L'illusione della flessibilità nel contratto degli statali



Il contratto delle funzioni centrali segue pedissequamente gli atti di indirizzo dell'Aran in materia di flessibilità oraria e per flessibilità non intendiamo maggiori diritti per i lavoratori e le lavoratrici ma aumento delle mansioni da loro esigibili con risparmi in materia di costi del personale con la scusa di assecondare esigenze organizzative e della utenza che subisce invece contrazione dei servizi erogati

Quando i sindacati sottoscrissero la riduzione da 11 a 4 comparti dicemmo che la decantata armonizzazione andava verso la riduzione dei salari e dei diritti, a distanza di mesi possiamo dire, senza timore di smentita, che avevamo ragioni da vendere nel contestare quell'accordo.
L'articolazione dell'orario di lavoro come del resto l'intera materia organizzativa resta esclusa dalla contrattazione collettiva e senza entrare nel merito di come , e quanto si lavora, difficilmente un sindacato potrà svolgere con coerenza il suo lavoro limitandosi ad assecondare la parte datoriale che potrà indistubata decidere su orario di lavoro, compresi turni, reperibilità, sulla gestione degli uffici e dei servizi.


L'articolo 17 del nuovo contratto ribadisce che l'orario di lavoro è di 36 ore ma gli orari flessibili saranno sempre piu' ricorrenti, basterà una informazione sommaria alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, apparentemente saremo piu' liberi di ritardare o anticipare l'ora di ingresso e di uscita, nei fatti le ore mancanti o eccedenti saranno a totale discrezione del datore di lavoro che potrà risparmiare sugli straordinari


L'articolo 26, dedicato all’orario di lavoro flessibile,ribadisce il concetto che l'orario di lavoro resta funzionale al servizio e quindi ci saranno margini discrezionali maggiori che i lavoratori nei fatti subirà. Apparentemente avremo il meso successivo per recuperare i debiti orari ma questa maggiore flessibilità scopriremo ben presto cosa sia, sicuramente non un diritto acquisito


Emblematico è il caso dei permessi orari a recupero disciplinati ora all'articolo 36 del capo V. e che possono essere chiesti non oltre 1 ora dopo l'inizio della giornata lavorativa fermo restando l'obbligo di recuperare le ore mancanti entro e non oltre il mese successivo pena la decurtazione in busta paga. La flessibilità oraria diventerà presto lo strumento con cui obbligarci a recuperi coattivi nei periodi di maggiore lavoro, o la disponibilità del datore di lavoro a concedere qualche flessibilità per decidere senza contrattazione sindacale carichi , tempi e modalità di lavoro

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