Il preposto di fatto: come penalizzare i lavoratori e renderli penalmente perseguibili senza assegnare loro effettivo potere rispetto ai datori

 

Il preposto di fatto: come penalizzare i lavoratori e renderli penalmente perseguibili senza assegnare loro effettivo potere rispetto ai dator


Il Tribunale di Udine, chiamato a individuare le responsabilità della morte di Lorenzo Parelli, studente impegnato nello stage scuola lavoro in una fabbrica, ha condannato a 3 anni di reclusione l’operaio incaricato quel giorno di affiancare lo stagista, a 2 anni e 4 mesi il tutor aziendale che in quel giorno era assente dal lavoro causa covid, patteggiando infine una multa di 23 mila euro con la proprietà della azienda.

Giustizia è fatta? A noi sembra proprio di no fermo restando che non ci sarà sentenza per riportare in vita un giovane di 18 anni che, attraverso uno stage, era certo di acquisire competenze e conoscenze per trovare un impiego rispondente al suo titolo di studio.
 
Ora non entreremo nel merito di questa sentenza consapevoli che a pagare non saranno quanti hanno pensato a questi assurdi stages che dovrebbero partire  invece  oda laboratori scolastici moderni, efficienti e funzionanti per accompagnare poi studenti e studentesse nelle aziende  senza essere impiegati direttamente nelle attività produttive magari in sostituzione di qualche dipendente a tempo determinato o per alleggerire i carichi di lavoro sempre meno sostenibili.
 
Le norme in materia di stages non sempre sono state rispettate e prova ne siano gli studenti deceduti in azienda o infortunatisi.
 
 
Sarebbe da rimettere in discussione proprio lo stage tra scuola e lavoro alla luce di tante testimonianze dei diretti interessati che evidenziano le innumerevoli criticità e contraddizioni di questa alternanza. Ma una revisione, insperata visti gli orientamenti del Governo, necessiterebbe di investimenti nella scuola
 
Vogliamo soffermarci sulla figura del preposto  ricordando che in molti luoghi di lavoro la responsabilità del dipendente in materia di salute e sicurezza viene anche barattata con briciole salariali o con la promessa di un avanzamento di carriera.
 
Stando alle norme il preposto riveste il ruolo di sentinella (un termine militare che descrive i luoghi di lavoro come delle caserme dove la cieca obbedienza la fa da padrona) della sicurezza e di solito viene individuato nel capo squadra.
 
Ma ancora più numerosi sono i casi nei quali il preposto viene ritenuto tale anche senza alcun incarico formale, è il cosiddetto preposto di fatto considerato responsabile in concorso e al pari del datore in caso di infortuni e morti sul lavoro e sovente senza adeguata formazione e coscienza delle sue responsabilità.
 
A distanza di un anno dalla sentenza che puniva il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza giudicandolo parte integrante della sicurezza aziendale quando invece è, o dovrebbe essere, una figura conflittuale con il datore eletto o nominato dai lavoratori a tutela della loro salute e sicurezza, qualche riflessione va fatta proprio sui preposti di fatto senza dimenticare che oggi Il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza è priva di reale potere contrattuale e viene concepito da sindacati concertativi all'interno della filiera della sicurezza aziendale.
 
Perché le sentenze in Cassazione fanno giurisprudenza e il lavoratore anziano, con maggiore esperienza, viene considerato corresponsabile in caso di eventi infortunistici anche quando esegue ordini e non ha alcun ruolo nella filiera della sicurezza aziendale. Ci chiediamo come sia possibile in una squadra operaia che un lavoratore anziano possa interrompere la produzione quando un gesto del genere potrebbe dare adito a provvedimenti disciplinari, sanzioni e licenziamento.
 
Crediamo quindi opportuno che i lavoratori e le lavoratrici siano messi a conoscenza dei rischi derivanti dal ricoprire il ruolo di preposto sapendo al contempo che in caso di infortunio il lavoratore anziano potrebbe essere ritenuto in ogni caso responsabile al pari del datore solo in base alla sua esperienza e senza mai prendere in esame la mera subalternità ai superiori.
 
Il preposto, designato o di fatto, deve infatti
 
  1. a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e in caso di inadempienza informare subito i superiori;
  2. b) verificare che solo i lavoratori formati siano presenti nei luoghi di lavoro senza avere alcuna opportunità di appurare la effettiva presenza degli stessi ai corsi formativi (e in assenza di corsi resta del tutto impotente);
  3. c) richiedere l'osservanza delle misure intimando l’abbandono del posto di lavoro o la zona pericolosa salvo poi non essere minimamente tutelato in caso di ritorsione del datore di lavoro per avere bloccato una produzione;
  4. d) informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato anche se non è nel suo potere chiedere e ricevere immediatamente dpi, non è nelle sue possibilità suggerire cambiamenti produttivi a tutela della salute sua e dei colleghi
 
Il preposto di fatto salva allora i datori dalle loro responsabilità in caso di infortuni e incidenti sul lavoro ne risponde in sede civile e penale. Sarà il caso di prendere atto di questa situazione e aprire una stagione vertenziale per rivedere le normative, le responsabilità in caso di infortuni e morti sul lavoro non possono ricadere sulle figure più basse, ricattabili e senza effettivo potere per salvare dai loro compiti di formazione e prevenzione i vertici aziendali

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