Il controllo sui lavoratori in smart working

 L'idea che lavorare in smart working facendo il minimo indipensabile è frutto di ignoranza e di luoghi comuni.

Chi opera in smart non solo ha avuto decurrtazioni economiche (ad esempio la non corresponsione dei buoni pasto e in certi casi anche di istituti contrattuali ) ma anche aggravi di spesa perchè gli strumenti di lavoro (e i costi legati alla manutenzione e riparazione degli stessi) sono individuali e non dell'azienda e i costi legati all'elettricità e alla rete sono a carico del dipendente.

Per mesi ci siamo chiesti quali controlli abbiano esercitato le aziende pubbliche e private sul personale in smart, molto si è detto delle liste whatsapp alle quali rimanere collegato 24 ore al giorno, delle richieste quotidiane esigibili, dei sistemi informatici esistenti (ma  non certo in linea con i dettami dello Statuto dei lavoratori legge 300\70) per controllare a distanza il lavoratore in smart.

Non è casuale che anni fa, correva l'anno 2015,  riscrissero  l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che vietava espressamente l’uso di apparecchiature per  il controllo a distanza, ricordiamo che il ricorso al controllo a distanza era possibile solo in presenza di accordi sindacali ma ormai si va andando verso un nuovo sistema di regole che aggirerà ogni limite e controllo da parte sindacale. E successivamente il Parlamento approvo' una legge sullo smart working giudicato piu' favorevole per le aziende di quanto fosse il telelavoro (che prevedeva l'obbligo delle aziende di assicurare postazioni ergonomiche e strumenti informatici aziendali oltre a un rimborso parziale delle spese), con la pandemia lo smart si è diffuso tanto nel privato quanto nel pubblico e alcune aziende private lo giudicano indispensabile per alcune prestazioni e tipologie lavorative.

Oggi qualunque azienda pubblica o privata puo' adottare strumenti di controllo del lavoro e di registrazione degli accessi e delle presenze senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, sono sufficienti  esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e a tutela del patrimonio aziendale, basterà adottare un regolamento interno sullo smart working e darne tempestiva informazione alla forza lavoro. E le informazioni raccolte all'occorrenza potrebbero anche servire per eventuali procedimenti disciplinari a carico di lavoratori inadempienti.

La Cassazione ha ritenuto legittimo il controllo della posta elettronica aziendale di un dipendente ma come la mettiamo nel caso in cui il pc sia del dipendente?

Ad oggi il datore di lavoro puo' esaminare i dati del traffico internet del dipendente e lo puo' fare senza violare lo Statuto dei lavoratori e la stessa privacy.

Non sono previsti controlli occulti ma nell'epoca del capitalismo della sorveglianza chi puo' dire cosa sia veramente occulto e cosa lecito?

E' sufficiente allora stabilire generiche modalità del controllo a distanza? Pensiamo di no, di certo la riscrittura dello Statuto dei lavoratori è stato un gravissimo errore taciuto anche da parte sindacale (con poche eccezioni) e da questo errore scaturisce un controllo sempre piu' diffuso mirante a incutere paura e rassegnazione tra la forza lavoro



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