Nella scuola illegittimi i contratti a termine rinnovati senza limite

La Corte costituzionale dichiara illegittima la normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (articolo 4, commi 1 e 11, della legge 124/1999)
Non si doveva insomma autorizzare , violando la normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti a tempo determinato per i posti vacanti  di docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata)

Da il sole 24 ore

Questi contratti, quindi, non avevano un limite di durata massima e potevano essere stipulati secondo le regole definite nell’articolo 4 della legge 124/1999. Tale norma stabiliva che le cattedre e i posti di insegnamento e quelli Ata effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimanevano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, dovevano essere coperti mediante supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo. La Corte di giustizia europea ha annullato l’articolo 10, comma 4 bis, del Dlgs 368/2001, sostenendo che tale normativa non appariva finalizzata a coprire esigenze provvisorie, ma aveva il diverso obiettivo di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli.
Ora la Corte costituzionale - in coerenza con la decisione del giudice comunitario - cancella quelle norme che ancora consentivano l’assunzione di supplenti e personale amministrativo senza l’indicazione di una causale di ricorso al contratto a tempo determinato.

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