Cosa accade alla Polizia Locale?
Nelle settimane scorse abbiamo avuto una
audizione , come sindacato Cub, in commissione consiliare sulle
problematiche inerenti la Pm, sul sito del Comune (https://www.comune.pisa.it/it/default/30624/4a-CCP-del-24-febbraio-2021.html) potete ascoltare quanto detto dal nostro sindacato
La successiva audizione dell'assessore
Bonanno e del dirigente al personale non ha offerto le risposte
auspicate ai quesiti della cub.
Ad oggi gli organici della Pm sono
assolutamente inadeguati e anche le nuove assunzioni previste dal Piano
occupazionale non riusciranno a colmare le carenze di organico.
Poi ci sono uffici abbandonati, ad esempio la
circolazione del traffico ridotta ad un solo dipendente prossimo per
altro al trasferimento.
Gli stessi distaccamenti nel corso del tempo
sono stati depotenziati al pari di altri uffici nei quali manca perfino
l'affiancamento del personale ai colleghi prossimi alla pensione. E
quando si parla di rotazione degli incarichi in virtu' delle norme
anticorruzione non si chiarisce se questo provvedimento sarà applicato
all'intero Comune di Pisa ma solo, e a quel punto sarebbe
ingiustificabile, solo alla Polizia Locale
La Giunta Conti si era presentata alla città
annunciando il potenziamento della polizia locale anche se innumerevoli
servizi di competenza della Pm sono stati depotenziati e abbandonati al
loro destino.
Tutto si è concentrato sulla lotta al degrado urbano e con un modello organizzativo errato , incapace di guardare alla Polizia locale nel suo insieme.
Poi è iniziata la campagna contro i lavoratori e le lavoratrici inabili alle mansioni, magari solo parzialmente e temporaneamente,
tanto che alcuni di loro sono stati mandati a visita collegiale senza
per altro impugnare, da parte degli uffici, il parere di inabilità del
medico competente come prevederebbe il decreto 81 che norma la materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si è scelto di ricorrere al dpr 171
dell'anno 2011 di cui riportiamo gli articoli di nostro interesse
Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneita' al servizio
1. L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento
dell'inidoneita' psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di
appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il
dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a
quella di appartenenza, la procedura e' attivata dall'amministrazione di
appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta
servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di
pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati trattati, di cui
agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei
dati personali.
2. Il dipendente puo' presentare istanza per l'avvio della procedura
all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al
superamento del periodo di prova.
3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento
dell'inidoneita' psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento
successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a)
assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di
conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di
riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti,
che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneita' psichica
permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che
facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa
al servizio.
Art. 4
Organi di accertamento medico
1. L'accertamento dell'inidoneita' psicofisica e' effettuato dagli
organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.
Art. 5
Procedura per la verifica dell'idoneita' al servizio
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera
a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere
l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone
preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle
condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico
competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
permanente inidoneita' psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando
la possibilita' di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di
riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in
seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneita' permanente
psicofisica assoluta.
2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c),
l'amministrazione puo' chiedere che il dipendente sia sottoposto a
visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare
l'eventuale inidoneita' relativa o assoluta, dandone immediata e
contestuale comunicazione al dipendente interessato.
3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneita'
psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di accertata inidoneita' permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8.
5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente
regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in
conformita' a quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, recante Codice dell'Amministrazione
digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento di dati
personali. Il dipendente puo' chiedere in qualunque stato del
procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica,
dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di
trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione
concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato e'
inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.
E' evidente che si voglia mandare via dalla Pm i colleghi e le
colleghe che presentano inabilità tali da pregiudicare il loro impiego
nella lotta al degrado urbano, incompatibili insomma con i servizi in
strada e per farlo ci si avvale della visita medica prevista dal dpr.
Sia ben chiaro che tutto viene fatto nella legalità ma se leggiamo
gli articoli sopra riportati si capisce che il ricorso alla visita
dovrebbe avvenire, a nostro avviso, per motivi ben piu' gravi come
abbiamo avuto modo di ricordare al datore di lavoro e alla responsabile
del servizio prevenzione e protezione. E ci sono poi mansioni spettanti
alla Polizia locale che potrebbero essere svolte, previa formazione, dai
colleghi piu' anziani e non utilizzabili in strada.
Infine la questione dei provvedimenti disciplinari a
carico dei due colleghi protagonisti, loro malgrado, del filmato di
Striscia la notizia, provvedimento del tutto inaudito perchè non tiene
conto di come i fatti siano realmente avvenuti ma risponde solo alla
necessità di salvaguardare l'immagine securitaria della Giunta Conti.
Ci pare evidente che cosi' facendo non si tutelino i cittadini e ancor meno il personale della Polizia Locale
Sindacato di base cub Comune di Pisa
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