Cessioni di ramo di azienda

Cessione dei rami di azienda e lavoratori

Le tutele reali sono tutte decrescenti anzi nell'arco di pochi anni diventeranno inesistenti

Prendiamo il caso di una cessione di ramo di azienda che fino ad oggi era disciplinata dell’articolo 2112 del Codice civile ( In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
 
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. )

La condicio sine qua non era quella dell’autonomia funzionale del complesso aziendale trasferito una autonomia non inventata ma giò presente e provata al momento dello scorporo del suddetto damo dalla azienda
Detto in altri termini  occorre che il ramo ceduto sia nelle condizioni di procedere con autonomia sotto vari punti di vista, dalla organizzazione alle funzioni  con una gestione delle risorse umane e dei mezzi assolutamente autonoma

Ora arriva una sentenza della Corte di Cassazione (la numero 17366/2016)  che in qualche misura ci rassicura da colpi di mano dei furbetti padronali

 Dopo la cessione di un ramo, il personale  di un certo ramo è stato trasferito al cessionario con tutti gli strumenti necessari che poi sono i beni mobili e gli strumenti di lavoro indispensabili per l'attività
Ma il trasferimento è stato incompleto escludendo alcune infrastrutture essenziali come  i sistemi operativi e i programmi  necessari allo svolgimento del servizio.
Le due aziende hanno cosi' concluso un appalto di servizi con l’impresa cessionaria  a svolgere i servizi un tempo svolti  dal ramo ceduto

La mancanza di una cessione vera e propria ha determinato l'intervento della Corte d’appello di Roma che ha giudicato non valida la cessione  e condannato la dita cedente a ripristinare il rapporto di lavoro insomma ari  assumere di nuovo il personale  ceduto

Che significa?

la cessione  non puo' essere parziale, parliamo degli strumenti necessari a garantire una piena  e completa erogazione del servizio, ragione per cui cedere personale e non gli strumenti di lavoro (per esempio i programmi e gli accessi al data base) determina l'assenza di quella autonomia necessaria a configurare una vera e propria cessione di ramo di azienda

Un ramo di azienda  ceduto dovrà essere realmente autonomo, non ostaggio della ditta cedente  e da essa dipendente per svolgere alcune attività essenziali che riusciva a  garantire da sola prima della cessione

In questi casi, quando la cessione di un ramo diventa solo parziale e non sussiste la piena autonomia della nuova azienda, il personale ceduto dovrà, non senza una causa, tornare al cedente

Tutto cio' induce a una riflessione: la sentenza mette in guardia i padroni da costruire parziali e inefficaci cessioni solo per risparmiare sui costi del personale



Commenti