INFORTUNIO NELL’UTILIZZO DI UNA MACCHINA (Cassazione Penale)



 

 

Tale sentenza ribadisce che il datore di lavoro è sempre responsabile della sicurezza dei propri lavoratori, indipendentemente dal comportamento dei lavoratori stessi, se ha richiesto loro l’utilizzo di una macchina che non adeguata agli standard di sicurezza e che quindi, li poteva esporre a rischi anche molto gravi (in questo caso mortali).

Il fatto riguarda il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato, nei primi due gradi, come responsabile dell’infortunio mortale accaduto ad un escavatorista sbalzato fuori dal posto di guida a seguito del ribaltamento del mezzo sul quale stava operando.

Nel ricorso il datore di lavoro ha sostenuto a sua difesa che l’accaduto si era verificato perché l’operatore del mezzo aveva tenuto un comportamento negligente e imprudente,

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e quindi confermata la pena, secondo il principio consolidato in Giurisprudenza che affinché la condotta colposa di un lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio imposta al datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha sostenuto infatti che, pur riconoscendo che il lavoratore infortunato si era comportato in modo negligente, sia stata decisiva la mancanza di una cintura di sicurezza all'interno dell'escavatore, che, se fosse stata indossata dal lavoratore, le conseguenze del ribaltamento sarebbero state certamente meno gravi.

In sintesi:

-        chiedendo ai suoi dipendenti di eseguire operazioni di scavo, con un escavatore privo di cintura di sicurezza, in una cava caratterizzata da terreno accidentato e tale da cagionare un pericolo concreto di ribaltamento della macchina, il datore di lavoro era certamente consapevole del rischio cui esponeva i lavoratori;

-        il rischio introdotto dal lavoratore con il suo comportamento indubbiamente imprudente e negligente non poteva dirsi “eccentrico” rispetto alle operazioni a lui affidate dal datore di lavoro, il quale doveva pertanto verificare e eliminare anche tali situazioni di rischio.

 

 

 

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