Parità retributiva tra uomo e donna? Dalla direttiva europea al testo del Governo italiano qualcosa non torna

 

di Emiliano Gentili e Federico Giusti




Prendiamo in esame degli articoli della Direttiva – segnatamente i numeri 13 e 33 – che non vengono riportati nello Schema per ragioni politiche. L’articolo 13 concerne il coinvolgimento delle parti sociali e la contrattazione collettiva e, per quanto possa considerarsi recepito nella legislazione italiana preesistente e pertanto non vi sia il rischio di incorrere in sanzioni, il fatto che nello Schema non ve ne sia traccia appare un atto grave e colpevole. Una scelta che fa il paio con la Legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell’impresa, su cui avevamo scritto in passato,[1] con la quale si punta a marginalizzare il ruolo dei sindacati sul posto di lavoro.

A leggere attentamente i due commi di cui si compone l’articolo europeo si nota che la sua mancata trasposizione è stata una scelta politica. Nel primo si prescrive di adottare «misure adeguate affinché le parti sociali siano effettivamente coinvolte attraverso un confronto riguardante i diritti e gli obblighi stabiliti nella presente direttiva». Giacché tali diritti e obblighi sono, almeno in parte, nuovi per la legislazione italiana, le «misure adeguate» sarebbero da intendersi in aggiunta alle norme già esistenti e dovrebbero completare la semplice previsione di legge del coinvolgimento dei sindacati, che da sola a poco vale. Tutto ciò a meno che non si voglia considerare adeguato il contesto normativo precedente, come per l’appunto sta facendo il Governo.

Nel secondo comma si incoraggia «l'esercizio del diritto di contrattazione collettiva in relazione alle misure volte a contrastare la discriminazione retributiva e il relativo impatto negativo sulla valutazione dei lavori svolti prevalentemente da lavoratori di un solo sesso». Anche questo è stato volutamente ignorato dal Governo, e nello Schema le parole “contrattazione collettiva” non compaiono mai a conferma che la contrattazione di primo livello è oggetto di un costante e progressivo ridimensionamento normativo e fattuale, funzionale a lasciare ai datori ampi spazi di manovra e discrezionalità.

            Passando oltre, l’articolo 33 contempla la possibilità di «affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, conformemente al diritto» nazionale, in particolar modo con riguardo a «la messa a punto di strumenti o metodologie di analisi» per il monitoraggio delle differenze retributive. Ovviamente nessuno si aspetta che il Governo Meloni possa mai compiere una scelta del genere, e difatti ha preferito assegnare l’onere di «mettere a punto strumenti che contribuiscano a valutare le disparità retributive» a «un organismo incaricato di monitorare e promuovere l'attuazione delle misure previste», istituito presso il Ministero del Lavoro.[2]

Quindi, in conclusione? La parità salariale di genere potrà aspettare ancora a lungo prima di diventare realtà.



[1] Cfr. E. Gentili, F. Giusti, S. Macera, Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, 25 Giugno 2025, https://cub.it/legge-sulla-partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione-al-capitale-e-agli-utili-delle-imprese/.

[2] Cfr. Schema D. Lgs. del 5 Febbraio 2026, art. 14, c. 1, lett. “b”.

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