l Governo studia i prossimi decreti sull’IA: restrizione della democrazia, identificazione biometrica e utilizzo della tecnologia nelle imprese
Il Governo studia i prossimi decreti sull’IA:
restrizione della democrazia, identificazione biometrica e utilizzo della
tecnologia nelle imprese
E. Gentili, F.
Giusti – Centro studi politico-sindacale
Il 10 Giugno
scorso il Consiglio dei Ministri si è riunito per discutere le linee guida per
la stesura dei decreti attuativi della L. 133/2025. Questa ha recepito i
principali contenuti dell’AI Act europeo – di cui avevamo a suo tempo prodotto
un’analisi puntuale[1] – e
all’articolo 24 ha istituito, per l’appunto, una delega generale al Governo
per la promulgazione di uno o più decreti legislativi che disciplinino
l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nei principali ambiti della società.
Il Comunicato Stampa[2] del
Governo ha indicato che i lavori stanno riguardando la definizione di un quadro
normativo regolatorio e sanzionatorio per l’impiego delle nuove tecnologie e delle
modalità di applicazione dell’IA nei settori del lavoro dipendente e delle
libere professioni, della scuola, della Pubblica Amministrazione e della
sanità, nonché delle Forze dell’Ordine e della Giustizia.
I
decreti legislativi sono il frutto di una delega parlamentare ed entrano in
vigore dopo la sola approvazione del Governo, senza bisogno di passare per il
Parlamento. Meloni quindi avrà ampio margine di movimento per inserirvi i
contenuti graditi al Governo e agli interessi degli imprenditori. Nei
prossimi mesi (probabilmente dopo l’estate) vedremo la nascita di diversi
decreti sull’Intelligenza Artificiale, forse quando sarà troppo già troppo
tardi.
I. Responsabilità civile e
penale
Il
tema della responsabilità giudiziaria è formalmente affrontato con l’intento di
tutelare allo stesso tempo gli utilizzatori (clienti) e i produttori (aziende) dell’IA.
I futuri decreti non prevederanno nuovi obblighi per le imprese produttrici,
d’accordo con l’impostazione dell’AI Act: quest’ultimo, difatti, prescrive il
rispetto di parametri predefiniti su la produzione dei «dati, la
documentazione e la tracciabilità, la fornitura di informazioni e la
trasparenza, la sorveglianza umana nonché la robustezza e la precisione»,[3] ma solo per le aziende
produttrici di tecnologie considerate “ad alto rischio”, come ad esempio quelle
per il riconoscimento biometrico delle emozioni umane. Ricordiamo, inoltre, che
la scala di rischio è riferita all’utilizzo fatto delle tecnologie e non
alle tecnologie in sé: l’omessa adozione delle misure di sicurezza
nei sistemi di IA ad alto rischio, difatti, verrà sanzionata da un nuovo articolo
del Codice Penale solo «quando ne derivi un pericolo concreto per la vita,
l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato». Chiaramente questa normativa
non si applica al settore militare, esplicitamente escluso persino dall’ambito
di applicazione dell’AI Act europeo.[4]
Poco
importa dunque che il Consiglio dei Ministri abbia pensato di garantire al
cliente (o al lavoratore dipendente) l’«Accesso alla documentazione
tecnica del sistema, per consentire al danneggiato di comprendere le
caratteristiche rilevanti dell’IA utilizzata»: le aziende mantengono un ampio
margine di discrezionalità per il monitoraggio della tecnologia e la
conservazione della documentazione a finalità probatoria. È giusta la «Presunzione
del nesso di causalità, che alleggerisce l’onere probatorio senza eliminarlo
integralmente»,[5] ma con il nascente quadro
regolatorio sarà molto difficile che, ad esempio, un lavoratore della Gig
Economy possa rivalersi sull’azienda per essere stato disconnesso dalla
piattaforma informatica per alcuni giorni a seguito del rifiuto di una
prestazione lavorativa – cosa che accade spesso –, in quanto continuerà a
essere impossibile dimostrare che quella disconnessione sia stata operata in
un’ottica intenzionale e punitiva, da parte dell’imprenditore, e sia il
risultato del rifiuto della prestazione. È però positiva la previsione dell’«Azione
diretta nei confronti dell’assicurazione, quale ulteriore strumento di
effettività della tutela risarcitoria».[6]
Ottimo,
poi, che la responsabilità penale possa estendersi all’impresa e non essere limitata
alle persone fisiche (imprenditori, manager) che commettano l’eventuale reato.
Al momento attuale la legislazione italiana prevede che in caso di reati
societari, tributari, ambientali, connessi al riciclaggio di denaro e via
dicendo, compiuti nell’interesse dell’impresa, la responsabilità giuridica non
sia solo personale ma anche dell’impresa stessa, e ciò in base al D. Lgs.
231/2001. Tuttavia, in un recente intervento all’Assemblea Nazionale di
Confindustria Meloni aveva accolto la richiesta di un confronto finalizzato
alla revisione del suddetto Decreto,[7] mentre
fortunatamente nel Comunicato Stampa del 10 Giugno si fa esplicito riferimento
alla norma, che dunque con ogni probabilità non verrà revisionata prima della
promulgazione delle nuove disposizioni sull’IA.
Bisognerà
invece fare molta attenzione ai poteri che verranno conferiti alle forze di
Polizia: l’attività repressiva e sanzionatoria, infatti, si concentrerà «sulle
violazioni realmente idonee a mettere a rischio vita, incolumità pubblica o
sicurezza dello Stato» e a nostro parere la stretta antidemocratica imposta
dal Decreto Sicurezza potrebbe far ricadere alcune forme di protesta civile
all’interno di quel bacino di reati che minano la sicurezza dello Stato, con
ciò legittimando un utilizzo nei fatti indiscriminato e repressivo delle
applicazioni IA ad alto rischio.
II. Forze di Polizia
Secondo
il Governo i futuri decreti riusciranno a contemperare la garanzia della
sicurezza pubblica col rispetto dei diritti individuali: verranno scritti per
definire una situazione di equilibrio fra due poli, almeno formalmente. Questo
significa che eventuali revisioni da destra dei futuri decreti potranno
rivelarsi in contraddizione con l’impianto generale degli stessi, con ciò
legittimando controversie di natura giudiziaria con finalità di difesa
dell’ordine democratico.
L’aspetto
più problematico riguarda la disciplina dell’autorizzazione all’identificazione
biometrica delle persone. Tale autorizzazione verrà accordata alle Forze
dell’Ordine in due casi: «l’identificazione biometrica remota in tempo
reale per finalità tassative di prevenzione di ordine pubblico e sicurezza e
ricerca di persone; il riconoscimento facciale a posteriori solo dopo la
commissione di un reato e sulla base di elementi oggettivi e verificabili».[8]
L’utilizzo
dell’identificazione biometrica, dunque, verrà concesso solo previa
autorizzazione giudiziaria e comunque per un obiettivo specifico e una durata
di tempo non superiore ai quindici giorni. Ciò, però, vuol dire che sarà
possibile utilizzarla sulla base di una presunzione di colpevolezza
extra-giudiziaria. Inoltre verrà impiegata per contrastare «minacce
specifiche e gravi alla sicurezza e all’ordine pubblico» e, in questo senso,
il timore è che possa trovare impiego nella repressione dei picchetti dei
lavoratori all’uscita dei magazzini della logistica – che nella pratica
sono ormai genericamente considerati “servizi essenziali” nella maggior parte
dei casi[9] – o nel contenimento
dei movimenti sociali, come ad esempio quello No Tav. Nei casi di
particolare urgenza, inoltre, «è previsto un regime accelerato»
per l’ottenimento dell’autorizzazione giudiziaria.
Vi saranno
comunque delle limitazioni di natura democratica: «conservazione
locale dei dati per sette giorni, log non modificabili per cinque anni, divieto
di decisioni pregiudizievoli fondate solo sull’output e divieto assoluto di uso
non mirato o generalizzato». La conservazione locale
dei dati, però, non impedisce la costruzione di banche di dati biometrici
riguardanti i soggetti osservati, che infatti sono state previste dal
Consiglio dei Ministri e verranno conservate a livello centrale: è
vietata solo la costruzione di banche di dati riguardanti i cittadini in
maniera indiscriminata, anche se costruite raccogliendo dati dal web e non
tramite l’identificazione biometrica.
III. Le autorità nazionali per l’IA e
la Pubblica Amministrazione
Sono
previste due autorità centrali: l’Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
(ACN).
Tali organismi sono già esistenti ma i futuri decreti serviranno a meglio
definirne prerogative e competenze. AgiD sarà un facilitatore di processo e si
occuperà anche di attività di coordinamento e promozione, mentre ANC sarà
deputata alla vigilanza e al raccordo con le istituzioni europee. È realmente
positivo che i futuri decreti si avvarranno «della
facoltà prevista dall’AI Act di introdurre limiti massimi inferiori rispetto a
quelli europei, calibrando le sanzioni sul grado di responsabilità dei soggetti
coinvolti lungo la catena di approvvigionamento dei sistemi di IA».[10]
L’AI Act europeo, come detto, è infatti
orientato a scaricare le responsabilità giuridiche sugli utilizzatori della
tecnologia e non sugli attori che hanno collaborato nella filiera produttiva. Tuttavia
dovremo attendere i decreti per vedere se questa forma di tutela verrà
implementata in maniera adeguata o se si tratterà di un semplice specchietto
per le allodole.
Per
quanto riguarda il potere giudiziario, il Comunicato Stampa del Consiglio dei
Ministri garantisce esplicitamente che «L’uso dell’IA lascerà
naturalmente e doverosamente intatta la discrezionalità del magistrato
nell’interpretazione e applicazione della legge».
A
proposito di Pubblica Amministrazione va criticata l’applicazione di «sistemi
di IA nelle politiche di reclutamento, formazione e innovazione organizzativa».
In questa maniera, infatti, per lo Stato sarà molto più semplice assumere
persone sulla base di test proiettivi della personalità, nonché misurare la
produttività individuale del dipendente (spesso, nel pubblico, la
misurazione è ancora collettiva). Nonostante quanto detto, ad oggi la
principale preoccupazione dei dirigenti della PA sull’uso della IA sembrerebbe
legata alla possibilità che si verifichino fughe di dati sensibili. Una visione
alquanto ristretta, specie se consideriamo il concreto rischio che corrono
tanti posti di lavoro e gli effetti sulle modalità esecutive della mansione –
soprattutto in termini di aumento dei ritmi e del livello di controllo sul
dipendente.
Ciò premesso, è tuttavia senz’altro
vero che nella Pubblica Amministrazione «l’intelligenza artificiale può
trasformarsi più direttamente in valore pubblico: servizi più semplici,
procedimenti più rapidi, migliore capacità di programmazione e decisioni
amministrative più comprensibili».[11]
IV. Scuola e sanità
Nella
scuola l’IA sarà sia parte dei programmi di studio che strumento per
l’apprendimento didattico di altri contenuti; verrà intesa «non come un
contenuto separato, ma come una lente critica attraverso cui rileggere le
discipline».[12]
Non siamo d’accordo con questa impostazione, in quanto nelle Nuove Indicazioni
Nazionali per i Licei sembra che la valutazione e la progettazione didattica
siano troppo debitorie rispetto all’IA (ad esempio per quanto riguarda la
standardizzazione dei criteri di valutazione degli studenti).[13]
Tuttavia il tema non è stato realmente affrontato nel recente Consiglio dei
Ministri. In questa sede, piuttosto, è stata sollevata la questione della governance:
«A
supporto delle scuole sono previsti comitati tecnico-etici territoriali,
organizzati in rete, con funzioni di indirizzo pedagogico, accompagnamento alla
sperimentazione didattica, tutela dei diritti fondamentali e protezione dei
dati. Essi contribuiscono anche all’aggiornamento dei regolamenti di istituto».[14] Sicuramente
nei futuri decreti verrà prevista la partecipazione delle aziende tecnologiche
del territorio ai suddetti comitati tecnico-etici, compiendo con ciò un
nuovo passo verso l’aziendalizzazione della scuola pubblica. Visti gli ultimi
anni, durante i quali diverse aziende militari si sono fatte promotrici della
tecnologia e dell’insegnamento delle materie STEM, non sarà difficile che in
tali comitati possano entrare anche aziende belliche del tipo di Leonardo.[15]
A
proposito della sanità il Governo ha riconosciuto l’importanza delle nuove
tecnologie per le diagnosi e per la prevenzione, nonché per la ricerca medica.
Allo stesso tempo ha messo in evidenza come l’IA possa «contribuire
anche all’efficienza organizzativa, ad esempio nel governo delle liste d’attesa
e nella riduzione degli sprechi».
IV. Lavoro dipendente e libere
professioni
L’aspetto
parzialmente positivo è che le decisioni adottate unicamente in base
all’Intelligenza Artificiale (ossia automatizzate) «concernenti
la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi
provvedimenti disciplinari e licenziamenti» sono da considerarsi nulle. Ciò, d’altro
canto, consente pienamente l’impiego di algoritmi per la definizione delle
politiche di licenziamento, assunzione e regolazione contrattuale, sia pur
sotto la supervisione umana dell’imprenditore o di un suo facente funzione.
L’aspetto
decisamente negativo, invece, è che in caso di decisioni riguardanti uno o più
lavoratori e prese tramite l’IA, questi ultimi avranno diritto di conoscere
soltanto «l’eventuale incidenza del sistema di IA sul processo
decisionale e i principali parametri considerati»,[16] cosa che non è
assolutamente sufficiente a garantire le posizioni della parte lesa in sede
processuale – non solo perché gli imprenditori avrebbero una ben più vasta
legislazione di supporto ma soprattutto perché i parametri di riferimento e l’incidenza
del sistema di IA potrebbero non bastare a stabilire il nesso di causalità fra
l’azione subita dal lavoratore e l’intenzione manifestata dall’azienda:
quest’ultima, cioè, potrebbe agevolmente dimostrare che la decisione
dell’Intelligenza Artificiale sia stata presa non in riferimento al lavoratore
colpito, bensì per motivazioni aziendali altre (scelte di mercato, politiche di
organizzazione aziendale e via dicendo). Ciò significa che a un incremento
delle capacità di controllo della tecnologia sul lavoratore non viene fatto
corrispondere un aumento dei diritti civili e democratici dello stesso.
Pertanto verrà a determinarsi un’asimmetria di poteri destinata a spostare
ulteriormente i rapporti di forza tra lavoro dipendente e imprenditoria, a
vantaggio ovviamente di quest’ultima.
Per
quanto riguarda le libere professioni il Consiglio dei Ministri ha previsto
di adeguare l’equo compenso[17] per le prestazioni
professionali che comprendano l’utilizzo dell’IA sulla base della
classificazione di rischio associata alla tecnologia impiegata dal
professionista, secondo le modalità idonee e legali. Di conseguenza il
compenso rifletterà «l'effettivo apporto professionale e il
livello di responsabilità connesso all'uso dell'IA».[18]
V. Conclusioni
Una
riunione preliminare del Consiglio dei Ministri così ricca di contenuti, sia
pur in senso prevalentemente negativo, lascia presagire ulteriori sviluppi. In
questa prima analisi abbiamo cercato di focalizzare l’attenzione solo sui
principali rischi cui andremo in contro, nostro malgrado, ma l’analisi è tutto
fuorché completa. Manca inoltre all’appello una riunione del Consiglio
propedeutica alla stesura di «una disciplina organica
relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per
l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale»,[19] così come da delega del
Parlamento. Al momento «il mercato italiano dell’IA ha raggiunto nel
2025 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 50% rispetto all’anno
precedente»,
ma saranno soprattutto gli effetti indiretti sull’intera economia a determinare
le politiche governative: l’IA è essenziale per le imprese e per la tenuta
delle supply chain, pertanto il Governo subirà forti pressioni per
adeguare i propri decreti ai desiderata degli imprenditori. Il
percorso legislativo non sarà semplice e sicuramente si estenderà sull’arco di
vari anni – anche per l’elevatissimo tasso di avanzamento tecnologico, che in
una società capitalistica pone, sì, nuove sfide, ma anche nuovi problemi.
[1] Cfr. E.
Gentili, F. Giusti, “Artificial
Intelligence Act”, approvato il 13 Marzo 2024, https://cub.it/artificial-intelligence-act-approvato-il-13-marzo-2024/.
[2] Comunicato
stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.
[3] 2021/0106 (COD) (ITA), p. 11. Per la definizione puntuale di
tali parametri si veda l’Allegato IV al documento citato.
[4] Cfr. Artificial Intelligence Act,
art. 2, c. 3.
[5] Comunicato
stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.
[6] Ibidem.
[7] Cfr. E.
Gentili, F. Giusti, S. Macera, Meloni a Confindustria: riarmo e
deregulation, 8 Giugno 2026, https://diogenenotizie.com/meloni-a-confindustria-riarmo-e-deregulation/.
[8] Comunicato
stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.
[9] Cfr. E.
Gentili, F. Giusti, Estensione
della Legge anti-sciopero: la nuova beffa per i lavoratori, 17 Aprile 2026, https://www.lacittafutura.it/interni/estensione-della-legge-anti-sciopero-la-nuova-beffa-per-i-lavoratori.
[10] Comunicato
stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.
[11] Ibidem.
[12]
Indicazioni Nazionali per i Licei, p. 17, https://www.mim.gov.it/-/pubblicato-il-testo-delle-nuove-indicazioni-nazionali-per-i-licei-.
[13] Cfr. E.
Gentili, F. Giusti, Licei, il rischio di una scuola al servizio
dell’impresa, 29 Aprile 2026, https://diogenenotizie.com/licei-il-rischio-di-una-scuola-al-servizio-dellimpresa/.
[14] Comunicato
stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.
[15] Cfr. E.
Gentili, F. Giusti, Scuola, Università e ricerca: la militarizzazione
va avanti spedita, 28 Giugno 2026, https://osservatorionomilscuola.com/2026/06/28/scuola-universita-e-ricerca-la-militarizzazione-va-avanti-spedita/.
[16] Comunicato
stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.
[17] Previsto
dalla L. 49/2023, l’equo compenso fissa dei parametri remunerativi da
applicarsi nella stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con
committenti “forti” (grandi aziende, enti…).
[18] Comunicato
stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.
[19] L.
132/2025, art. 16, c. 1.
Commenti
Posta un commento