Parità retributiva tra uomo e donna? Dalla direttiva europea al testo del Governo italiano qualcosa non torna
di Emiliano Gentili e Federico Giusti
Prendiamo in esame degli articoli della Direttiva –
segnatamente i numeri 13 e 33 – che non vengono riportati nello Schema per
ragioni politiche. L’articolo 13 concerne il coinvolgimento delle parti
sociali e la contrattazione collettiva e, per quanto possa considerarsi recepito
nella legislazione italiana preesistente e pertanto non vi sia il rischio di
incorrere in sanzioni, il fatto che nello Schema non ve ne sia traccia appare
un atto grave e colpevole. Una scelta che fa il paio con la Legge sulla
partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell’impresa, su cui
avevamo scritto in passato,[1] con la
quale si punta a marginalizzare il ruolo dei sindacati sul posto di lavoro.
A leggere attentamente i due commi di cui si compone l’articolo
europeo si nota che la sua mancata trasposizione è stata una scelta politica. Nel
primo si prescrive di adottare «misure adeguate affinché le parti sociali siano
effettivamente coinvolte attraverso un confronto riguardante i diritti e gli
obblighi stabiliti nella presente direttiva». Giacché tali diritti e obblighi
sono, almeno in parte, nuovi per la legislazione italiana, le «misure adeguate»
sarebbero da intendersi in aggiunta alle norme già esistenti e
dovrebbero completare la semplice previsione di legge del coinvolgimento dei
sindacati, che da sola a poco vale. Tutto ciò a meno che non si voglia
considerare adeguato il contesto normativo precedente, come per l’appunto sta
facendo il Governo.
Nel
secondo comma si incoraggia «l'esercizio del diritto di contrattazione
collettiva in relazione alle misure volte a contrastare la discriminazione
retributiva e il relativo impatto negativo sulla valutazione dei lavori svolti
prevalentemente da lavoratori di un solo sesso». Anche questo è stato
volutamente ignorato dal Governo, e nello Schema le parole “contrattazione
collettiva” non compaiono mai a conferma che la contrattazione di primo livello
è oggetto di un costante e progressivo ridimensionamento normativo e fattuale, funzionale
a lasciare ai datori ampi spazi di manovra e discrezionalità.
Passando oltre, l’articolo 33
contempla la possibilità di «affidare alle parti sociali l'attuazione della
presente direttiva, conformemente al diritto» nazionale, in particolar modo con
riguardo a «la messa a punto di strumenti o metodologie di analisi» per il
monitoraggio delle differenze retributive. Ovviamente nessuno si aspetta che il
Governo Meloni possa mai compiere una scelta del genere, e difatti ha preferito
assegnare l’onere di «mettere a punto strumenti che contribuiscano a valutare
le disparità retributive» a «un organismo incaricato di monitorare e promuovere
l'attuazione delle misure previste», istituito presso il Ministero del Lavoro.[2]
Quindi,
in conclusione? La parità salariale di genere potrà aspettare ancora a lungo
prima di diventare realtà.
[1] Cfr. E. Gentili,
F. Giusti, S. Macera, Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla
gestione, al capitale e agli utili delle imprese, 25 Giugno 2025, https://cub.it/legge-sulla-partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione-al-capitale-e-agli-utili-delle-imprese/.
[2] Cfr. Schema
D. Lgs. del 5 Febbraio 2026, art. 14, c. 1, lett. “b”.
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