Licenziamenti negli appalti :perchè la committenza tace?

 Negli appalti sono  sempre più frequenti  i casi nei quali siano inserite dentro i capitolati di appalto delle clausole capestro, ad esempio le clausole di gradimento con la committenza che impone l'allontanamento o il trasferimento di forza lavoro non gradita.

Queste clausole sono state costruite ad arte per consentire al committente di intervenire direttamente negli appalti scegliendo personale di gradimento anzi imponendolo di fatto al vero datore di lavoro che è l'appaltatore.

Non capita che in casi eccezionali invece che il committente intervenga direttamente sull'appaltatore per esigere il rispetto delle condizioni retributive e contrattuali perchè nei capitolati sovente si dimentica, in nome dell'autonomia di impresa, di dettare condizioni come l'applicazione di un contratto, un contingente minimo di personale, un monte orario sotto il quale non scendere.

Le clausole di gradimento sono giudicate legali al contrario di altri interventi sull'appaltatore, questo è il paradosso a cui la legislazione è arrivata con l'ampliamento di appalti e subappalti.

Il legislatore vigila solo sulla natura del licenziamento, se motivato o immotivato, il vero problema sta proprio nella legittimità di alcune clausole inserite nell'appalto che escludono a priori la tutela della forza lavoro che diventa ostaggio del gradimento del committente.

Prendiamo ad esempio alcuni casi: lavoratori in appalto che rivendicano uno spogliatoio o condizioni di lavoro migliori, più attente alla tutela della salute e della sicurezza, numerosi sono i casi nei quali queste richieste diventano un problema per la committenza che alla occorrenza potrà avvalersi della clausola di gradimento per allontanare delegati o lavoratori scomodi.

Eppure dovrebbe essere scontata  l’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito del lavoratore “a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente” ma ironia della sorte non sempre i diritti vengono rispettati.

Nei giorni scorsi è stato licenziamento un delegato sindacale della Cgil nella ditta di guardiania in appalto all'Azienda ospedaliera di Pisa. Ci auguriamo si proceda quanto prima con un art 28 legge 300\70 perchè il licenziamento di un delegato è sempre da configurare come comportamento anti sindacale. Crediamo che la committenza pubblica non possa restare in silenzio davanti ad un licenziamento disciplinare che arriva dopo una semplice contestazione di addebito e a seguito di una lunga vertenza sul cambio di contratto, la committenza pubblica deve essere garante del rispetto di elementari diritti, sindacali e non, e mettere in condizione la forza lavoro degli appalti di operare in condizioni dignitose che tutelino la salute e la sicurezza di tutti\e. Intervenga la committenza pubblica direttamente sulla ditta appaltatrice per il reintegro di Simone 


Cub Pisa


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