PISA: REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

 


A cura della CUB COMUNE PISA


L'attuale regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale il 23/02/2023, a distanza di pochi mesi è emersa dalla nuova Giunta la necessità di modificarlo senza mai motivare alla parte sindacale le ragioni di questa decisione.


Il Regolamento attuale è stato revisionato pochi mesi or sono coinvolgendo, per settimane, nella discussione anche rappresentanti della Polizia locale ma la Giunta Conti, a distanza di pochi mesi, sceglie di rivedere le modalità organizzative e il Regolamento stesso.


E solo tardivamente si è concessa l'audizione sindacale senza procedere invece con un tavolo condiviso come avvenuto pochi mesi fa e come sarebbe stato auspicabile.

 

Da una lettura della documentazione si evincono innumerevoli problematiche, ci soffermeremo solo su alcune

 

Polizia Locale o Municipale?

 

 

La dizione Polizia Municipale è ormai in disuso, sia per quanto riguarda numerose circolari del Ministro dell’Interno (Autorità nazionale di pubblica sicurezza), che adopera ben più propriamente la dizione Polizia Locale, sia per quanto riguarda la vigente normativa regionale approvata nel 2020 (l.r.t. 11/2020), oltre che per un’attuale bozza del testo di riforma della legge regionale toscana sui corpi di Polizia Locale (bozza di adeguamento al nuovo CCNL Enti Locali), che per l’appunto dispone nuovamente che i corpi e i servizi abbiano quest’ultima denominazione e fornisce un lasso di tempo di tre anni dalla pubblicazione della legge per adeguare uniformi e livree dei veicoli con la nuova dizione. Ci sembrerebbe assurdo dover cambiare ancora una volta la dizione, anche alla luce della nuova legge regionale (e della precedente del 2020!)  non si capisce il motivo di un ritorno al passato.

 


Il Corpo di Polizia Locale si configura nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Pisa come Direzione Autonoma che interagisce con tutte le altre Direzioni.

 

Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui designato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia.

 

Il Corpo di Polizia Municipale si configura nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Pisa come Direzione Autonoma oppure come Ufficio Autonomo di Rilevante Complessità posto alle dirette dipendenze del Sindaco che interagisce con tutte le altre Direzioni. Al Corpo di Polizia MUNICIPALE sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui designato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia.

 


L’organizzazione del Corpo di Polizia Locale, nel rispetto della normativa vigente, è caratterizzata da ampia flessibilità finalizzata a garantire, anche in relazione all’evoluzione demografica, morfologica e socioeconomica del territorio comunale, efficienza, efficacia e continuità operativa.

 

È cura del Comando del Corpo rendere operativo e concreto tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione e rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

 

 

Per quanto riguarda l’autonomia funzionale del Corpo di polizia locale, viene specificato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14 maggio 2013, n. 2607, che esso «…rappresenta un'entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del Comune…»: ci sembra assurdo rimuovere il periodo in cui si afferma che “Il Corpo di Polizia locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo”, proprio in forza di tale pronuncia dei giudici del Consiglio di Stato. I giudici del Consiglio di Stato chiariscono anche come la polizia locale, una volta eretta in Corpo, non possa assolutamente essere considerata «…una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia; né attraverso un simile incardinamento, può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura…».

 

In merito al ruolo e all’autonomia del comandante del Corpo la sentenza specifica come il Comandante sia responsabile solo verso il sindaco, in quanto quest’ultimo è titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune ; «…conseguentemente porre il comandante della polizia municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune equivale a trasferire a quest'ultimo funzioni di governo che per legge competono al sindaco… »

 


Si sollevano sulla figura del Comandante Dirigente o Funzionario con EQ: in particolare, l’automatismo tra attribuzione dell’incarico di responsabilità e quello di Responsabile di Elevata Qualificazione (ex posizione organizzativa) del servizio è prevista  quasi esclusivamente per gli enti privi di dirigenza. Infatti, l’art. 19, comma 1, dispone che “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL”, come segnalato già da ANCI.

 

La corretta collocazione dei comandi e dei servizi di Polizia Locale negli assetti organizzativi degli Enti non è cosa semplice.

 

Il problema nasce dalla formulazione del comma 1 dell’articolo 9 della Legge n. 65/86 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” il quale dispone: << Il comandante del Corpo di polizia locale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo >>.

 

La scelta di collocare al comando della PL un EQ affiancato da un dirigente amministrativo a nostro avviso creerà una serie di equivoci,  un Corpo di 130 operatori potrà davvero essere amministrato da un funzionario con EQ , in tal senso poco legittimato a impartire direttive ai suoi pari grado funzionari, a differenza di un dirigente?

 

Il Corpo di Polizia locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo. Viene limitata fortemente la sfera di azione del Comandante. Inoltre, davanti a casi di specie, come ad esempio i procedimenti disciplinari, come si comporterà il Comandante-tecnico che passerà la proposta di procedimento al Dirigente-amministrativo? Siamo così sicuri che il Dirigente amm.vo abbia contezza di cosa succede veramente nel Comando, data la sua esclusiva competenza negli atti dirigenziali e non su quelli tecnici, in particolare, sulla gestione ordinaria del Comando? Questo è solo un esempio, per l’appunto, ma già emblematico di possibili contrasti interni.

 

 

Un Vicecomandante nominato con atto dirigenziale su proposta del Comandante. Anche in questo caso, perché un dirigente dovrebbe far sua una proposta di un Comandante-tecnico-funzionario? Siamo sicuri che non vi sia un contrasto possibile e che il Comandante abbia una discrezionalità illimitata nella scelta del Vicecomandante e il Dirigente amm.vo si trovi invece limitato nella sua discrezionalità? Ma quanti passaggi macchinosi e farraginosi bisogna adottare per la scelta di un Vicecomandante? Siamo sicuri che questa sia un’innovazione in termini di economicità e riduzione degli sprechi o sia dettata da altre ragioni che andrebbero invece espletate?

 

Soffermiamoci sull' Aggiornamento e formazione del personale di Polizia LOCALE MUNICIPALE

 

I vincitori neoassunti dei concorsi per posti di Agente ed Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova un corso di prima formazione ed i corsi obbligatori di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il corso di prima formazione teorico pratico dovrà essere svolto presso la Scuola Interregionale di Polizia LOCALE MUNICIPALE seguito da un periodo formativo svolto in affiancamento presso il reparto di destinazione della durata non inferiore a 15 giorni.

 

 

La modifica dell’art. 19 parrebbe in contrasto con l’art. 34 della L.R. Toscana 11/2020, nella parte in cui si afferma: “b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici”.

 

Uniforme e gradi di servizio

 

Con apposito disciplinare approvato dal Comandante sono disciplinate le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego in rispetto della Legge Regionale Toscana nonché le modalità di utilizzo. All’aggiornamento del disciplinare provvede il Comandante con propria determina.

 

Attualmente, risulta depositato presso il Comando un disciplinare sulle uniformi già da mesi e mai approvato dal Dirigente. Possibile saperne di piu'?

 

 

 

La patente di servizio è obbligatoria per la conduzione di tutti i veicoli dei Corpi di Polizia Locale, ex art. 139 del Codice della Strada, che stabilisce che la patente di servizio è un titolo di abilitazione professionale il cui rilascio presuppone che la persona sia, innanzitutto, abilitata all'espletamento dei servizi di polizia stradale e sia titolare di patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S. (patente civile) valida per il veicolo che intende condurre, abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione e superato il relativo esame. Infine, l'art. 139, rimanda al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell’Interno, di stabilire i requisiti e le modalità per il rilascio della patente. Noi siamo certi che la patente di servizio sia una garanzia in più a tutela del personale

 

Sul personale a tempo determinato

 

È precluso l'accesso agli agenti a tempo determinato nei nuclei specialistici (edilizia, ambiente, commercio, polizia giudiziaria, nucleo operativo sicurezza urbana, infortunistica stradale, navigazione acque interne, reparto volo) vista la particolarità e specificità delle competenze assegnate a questi ultimi nuclei? Non è consentita l’assegnazione alla stessa unità operativa di personale legato da rapporti di parentela, coniugio o convivenza.

 

È facoltà del comandante l’attribuzione degli agenti a tempo determinato nei nuclei specialistici (edilizia, ambiente, commercio, polizia giudiziaria, nucleo operativo sicurezza urbana, infortunistica stradale, navigazione acque interne, reparto volo) vista la particolarità e specificità delle competenze assegnate a questi ultimi nuclei.

 


Non può essere a nostro avviso una mera facoltà: gli agenti a tempo determinato sono privi della qualità di agente di pubblica sicurezza e sono, per l’appunto a tempo determinato. Nei nuclei specialistici vi è un elevato grado di specializzazione maturato nel tempo da parte degli operatori: non possiamo lasciare che facoltativamente un comandante possa inserire in tali nuclei, un agente senza le basi per materie complesse come la polizia giudiziaria o la sicurezza urbana. Lo diciamo a tutela del personale a tempo determinato e nel rispetto delle professionalità acquisite senza discriminazione o svalorizzazione alcuna

 

 

 

I dipendenti del Corpo sono oggettivamente stanchi di tutto questo valzer di modifiche per ragioni che sfuggono ad ogni umana comprensione, per non meglio precisate esigenze organizzative o di carattere politico. Teniamo conto che all'interno della PL ci sono stati innumerevoli avvicendamenti con mobilità interne continue che non possono essere addebitate solo a esigenze di carattere gestionale

 

Urge una stabilità che non porti a continue modifiche di regole tramite “ordini di servizio”, modifiche di regolamenti, mobilità interne che volenti o nolenti sono stati “catapultati” in nuclei che non avevano chiesto e nei quali tanto meno volevano andare. Oltretutto, nell’ultimo periodo il Comando è interessato da contestazioni d’addebito continue e sappiamo quanto i procedimenti disciplinari talvolta siano espressione di una tensione interna che dovremmo invece combattere anche per il cosiddetto benessere organizzativo.

 

Chiudiamo sul taser: lo conosciamo per averlo visto in tanti film o video americani: il taser è la pistola elettrica che genera scosse capaci di stordire e immobilizzare una persona o un animale; non è lesiva perché non ferisce, né uccide, anche se Amnesty ha denunciato che tale apparecchio avrebbe provocato, dal 2001 ad oggi, ben 864 morti (i decessi sono legati, generalmente, a soggetti che presentano patologie cardiache o respiratorie. Queste statistiche sono assai preoccupanti, comprendiamo bene che il taser possa essere uno strumento difensivo per il personale della Polizia locale ma le note di Amnesty inducono a cautela sull'utilizzo dello stesso soprattutto se pensiamo all'utilizzo crescente di agenti in situazioni di ordine pubblico. Non vorremmo trovarci in futuro con agenti sul banco degli imputati non per vere o presunte lesioni personali in caso di collutazioni ma accusati per avere utilizzato il taser con eccesso di legittima difesa. Restiamo quindi a dir poco perplessi se non decisamente contrari a questa arma e sulla sua dotazione e rimandiamo a un'ampia pubblicistica sull'argomento

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