Permessi L. 104/1992 e D.L. 18/2020. Congedi.....



 
I Giorni di permesso sono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Dove è scritto? Nell'articolo 24 del Dl 18/2020 , riprso poi da nota INPS

12 giornate in totale, ulteriori rispetto alle 3 giornate al mese di solito spettanti  (Articolo 33, comma 3, della legge 104/1992)  da fruire tra i mesi di Marzo e Aprile 2020, ovviamente anche in  proporzione diversa nei due mesi ( 2 giorni nel mese di marzo e i restanti dieci aggiuntivi, nel mese di aprile, o tutti consecutivamente nello stesso mese).

Tale possibilità è concessa anche ai familiari che si prendono in cura un congiunto con gravi disabilità,   i disabili  godono dei permessi  a loro volta, permessi  disciplinati  al comma 6 dell'articolo 33 della legge 104/1992. Questo tenuto conto del rinvio che il comma 6 dell'articolo 33 della legge 104/1922 opera all'articolo 33, comma 3, citato nel decreto «Cura Italia». 

Al fine di limitare al massimo i movimenti e garantendo soprattutto maggior tutela agli individui più esposti al rischio, la fruizione acquisterebbe maggiore buon senso se a giornate intere, ma le indicazioni dell'Inps precisano invece che i permessi sono frazionabili anche in ore. 

Attenzione: la tutela riconosciuta ai soggetti disabili,  occorre leggere l'articolo 24 del Dl 18/2020 insieme all'articolo 26, comma 2, del Dl, secondo cui i dipendenti pubblici, in possesso del riconoscimento di grave disabilità , possono equiparare il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero .
La domanda di permesso deve essere presentata alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite. 

Personale della sanità
Sempre l'articolo 24 del Dl 18/2020, comma 2 dispone che il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario  se impiegato negli Enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19. Una criticità rilevante infatti, rispetto a quanto sopra riportato,si evidenzia se riferito alle strutture socio sanitarie che ospitano gli anziani, le aziende dei servizi alla persona, le Ipab che utilizzano il contratto funzioni locali e che vedono impiegati in servizio, personale sanitario. 
Infatti, gli operatori socio sanitari, gli infermieri, gli psicologi e i fisioterapisti sono da considerarsi personale sanitario, così come gli educatori, il cui ruolo riveste ancora più importanza se messo  in relazione alla condizione di isolamento familiare degli anziani ospiti delle strutture, pertanto la loro presenza non derogabile e strettamente legata all'emergenza sanitaria in corso. 

  Diventa tuttavia legittimità la mancata concessione/fruizione dei suddetti benefici da parte del responsabile del servizio, laddove sia impossibile garantire gli standard minimi regionali di assistenza e nel caso in cui la presenza in servizio sia da ritenersi indifferibile in relazione  alla gestione dell'emergenza.


Commenti