SICUREZZA SUL LAVORO E PATENTE A PUNTI? NON é UNA NOVITA'

 SICUREZZA SUL LAVORO E PATENTE A PUNTI? NO GRAZIE

di Marco Spezia


Dopo l’incidente sul lavoro a effetto “spettacolare” da un punto di vista mediatico, le nostre “istituzioni” (tutte) tirano fuori dal cappello la “patente a punti” nel settore edilizio (perché poi non in altri settori?).



Peccato che il sistema della “patente a punti” nel settore edilizio FOSSE GIÀ PREVISTO NEL D.LGS. 81/08 GIÀ NELLA SUA FORMA INIZIALE (16 ANNI FA...), all’articolo 27, comma 1bis, ma NON SIA MAI STATO RESO STRUMENTO OPERATIVO PER LA MANCATA PROMULGAZIONE di un (testo del D.Lgs. 81/08) “DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, su proposta del MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI [...] da emanarsi entro DODICI MESI dalla data di entrata in vigore del presente Decreto [81/08]” quindi entro l’aprile 2009.

Il Decreto-Legge (che dovrebbe essere convertito in Legge entro 60 giorni) non è che un copia-incolla di una norma legislativa che non è mai stata resa realmente operativa per colpevole negligenza voluta da parte di tutte le “istituzioni”.

A seguire il testo dell’articolo citato (testo integrato a luglio 2023).
ARTICOLO 27 “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI”

1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno STRUMENTO CHE CONSENTA LA CONTINUA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, IN ASSENZA DI VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CON RIFERIMENTO AI REQUISITI PREVISTI, TRA CUI LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E I PROVVEDIMENTI IMPARTITI DAGLI ORGANI DI VIGILANZA. 

Tale strumento opera per mezzo DELLA ATTRIBUZIONE ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI AUTONOMI DI UN PUNTEGGIO INIZIALE CHE MISURI TALE IDONEITÀ, SOGGETTO A DECURTAZIONE A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 

L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

Commenti