La pausa dopo sei ore di lavoro

Nella pubblica amministrazione vige la regola che dopo sei ore di lavoro si debba rispettare una pausa di almeno 30 minuti  fatto salve alcune eccezioni, insomma viene recepito l'art 8 del Dlgs 66/2003 che introduceva l'obbligo di una pausa di almeno 10 minuti . Ma i 10 minuti ora sono stati portati a 30 proprio dalla contrattazione collettiva e vale per qualunque, cosi' parrebbe, superamento delle sei ore orarie , incluso quando hai un orario di sei ore che vai a superare o per il recupero dei debiti orari oppure per straordinario. Ci sembra evidente, che qualora venisse confermata questa interepretazione, saremmo davanti a una sorta di mostruosità perchè altrettanta rigidità non viene accordata con il sistema delle deroghe in materia di straordinario, orario multiperiodale e altro ancora. C'è poi da dire che questa materia non spetta  alla contrattazione collettiva decentrata integrativa ma ovviamente possono esistere a livello di Ente delle deroghe, per esempio esiste l'articolo 13 del contratto 2006 che prevede un passaggio dalla contrattazione decentrata per superare l'obbligo della pausa dopo sei ore per il personale turnista della protezione civile, della Pm,di asili nido, scuole materne e biblioteche, nella fattispecie di dovere garantire una continuità di servizio.
Ma per tutti gli altri?
 
Una volta tanto l'Aran mostra maggiore buon senso parlando dell'obbligo della pausa a prescindere da quando avviene, per esempio i 30 minuti puoi prenderli anche dopo 5,30 H o dopo 6,30, l'importante è uno stacco psico fisico in base magari alla collocazione del posto di lavoro in rapporto ai centri ristoro e mensa. Poi esiste un orario canonico, ente per ente, che stabilisce l'orario della pausa, di solito tra le 1330 e le 14 o le 14 e le 1430, detto cio' è evidente che certe volte la burocrazia produca dei mostri, non sono certi i 15 o i 20 minuti a cambiare le cose, mentre è assai piu' pericoloso accordare deroghe all'orario multiperiodale soprattutto se questo periodo dura per l'intero anno scolastico. Oppure, se lo sforamento delle sei ore diventa la norma per ragioni di ordine pubblico o perchè non vengono mandati sostituti come nel caso delle scuole. I fatti si commentano da soli

Commenti

  1. Il problema è che hanno fatto coincidere la durata del periodo di riposo <> con quella del pasto: 30 minuti.
    La pausa di 30 minuti è anche requisito per maturare un buono pasto. Molte donne, più degli uomini, non hanno interesse al buono pasto. Vorrebbero semplicemente rientrare a
    casa mezz’ora prima. Così per loro questo riposo, che la direttiva europea recepita con
    legge nazionale prevedeva fosse di almeno10 minuti è stata innalzata a 30. Così se qualcuno, qualcuna, vuole fermarsi un’ora in più per recuperare un debito o un piccolo credito orario è costretto/a a fermarsi mezz’ora in più. Per un lavoro impiegatizio 10 minuti sarebbero più che sufficienti per staccare dal lavoro. Senza contare che le amministrazioni applicano questa “tassazione oraria” anche nei casi in cui, con permesso orario personale, si esca dal lavoro e poi si rientri. In questi casi la “continuità” delle 6 ore è interrotta” quindi non ricorre l’obbligo di alcuna pausa. Invece, grazie anche a sistemi informatici standardizzati di gestione del personale, mai ben sincronizzati con tutte le ipotesi dei contratti collettivi, questo ottuso sadismo datoriale e anche insipienza sindacale confederale, pronta sempre a firmare, imperversa...

    RispondiElimina

Posta un commento