Pensionati della Pubblica amministrazione richiamati in servizio? In nome del PNRR tutto è possibile

Perché nell’arco di pochi mesi si sono susseguiti vari pareri e interpretazioni della Corte dei conti atti a giustificare la riassunzione di pensionati pubblici dopo la quiescenza?

fonte nuesertimes.org

Le risposte potrebbero essere molteplici, ad esempio gli organici sono talmente risicati da costringere gli Enti a ricorrere alle prestazioni dei pensionati oppure constatare la assenza di formazione con figure professionali carenti e non improvvisabili dall’oggi al domani.  Poi potrebbero esserci anche ragioni meno nobili come meccanismi clientelari all’ombra del pubblico ma saremmo davanti a fatti da dimostrare.

Ormai i pareri non fanno alcuna distinzione tra i pensionati in servizio nello stesso Ente e quelli che hanno svolto la propria attività lavorativa per altre Pa e/o per privati.

L’ intervento legislativo dovrebbe essere ben altro ossia porre fine, per un triennio almeno, ai tetti di spesa in materia assunzionale per stabilizzare i precari e aumentare organici ormai ridotti all’osso, per investire realmente nella formazione.  Ad oggi le amministrazioni possono conferire incarichi di formazione e assistenza, incarichi professionali come il Rup fino, 3 anni dopo il pensionamento, nominare i pensionati in qualità di componenti e/o presidenti di commissioni di concorso o degli organismi di valutazione.

Decisioni emergenziali (ma ormai in nome dell’emergenza si sospende il diritto vigente) dettate dagli obiettivi PNRR e comunque in deroga a quanto prevede il Dl 95/2012 che vieterebbe alla Pa di assumere o conferire incarichi di consulenza ai propri pensionati. Dove è allora finito il grande obiettivo del ricambio generazionale con la Pubblica amministrazione italiana che risulta da tempo la più vecchia anagraficamente e la meno pagata, in rapporto al PIL, della UE?.

Si vuole allora risparmiare sulle assunzioni e lo si fa ricorrendo a pareri della Corte dei conti che in teoria dovrebbe essere anche guardiana delle regole e non operare in deroga delle stesse. Particolarmente delicato, e rilevante, è l’incarico di Responsabile unico del Procedimento, incarico introdotto da  una legge di 33 anni fa e soggetto incaricato di vigilare sul regolare svolgimento di ogni procedimento amministrativo e, in particolare, su quelli che hanno ad oggetto l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 La condizione per ricorrere a un pensionato è quella di attestare che non ci siano dipendenti in organico e in possesso di certi requisiti e con la previsione che l’Ente avvii le procedure concorsuali per assumere queste figure oggi giudicate essenziali per il buon andamento della PA. Se pensiamo che molti tecnici, dopo la pensione, svolgono anche attività privata, qualche dubbio sulla legittimità di questi incarichi dovrebbe pur balenare nella mente del Legislatore o magari dell’Autorità nazionale anti corruzione.

Stesso ragionamento avviene per i pensionati nominati come capi di gabinetto degli organi di governo fermo restando lo svolgimento di compiti meramente gestionali, resta il fatto che eventuali incarichi sono assai remunerativi con l’inquadramento nella fascia dirigenziale. 

Considerazioni elementari ma utili a comprendere come in nome del PNRR si proceda con incarichi, contratti a tempo determinato senza mai fare i conti con i reali fabbisogni di una macchina pubblica che arranca e palesa limiti strutturali.


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