noi è a rischio l'art 4 dello Statuto dei Lavoratori oltre a non avere fornita alla forza lavoro adeguata formazione sull'utilizzo degli strumenti informatici.

Citiamo l'art 4 testualmente

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

Numerosi sono i pericoli , ad esempio il lavoro agile dovrebbe essere un lavoro a progetto ma spesso è stato scambiato con il telelavoro con evidenti forzature delle normative vigenti, poi dopo i primi mesi pandemici si va facendo strada l'ipotesi di costruire sistemi di controllo della forza lavoro con la motivazione di salvaguardare i dati aziendali.

Non  a caso il jobs act si era mosso proprio per favorire il controllo dei datori sui lavoratori, il ricorso alla tecnologia  e la emergenza covid potrebbero determinare un sostanziale aggiramento dello Statuto dei lavoratori considerando che in pochi lustri gli strumenti di controllo sono diventati sempre piu' sofisticati, invisibili, sconosciuti a noi tutti eccetto gli addetti ai lavori.

Fino ad oggi per installare sistemi di controllo era necessario  un accordo sindacale, domani  il tutto avverrà senza alcun controllo da parte del lavoratore e del sindacato? Prendiamo solo un esempio, il software permette di verificare la presenza del lavoratore davanti a un pc, lo fa in automatico e senza alcuna autorizzazione o accordo sindacale, secondo noi la tecnologia in tali casi è funzionale alla sorveglianza del lavoratore. Poi ci sono gli strumenti per controllare l'utilizzo della rete aziendale, l'uso della email verso indirizzi esterni all'Ente, tutti meccanismi pervasivi di controllo che possono avvenire in automatico e in barba allo Statuto

Per essere ancora piu' espliciti si va aggirando l'art 4 dello Statuto dei lavoratori indebolendo cosi' il potere contrattuale del sindacato e anche il diritto del singolo a porre dei veti, per questo crediamo che la discussione non possa limitarsi al semplice diritto alla disconnessione che verrà introdotto nei prossimi contratti nazionali

Chi controllerà allora gli strumenti di lavoro e quali saranno gli strumenti di lavoro propriamente detti? E come sarà possibile limitare un sistema di controllo che è parte integrante della tecnologia informatica ? Sono domande alle quali dovremo rispondere ben presto


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