Lavoro agile ed enti locali: una nota ragionata della Rsu

 

Buongiorno,
la RSU del Comune di Pisa, presa visione dei documenti inoltrati (nota n. 17 lavoro agile) precisa quanto segue:

  • concordiamo sulla necessità di attendere il prossimo CCNL per una organica ed esaustiva definizione delle regole inerenti lo smart working;
  • non concordiamo sul fatto che si deleghi ai singoli dirigenti il compito di individuare, a rotazione, il personale destinatario del lavoro agile che ne ha fatto richiesta, senza prima definire alcune regole atte a salvaguardare:
    1. Lavoratrice nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
    2. Lavoratrice in stato di gravidanza;
    3. Lavoratore/trice con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    4. Lavoratore fragile: soggetto in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (fino al 31/12/2021, salvo proroghe, i lavoratori fragili hanno come modalità ordinaria di lavoro lo smart working di diritto);
    5. Lavoratori disabili e/o con invalidità civile non rientranti nel precedente punto d;
    6. Lavoratore/trice residente o domiciliato/a in comune al di fuori di quello di Pisa tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
    7. Lavoratore/trice con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di quattordici anni;
  • non concordiamo che non sia stata indicata ai dirigenti la percentuale minima di lavoratori che potranno usufruire della modalità di lavoro agile e che da tale percentuale minima dovrebbe essere esclusi i lavoratori fragili di cui al punto d come era stato informalmente preannunciato in sede di delegazione dallo stesso Dirigente al Personale.
Proponiamo all'Ufficio Personale di scrivere una nota ove si precisi meglio i casi da attenzione e da prendere in seria considerazione per lo smart working senza però escludere anche chi non rientra in quelle categorie oggetto di maggiore attenzione più sopra menzionate ed indicando la percentuale minima come sopra meglio descritto.

Riteniamo che senza precise indicazioni fornite dal Ufficio Personale molti dirigenti limiteranno lo smart working solo ai lavoratori fragili di cui al precedente punto d, ovvero solo a quei lavoratori a cui il lavoro agile spetta di diritto fino alla fine dello stato di emergenza.

Siamo invece contrari a prevedere lo smaltimento del lavoro arretrato, ove presente, nelle attività in smart per quanto sia previsto dalle normative.

Riteniamo inaccettabile la fascia di contattabilità, prevista nel contratto individuale allegato alla nota n. 17 - Lavoro agile , per gran parte del giorno ricordando che la contattabilità debba coincidere al massimo con l'orario di lavoro oltre il quale, ai sensi del ccnl, scatta invece l'istituto della reperibilità. Per essere chiari se nei giorni corti il lavoratore in smart working deve rendere 6 ore senza vincolo di orario non può essere contattabile dalle 08:00 alle 18:00 e quindi per 10 ore, stessa cosa vale anche nei giorni lungi. Inoltre nel contratto individuale manca:
  1. la fascia oraria in cui il lavoro agile deve essere reso che chiediamo sia di almeno di 13 ore dalle 7:30 - 20:30;
  2. manca il diritto alla disconessione con indicazione che il dipendente non può essere contattato il sabato e festivi e nei giorni feriali dalle 20:30 alle 07:30.
Chiediamo un confronto urgente su questi argomenti e risposta scritta.

Cordiali saluti.


RSU Comune di Pisa

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