Il lavoro domenicale del personale non turnista negli Enti locali

 

Il lavoro domenicale


Da tempo ormai viene chiesto al personale non turnista di prestare servizio anche alla domenica, nel giorno di riposo settimanale. Eventi, manifestazioni… portano i dirigenti, su spinta degli amministratori, a chiedere prestazioni domenicali pur sapendo che le ore lavorate non saranno retribuite.

Facciamo degli esempi: una domenica con 8 ore di lavoro effettivo si tramuta nella maggiorazione festiva per le ore lavorate e riposo compensativo pari alla stessa durata della prestazione. Fatti due conti quanti lavoratori saranno disponibili a lavorare di domenica senza un ordine di servizio che obbligherebbe alla presenza ma allo stesso tempo creerebbe non pochi malumori? E un ordine di servizio riguarderebbe numeri esigui di dipendenti e non certo tutto il personale necessario parte del quale proveniente da altre direzioni per le quali l’ordine di servizio non avrebbe validità alcuna.

L'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la prestazione lavorativa in una giornata di riposo settimanale. Il personale che presta attività lavorativa in una giornata di riposo settimanale, per eccezionali esigenze e quindi non in via ordinaria, ha diritto ad un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria corrispondente alla nozione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), del citato CCNL 14.9.2000, con diritto al riposo compensativo, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa resa, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Il lavoro straordinario è principalmente normato dall’art. 24 del CCNL 14 settembre 2000, alcuni dirigenti nel passato erano assai restii ad autorizzare straordinari domenicali che poi si tramutavano in riposi compensativi dei quali beneficiare “a discapito” della direzione di appartenenza.

Esistono a parere nostro due soluzioni: prevedere dei progetti finanziati in buona parte con i proventi delle sponsorizzazioni al fine di pagare il lavoro domenicale (per chi non scelga il riposo compensativo) o sulla scorta dell'art. 24, comma 4 CCNL (ove si stabilisce che ""La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione) e viste le considerazioni  emerse da alcune Sentenze (ma anche alla stregua del parere ARAN CFL 64 che parla esplicitamente di cumulabilità) si potrebbe  pertanto ritenere (con una soluzione di favore per il lavoratore e comunque avvalorata dal tenore letterale dell'art. 24) che,  ove il giorno di riposo settimanale eccezionalmente lavorato coincida con la domenica, dia luogo ad un incremento dell'orario settimanale (ossia lavoro straordinario festivo). 

Insomma, spetterebbe, oltre al trattamento art. 24, comma 1 CCNL, anche la maggiorazione per lavoro straordinario festivo prestato. Quindi il riposo compensativo e il pagamento di ogni ora lavorata pari all’80 per cento della retribuzione oraria.

 

Sindacato di Base Cub Comune Pisa

 

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